Sanzioni ridotte per le Comunicazioni delle Holding

21 Ottobre 2024di Valeria Rossi

Di recente, con la riforma delle sanzioni tributarie e con la cosiddetta legge delega per la riforma fiscale, sono state apportate significative modifiche al sistema sanzionatorio in tema di comunicazioni finanziarie cui sono tenute le holding, tra cui anche le holding industriali.

Brevemente, sono holding industriali quei “soggetti la cui attività esclusiva o prevalente consiste nell’assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari”.
Il requisito sussiste quando, sulla base dei dati del bilancio approvato dell’ultimo esercizio chiuso, l’ammontare complessivo delle partecipazioni in detti soggetti “non finanziari” e degli altri elementi patrimoniali intercorrenti con i medesimi, è superiore al 50% del totale dell’attivo patrimoniale.

Intermediari finanziari, quali banche, SGR, ecc., società di partecipazione non finanziaria e soggetti assimilati, come le holding industriali, sono obbligati a trasmettere all’Anagrafe tributaria le informazioni sui saldi e sulle movimentazioni dei rapporti attivi. Tali comunicazioni possono essere mensili o integrative annuali.

Con le recenti modifiche sono state abbassate le sanzioni, sia nel minimo che nel massimo, per l’omessa, l’incompleta o l’infedele comunicazione di dati mensili; la sanzione prevista andava da un minimo di 2.000 euro ad un massimo di euro 21.000, ma a partire dalle violazioni commesse dallo scorso 1° settembre, la sanzione è stata abbassata da 1.500 euro a 15.000 euro, con la possibilità di ridurla alla metà se la trasmissione avviene nei 15 giorni successivi.
Inoltre, va ricordato che non vi sono elementi ostativi al cumulo giuridico, infatti, se il contribuente viola con più azioni la medesima disposizione (ogni comunicazione mensile è da considerarsi un adempimento autonomo) c’è sempre il cumulo, non essendo più necessario appurare se le violazioni hanno carattere formale o meno.

Per quanto riguarda l’omessa/tardiva/infedele comunicazione integrativa annuale  sembra applicabile, invece, la sanzione da 250 euro a 2.000 euro, ma giurisprudenza e prassi di categoria non si sono ancora espresse chiaramente in merito.