La notifica degli atti tributari in caso di irreperibilità del destinatario

Il processo di notifica degli atti tributari, in conformità all’art. 138 c.p.c., richiede che la consegna avvenga personalmente nelle mani del destinatario, ovunque questo possa essere trovato.  

La legittimità della notificazione a persone giuridiche in luoghi diversi dalla sede sociale è stata riconosciuta, consentendo la consegna a un rappresentante designato per ricevere gli atti a nome della società o direttamente al rappresentante legale. 

Se la notifica non può avvenire personalmente, l’ufficiale giudiziario, secondo l’art. 139 c.p.c., deve cercare il destinatario nel Comune di residenza o, se sconosciuto, nel Comune di dimora. Nel caso in cui entrambi siano sconosciuti, la ricerca si estende al Comune di domicilio. L’ufficiale giudiziario ha la libertà di cercare il destinatario nella casa di abitazione, nell’ufficio o nel luogo in cui svolge l’attività commerciale o industriale. 

L’individuazione del luogo di residenza o dimora avviene in base al luogo in cui il destinatario dimora abitualmente, superando le presunzioni anagrafiche con prove contrarie. Il giudice può accertare l’effettiva residenza utilizzando varie prove, comprese le presunzioni semplici. 

Se il destinatario non è trovato nei luoghi indicati dall’art. 139 c.p.c., l’ufficiale giudiziario può consegnare l’atto a una persona designata come “consegnatario”, che può essere un familiare o una persona addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda. L’atto può anche essere consegnato al portiere dello stabile o, in sua assenza, a un vicino di casa che accetti di riceverlo. In tal caso, l’ufficiale giudiziario deve annotare la consegna nella relazione di notificazione e informare il destinatario tramite lettera raccomandata. 

La definizione di “persona di famiglia” è ampia, non richiedendo necessariamente una convivenza stabile. La notificazione tramite consegna a una persona di famiglia non implica un’indagine approfondita sul rapporto di convivenza, a meno che non venga contestata, richiedendo al contestatore la prova della non veridicità della dichiarazione. 

Se la notifica è impossibile secondo le modalità descritte, l’art. 140 c.p.c. prevede che l’ufficiale giudiziario depositi la copia nel Comune di destinazione, affigga un avviso sigillato alla porta dell’abitazione o dell’ufficio e informi il destinatario tramite raccomandata con avviso di ricevimento. In questo caso, l’ufficiale giudiziario deve esplicitare le ragioni dell’impossibilità di consegna. La notificazione si considera completata al momento dell’affissione dell’avviso, indipendentemente dalla ricezione.