Nuova dichiarazione doganale all’Importazione

16 Maggio 2022di Anna Foresti

A partire dal 1° luglio 2021 sono entrate in vigore anche in Italia le nuove regole IVA sul commercio elettronico, innescando un processo di reingegnerizzazione del sistema informativo di sdoganamento all’importazione: gli operatori economici, a vario titolo coinvolti nel processo di sdoganamento all’importazione (come gli spedizionieri), fruiscono dei nuovi servizi offerti dall’Agenzia Dogane e Monopoli (ADM) per il tramite della c.d. Piattaforma di accoglienza, che sostituisce il Servizio telematico doganale (STD).

Con la circolare 26/2021 l’Agenzia Dogane Monopoli (ADM) ha riferito le numerose novità intervenute in materia, sintetizzabili nelle seguenti:

  • l’abolizione della franchigia IVA di 22 euro, che comporta ora il necessario pagamento dell’imposta per ogni tipo di transazione e, dunque, anche di quelle connesse all’importazione. Rimane vigente la sola franchigia dai dazi per le merci di valore inferiore a 150 euro, in ossequio alle disposizioni del regolamento Ue 1186/2009;
  • per le spedizioni di valore inferiore a 150 euro gli operatori che curano lo sdoganamento delle merci (tra i quali gli spedizionieri) devono obbligatoriamente utilizzare il modello H7 (Dichiarazioni in dogana per l’immissione in libera pratica di spedizioni che beneficiano di una franchigia dal dazio all’importazione a norma dell’articolo 23, paragrafo 1, o dell’articolo 25, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1186/2009), pena l’invalidamento del DAU;
  • sono stabilite nuove e varie modalità di versamento dell’IVA d’importazione distinte nei regimi speciali e nel regime ordinario, oltre alle apposite modalità previste nel regime IOSS (art. 74-sexies del Dpr 633/72, modificato dal Dlgs 83/2021).

Gli operatori economici che si avvalgano degli spedizionieri per lo sdoganamento di merci di modico valore potrebbero ricevere un documento doganale che formalmente si presenta ridotto rispetto alla bolla doganale ordinaria. Tale difformità è dovuta proprio alle novità normative e procedurali sopra esposte, ormai consolidate, ma il documento è da intendersi valido ai fini fiscali e ai fini delle registrazioni IVA.

Occorre, però, prestare attenzione ad eventuali diciture anomale indicate sul documento quali “Non ha alcun valore legale e non può essere esibita in caso di controlli”. In tale eventualità, il documento formalmente non costituisce idonea documentazione per la detrazione dell’iva, la quale può essere oggetto di ripresa in caso di controlli.