Riforma del processo tributario e onere della prova

2 Febbraio 2023di Ombretta Frisiero

Come noto la legge n. 130/2022,  “Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributario” ha apportato alcune modifiche alla disciplina del diritto tributario, tra queste l’introduzione del comma 5-bis all’art. 7 del Dlgs 546/92: “L’amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l’atto impugnato. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l’atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l’irrogazione delle sanzioni. Spetta comunque al contribuente fornire le ragioni della richiesta di rimborso, quando non sia conseguente al pagamento di somme oggetto di accertamenti impugnati”.

Nell’interrogarsi se tale modifica ha efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge o, essendo di natura procedimentale, possa applicarsi a tutte le controversie pendenti, i giudici di primo grado della Corte di Giustizia di Reggio Emilia sono intervenuti sull’argomento affermando non solo che la novella ha natura processuale e, dunque, applicabile a tutti i processi pendenti alla data del 16/09/2022, data di entrata in vigore della legge, ma anche che tale aspetto possa o, meglio debba, essere valutato dal giudice preliminarmente ed indipendentemente dal fatto che la parte ricorrente abbia eccepito la carenza di prova della pretesa impositiva. Nella sentenza n. 293/01/2022 del 30/12/2022 la corte, in via preliminare, ha accertato come l’ufficio non abbia fornito elementi in grado di provare in modo circostanziato e puntuale le ragioni oggettive su cui aveva fondato la proprio pretesa ed ha annullato gli avvisi di accertamento impugnati.

Tale decisione è molto significativa sia per l’ampia disamina e valorizzazione del nuovo comma 5-bis del citato art. 7 eseguita dai giudici ma anche per avere rilevato la violazione del principio dell’onere della prova in capo al Fisco sulla base delle argomentazioni di merito addotte dal contribuente che aveva solo lamentato l’insussistenza dei presupposti per la ripresa.

È pur vero che non è mutato il dettato che impone al giudice di decidere sulla base delle prove e delle ragioni indicate dalle parti, ma la Corte di giustizia di Reggio Emilia apre, ci si augura, la strada ad un’interpretazione della nuova norma più netta e marcata e sicuramente più vicina alla volontà del legislatore.