Circolare mensile | Agosto 2022

4 Agosto 2022

Rateizzazione delle somme iscritte a ruolo con modalità semplificata

In seguito alla conversione in legge del cd. Decreto Aiuti (D.L. 50/2022) è stata riscritta la disciplina relativa alle rateizzazioni delle somme iscritte a ruolo. In particolare, sarà possibile ricorrere alla rateizzazione, fino ad un massimo di 72 rate mensili, adottando la modalità semplificata per le somme iscritte a ruolo di importo fino ad euro 120.000, rispetto alla precedente soglia di € 60.000.
Pertanto, per le istanze di rateazione di importo complessivo inferiore a 120.000 non sarà necessario documentare la situazione di difficoltà economica in sede di richiesta di dilazione.
A differenza della previgente disciplina, il medesimo carico non può essere nuovamente rateizzato in presenza di decadenza dalla dilazione. Quest’ultima ricorre nell’eventualità di mancato pagamento di 8 rate anziché le 5 previste in precedenza.
Tale novità non preclude l’ottenimento di una nuova rateizzazione presentate a decorrere dalla data del 16 luglio 2022. Si precisa, quindi, che la preclusione alla richiesta di una nuova rateizzazione del carico, per il quale si è verificata la decadenza, non si applica alle domande di rateazione presentate sino al 16 luglio. Queste ultime potranno essere nuovamente rateizzate a seguito di revoca, se, alla data di presentazione della nuova richiesta, le rate scadute sono integralmente saldate.

Compensazione dei crediti maturati dalle imprese nei confronti della PA

Con la conversione in legge del Decreto Aiuti, viene previsto che anche i crediti derivanti da prestazioni professionali maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche possano essere compensati con le somme iscritte a ruolo. Tali crediti devono essere non prescritti, certi, liquidi ed esigibili.

Le disposizioni si applicano anche alle somme contenute nei carichi affidati all’agente della riscossione successivamente al 30 settembre 2013 e, in ogni caso, entro il 31 dicembre del 2° anno antecedente a quello in cui è richiesta la compensazione.

Intrastat: termini di presentazione ripristinati al 25 agosto

E’ in corso di pubblicazione la legge di conversione del cd. Decreto Semplificazioni il quale aveva introdotto il differimento del termine di presentazione degli elenchi Intrastat alla fine del mese successivo al periodo di riferimento, sia nel caso di presentazione con periodicità mensile che trimestrale.
Con un emendamento è previsto il ripristino del termine di invio al giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento.
L’invio telematico del Modello Intrastat del mese di luglio dovrà essere effettuato, quindi, entro il giorno 25 agosto, in luogo del 31 agosto.

Disponibile il prospetto di riepilogo della bolla doganale

A decorrere dal 9 giugno scorso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha aggiornato il sistema nazionale di importazione applicando il modello di dati definito a livello Unionale EU-CDM (European Union Customs Data Model). Per l’ottenimento dei documenti di importazione (vecchi DAU e DAE) occorre registrarsi all’area riservata dell’Agenzia delle Dogane e scaricare, con apposita procedura, il documento di sintesi, il documento di svincolo e il Prospetto contabile.
Quest’ultimo in particolare è necessario al fine della registrazione dell’importazione nei registri Iva e per portare in detrazione l’imposta.
In sede di prima applicazione, sono state riscontrate difficoltà nel reperire il richiamato prospetto contabile. Per questo motivo, con l’informativa del 14 luglio scorso, l’Agenzia delle Dogane ha confermato che gli operatori economici possono portare in detrazione l’Iva facendo riferimento al Prospetto di sintesi.
Si segnala che nel caso in cui l’operatore economico non dovesse trovare riscontro all’interno del portale in relazione a codici MRN rilasciati dagli spedizionieri sarà necessario effettuare un’apposita segnalazione alle autorità competenti, senza possibilità di portare in detrazione l’Iva a risoluzione della problematica.

Sospensione feriale dal 1° agosto al 31 agosto

L’art. 1 della legge 742/1969, come modificato dall’art. 16 D.L. 132/2014, prevede che il decorso dei termini processuali è sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto di ciascun anno e ricomincia a decorrere dal 1° settembre, con conseguenza che nel calcolo dei termini non devono essere considerati i giorni ricompresi in questo arco temporale.
Relativamente ai versamenti, nella predetta sospensione feriale rientrano:
– gli avvisi di accertamento;
– la liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata.
Per quanto concerne i controlli automatizzati effettuati ai sensi dell’art. 36-bis D.p.r. 600/73 e 54-bis D.p.r. 633/72 (cd. avvisi bonari) e i controlli formali (ai sensi dell’ art. 36-ter D.p.r. 600/73) emessi prima del 1° agosto, il termine di 30 giorni per il pagamento rimane sospeso dal 1° agosto al 4 settembre 2022, per ricominciare a decorrere alla fine di tale periodo. Se, invece, il termine di pagamento dell’avviso bonario dovesse iniziare a decorrere durante il periodo di sospensione, il termine di 30 giorni è automaticamente differito e va conteggiato a partire dal 4 settembre.

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