Circolare mensile | Marzo 2022

3 Marzo 2022

CONVERSIONE IN LEGGE DEL "DECRETO MILLEPROROGHE"

Il 28 febbraio 2022 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 25 febbraio 2022, n. 15, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi” cd. Milleproroghe.

Si illustrano di seguito le principali novità.

Assemblee sociali bilancio 2021

È confermata la possibilità di avvalersi delle modalità semplificate cd “a distanza” per le adunanze assembleari tenute entro il 31 luglio 2022.
I termini ordinari di approvazione del bilancio per l’esercizio 2021 rimangono fissati a 120 giorni dalla chiusura del medesimo.

Sterilizzazione perdite emerse nel 2021

Per le perdite emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2021 non trovano applicazione, fino alla chiusura del quinto esercizio successivo le discipline civilistiche riguardanti:
– gli obblighi di riduzione del capitale in presenza di perdite superiori a un terzo del capitale sociale (artt. 2446 e 2482-bis c.c.);
– gli obblighi di ricapitalizzazione in capo ai soci qualora le perdite riducano il capitale sociale al di sotto dei limiti legali (artt. 2447 e 2482-ter c.c.);
– le cause di scioglimento delle società di capitali per riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale (artt. 2484 e 2545-duodecies c.c.).

Sospensione degli ammortamenti 2021 estesa

La sospensione degli ammortamenti è consentita anche per il bilancio dell’anno 2021 ed è rivolta a tutti i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, indipendentemente dalla scelta effettuata nell’esercizio 2020.

Riapertura dei termini per le dilazioni dei ruoli

È prevista la riapertura dei termini a favore dei contribuenti con piani di rateizzazione decaduti in data antecedente a quella dell’8 marzo 2020, data di inizio della sospensione di cui al decreto “Cura Italia” (D.L. 18/2020).
Tali contribuenti possono presentare una nuova richiesta di dilazione per le somme ancora dovute, senza l’obbligo di saldare le rate scadute del precedente piano di pagamento. La nuova domanda di rateazione, per un totale di 72 rate mensili, potrà essere presentata all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, tramite apposito servizio online, entro il 30 aprile 2022. Tale disposizione è applicabile anche alle richieste già presentate dal 1° gennaio 2022; quanto già versato resta comunque acquisito e non rimborsabile.
Per i nuovi provvedimenti di accoglimento delle richieste di rateizzazione, la decadenza dai piani viene determinata nel caso di mancato pagamento di cinque rate anche non consecutive (ai sensi dell’art. 19 del DPR n. 602/1973).

Agevolazione prima casa

È stata estesa dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022 la sospensione dei termini prevista dal decreto legge 23/2020 (cd. “Decreto liquidità”) per ottenere o mantenere l’agevolazione “prima casa”. La proroga è valida anche ai fini del riconoscimento del credito d’imposta per il riacquisto della prima casa.

Sanatoria Irap

È disposto un nuovo differimento al 30 giugno 2022 dal termine per il versamento, senza sanzioni e interessi, dell’Irap non versata e sospesa ai sensi dell’articolo 24 del D.L. n. 34/2020, in caso di errata applicazione delle disposizioni relative alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dal Quadro Temporaneo della Commissione europea sugli aiuti di Stato (Temporary framework).

Bonus investimenti in beni strumentali

È disposta la proroga, dal 30 giugno 2022 al 31 dicembre 2022, per il completamento degli investimenti in beni strumentali nuovi, ordinari e/o 4.0, prenotati entro il 31 dicembre 2021.
Rammentiamo che un investimento in beni strumentali si intende “prenotato” qualora alla data del 31 dicembre 2021 sia stato accettato l’ordine di acquisto da parte del venditore e siano stati pagati acconti per almeno il 20% del costo dell’investimento.
La proroga consente di completare l’investimento entro il 31 dicembre 2021 e di beneficiare ancora delle aliquote più elevate già previste per il 2021.

Limiti all'uso del contante innalzati per il 2022

È stato riportato ad euro 2.000,00 la soglia dei pagamenti in contanti fino al 31 dicembre 2022. Pertanto, per tutto il 2022,saranno leciti i pagamenti fino ad euro 1.999,99.
A partire dal 1° gennaio 2023 detta soglia di abbasserà ad euro 1.000,00.

ULTERIORI NOVITA' DI PERIODO

INPS gestione separata: aliquote contributive anno 2022

Le aliquote di contribuzione alla Gestione separata INPS per il 2022 sono così determinate:

Liberi Professionisti

Aliquote

Soggetti non assicurati presso altre forme

pensionistiche obbligatorie

26,23%

(25,00 IVS + 0,72 + 0,51 aliquota aggiuntiva)

Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra

tutela pensionistica obbligatoria

24%

Collaboratori e figure assimilate

Aliquote

Soggetti non assicurati presso altre forme

pensionistiche obbligatorie

35,03%

(33,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva + 1,31 DIS-COLL)

Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra

tutela pensionistica obbligatoria

24 %

Le aliquote previste si rendono applicabili facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione separata fino al raggiungimento del massimale di reddito che per l’anno 2022 è pari ad euro 105.014.
Il minimale per l’accredito contributivo si determina applicando le aliquote della Gestione separata al minimale di reddito pari, nel 2022, a 16.243 euro. Ne consegue che, nell’anno corrente, detto valore è pari a:

Reddito minimo annuo

Aliquota

Contributo minimo annuo

€ 16.243

24% € 3.898,32

€ 16.243

26,23 % € 4.260,54
€ 16.243 33,72 %

€ 5.477,14

€ 16.243

35,03 % € 5.689,92

INPS gestione artigiani/commercianti: le aliquote contributive per l'anno 2022

Con la circolare n. 22/2022, l’Inps è intervenuta in merito alla contribuzione dovuta per il 2022 degli iscritti alle Gestioni artigiani e commercianti, fissando i limiti minimi e massimi di retribuzione annua ed i valori delle relative aliquote.
Per il 2022 il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS è di euro 16.243, mentre il massimale è pari ad euro 80.465 per i lavoratori con anzianità contributiva anteriore al 01.01.1996 e pari ad euro 105.014 per gli altri.
Le aliquote contributive, pertanto, risultano determinate come segue:

scaglione di reddito

Artigiani

Commercianti

titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni

fino a 48.279 24,00 % 24,48 %

da 48.279

25,00 %

25,48 %

coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni

fino a 48.279

22,80 %

23,28 %

da 48.279 23,80 %

24,28 %

Il contributo calcolato sul reddito “minimale” risulta così suddiviso:

Artigiani

Commercianti

titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni

3.905,76 (3.898,32 IVS + 7,44 maternità)

3.983,73 (3.976,29 IVS + 7,44 maternità)

coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni

3.710,84 (3.703,40 IVS + 7,44 maternità)

3.788,81 (3.781,37IVS + 7,44 maternità)

In merito ai termini e alle modalità di versamento, i contributi sul reddito minimale devono essere versati, mediante modello F24 calcolato direttamente dall’INPS, in quattro rate di importo fisso da pagare a scadenze prestabilite:
Iª rata fissa: 16 maggio 2022;
IIª rata fissa: 22 agosto 2022;
IIIª rata fissa: 16 novembre 2022;
IVª rata fissa: 16 febbraio 2023.
Si ricorda che le comunicazioni contenenti i dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta possono essere facilmente prelevate, a cura del contribuente o di un suo delegato, tramite l’opzione contenuta nel Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti, “Dati del mod. F24”. Attraverso tale opzione è possibile, inoltre, visualizzare e stampare in formato pdf, il modello da utilizzare per effettuare il pagamento.

Assegno unico universale: on line il sito dedicato

Con il comunicato stampa del 21 febbraio 2022, l’Inps ha reso noto che è disponibile un’apposta area web dedicata all’assegno unico universale all’indirizzo https://assegnouni-coitalia.it/.
All’interno del portale è prevista una sezione dedicata alle FAQ oltre a un simulatore per la determinazione dell’importo mensile dell’assegno, accessibile anche senza credenziali.
La domanda per l’assegno universale è presentabile a partire dal 1° gennaio 2022 fino al 30 giugno 2022 e l’assegno viene riconosciuto con tutti gli arretrati a partire dal mese di marzo 2022.
Per le domande presentate dopo il 30 giugno, l’assegno decorre dal mese successivo a quello di presentazione ed è determinato sulla base dell’ISEE al momento della domanda.
La domanda per il riconoscimento dell’assegno è da presentare annualmente on line tramite il sito web dell’Inps con le credenziali SPID, CIE o CNS, oppure tramite contact center oppure tramite patronati.

Cessioni bonus edilizi: possibili ulteriori due cessioni dopo la prima

Con il Decreto legge n. 13 del 25 febbraio 2022 è consentito agli operatori che effettuano interventi agevolati da bonus edilizi di effettuare una prima cessione “libera”, ovvero “verso chiunque”, anche a soggetti non vigilati come imprese industriali o commerciali.
La medesima possibilità è prevista nel caso dello sconto in fattura: il fornitore che applica lo sconto potrà effettuare la prima cessione del credito d’imposta a qualunque soggetto.
Una volta effettuata la prima cessione, la disposizione prevede la possibilità di effettuare ulteriori due cessioni. Quest’ultime possono avvenire esclusivamente a favore di “soggetti vigilati”, ovvero banche e intermediari finanziari, società appartenenti al gruppo bancario e imprese di assicurazione. Inoltre, successivamente alla prima cessione, non è possibile procedere a cessioni parziali e al credito è attribuito un codice identificativo unico da indicare nelle comunicazioni delle eventuali cessioni successive.

Nuove sanzioni e assicurazioni per gli asseveratori del Superbonus

Il D.l. 13/2022 inasprisce le sanzioni per il tecnico abilitato: nel caso in cui nelle asseverazioni esponga informazioni false od ometta di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici dell’intervento, sulla effettiva realizzazione o ancora se attesta falsamente la congruità delle spese, egli è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro.
Inoltre, egli deve dotarsi di un’assicurazione per ogni intervento con massimale pari agli importi dello stesso. Non risulta ancora chiaro come definire tale importo.
Si precisa che tali importanti novità interessano le cessioni dei crediti a far data dal 26 febbraio scorso, data di entrata in vigore del decreto.

Bonus edilizi: contratti collettivi del settore edile

L’art. 4 del D.l. 13/2022 stabilisce che per i lavori edili avviati successivamente al 27 maggio 2022 di importo superiore a 70.000 euro, le detrazioni sono riconosciute solo se all’atto di affidamento dei lavori è indicato che i lavori edili sono eseguiti dai datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, territoriali o nazionali. Il contratto collettivo applicato deve essere riportato nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori.

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