Circolare di approfondimento – Investimenti pubblicitari

3 Settembre 2020

Il DL 34/2020 ha modificato la disciplina del credito d’imposta per investimenti pubblicitari, introducendo regole straordinarie per il 2020 innalzando la percentuale del credito d’imposta spettante dal 30% al 50% del valore complessivo degli investimenti pubblicitari effettuati nel 2020 (e non più delle solo spese incrementali) e prevedendo, solo per l’anno 2020, che non sia necessario rispettare il requisito dell’incremento degli investimenti pari almeno al 1% rispetto all’anno precedente.
L’agevolazione spetta a imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali per gli investimenti in campagne pubblicitarie.
Per accedere al beneficio, i soggetti interessati devono presentare:
– un modello denominato “comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”, contenente i dati degli investimenti effettuati o da effettuare nell’anno agevolato;
– una “dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”al fine di dichiarare che gli investimenti indicati nella comunicazione presentata in precedenza sono stati effettivamente realizzati nell’anno agevolato e che gli stessi soddisfano i requisiti richiesti.
La modulistica deve essere presentata dal 1° settembre 2020 al 30 settembre 2020 mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Verranno comunque tenute in considerazioni le domande trasmesse tra il 1° e il 31 marzo 2020 (scadenza originaria).

Oggetto dell'agevolazione

Sono oggetto dell’agevolazione gli investimenti in campagne pubblicitarie effettuati:
– sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line;
– sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.

In particolare, sono agevolabili gli investimenti riferiti all’acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali effettuati su:
– giornali quotidiani e periodici (nazionali o locali), pubblicati in edizione cartacea o editi in formato digitale, iscritti presso il competente Tribunale ovvero presso il Registro degli operatori di comunicazione e, in ogni caso, dotati della figura del direttore responsabile;
– emittenti radiofoniche e televisive locali iscritte presso il Registro degli operatori di comunicazione.

L’importo da considerare ai fini dell’agevolazione è costituito dall’ammontare delle spese di pubblicità, al netto dell’IVA se detraibile.

Sono escluse le spese sostenute per:
– l’acquisto di spazi nell’ambito della programmazione o dei palinsesti editoriali per pubblicizzare o promuovere televendite di beni e servizi di qualunque tipologia;
– la trasmissione o l’acquisto di spot radio e televisivi di inserzioni o spazi promozionali relativi a servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite di denaro, di messaggeria vocale o chat-line con servizi a sovraprezzo;
– grafica pubblicitaria su cartelloni fisici, volantini cartacei periodici, pubblicità su cartellonistica, pubblicità su vetture o apparecchiature, pubblicità mediante affissioni e display, pubblicità su schermi di sale cinematografiche, pubblicità tramite social o piattaforme on line, banner pubblicitari su portali on line.
Le spese per l’acquisto di pubblicità sono ammissibili al netto delle spese accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall’acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connesso.

Investimenti incrementali

Per l’anno 2020, non rileva il presupposto dell’incremento minimo dell’1% dell’investimento pubblicitario, rispetto all’investimento dell’anno precedente, quale requisito per l’accesso all’agevolazione fiscale. Ciò comporta che, limitatamente all’anno 2020, possono accedere all’agevolazione anche:
– i soggetti che programmano investimenti inferiori rispetto a quelli effettuati nel 2019;
– i soggetti che nell’anno 2019 non abbiano effettuato investimenti pubblicitari;
– i soggetti che hanno iniziato la loro attività nel corso dell’anno 2020.

Presentazione istanza

Invitiamo coloro che vogliono appoggiarsi al nostro Studio per verificare la spettanza del credito d’imposta e per la presentazione telematica del modello di segnalarcelo all’indirizzo mail [email protected] entro il 10 settembre 2020.

Sponsorizzazioni di società e associazioni sportive

L’art. 81 del DL 104/2020 (decreto “Agosto”) introduce un credito d’imposta specifico per gli investimenti in campagne pubblicitarie effettuati dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 in favore di società e associazioni sportive.
Il credito d’imposta è riconosciuto alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline olimpiche ovvero società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e che svolgono attività sportiva giovanile.
L’investimento in campagne pubblicitarie deve essere di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro.
L’incentivo spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con versamento bancario o postale, ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del DLgs. 241/97, vale a dire con mezzi diversi dal contante (es. carte di credito, di debito, prepagate, assegni bancari o circolari).
Quanto alla misura dell’agevolazione, il credito d’imposta “teorico” è pari al 50% degli investimenti effettuati dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020. Il credito d’imposta è utilizzabile, previa istanza diretta al Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, esclusivamente in compensazione nel modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 9 luglio 1997 n. 241.
Con DPCM di prossima emanazione saranno stabiliti le modalità e i criteri di attuazione delle disposizioni in esame, con particolare riguardo ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, all’effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa.

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