Circolare di approfondimento – Credito d’imposta adeguamento posti di lavoro e sanificazione

14 Luglio 2020

Con provvedimento AE (n.259854) sono stati definite le modalità di fruizione dei seguenti crediti d’imposta:

  • Spese per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione (art. 125 del decreto-legge 19/05/2020 n. 34)
  • Spese per l’adeguamento degli ambienti di lavoro (art. 120 del decreto-legge 19/05/2020 n. 34)

Per usufruire di tali crediti d’imposta è necessario una “Comunicazione delle spese” all’Agenzia delle Entrate.

Spese per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione (art. 125 del decreto-legge 19/05/2020 n. 34)

Comunicazione: da presentare dal 20.07.2020 al 07.09.2020

Ambito soggettivo di applicazione

  • Imprenditori individuali e società in nome collettivo e in accomandita semplice che producono reddito d’impresa indipendentemente dal regime contabile adottato;
  • Enti e società indicati nell’art. 73, comma 1, lettere a) e b) del TUIR;
  • Persone fisiche e associazioni di cui all’art. 5, comma 3, lettera c) del TUIR che esercitano arti e professioni, producendo redditi di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 53 del TUIR;
  • Enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore.

Non sono inclusi coloro che svolgono attività commerciali non esercitate abitualmente o attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente.

Ambito oggettivo di applicazione

  • Spese sostenute per la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale o per la sanificazione degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
  • Spese sostenute internamente avvalendosi dei propri dipendenti e/o collaboratori, in presenza di competenze già ordinariamente riconosciute, attestato da documentazione interna (anche con fogli di lavoro moltiplicando costo orario per tempo impiegato);
  • Spese sostenute per l’acquisto di:
    – dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea (comma 2, lettera a));
    – prodotti detergenti e disinfettanti (comma 2, lettera b));
    – dispositivi di sicurezza diversi da quelli precedenti, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione (comma 2, lettera d));
    – dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione (comma 2, lettera e)).

Credito imposta spettante

Il credito d’imposta “teorico” da indicare nel modello di comunicazione è pari al 60% delle spese ammissibili con limite massimo di € 60.000 (spesa massima pari ad € 100.000). Nel limite di legge complessivamente previsto di 200 milioni di euro, l’ammontare massimo del credito d’imposta effettivamente fruibile è pari però al credito d’imposta richiesto moltiplicato per la percentuale che sarà resa nota con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che dovrà essere emanato entro l’11 settembre 2020. Infatti, dopo aver ricevuto le comunicazioni delle spese ammissibili con l’indicazione del credito teorico, l’Agenzia determinerà la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili.

Ammontare da indicare

Nel modello dovrà essere indicato l’ammontare delle spese per la sanificazione e l’acquisto di DPI sostenute dal 1° gennaio 2020 fino al mese precedente la data di sottoscrizione della comunicazione nonché quelle che si prevedere di sostenere fino al 31 dicembre 2020 per un importo complessivo comunque non superiore a € 100.000.

Utilizzo credito imposta

  • in compensazione ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241 (modello F24);
  • nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa;
  • Entro il 31.12.2021, può essere ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, ivi compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.

Il credito potrà essere utilizzato in compensazione nel modello F24 da parte del beneficiario solo dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che ne stabilisce la percentuale di fruibilità e solo per le spese effettivamente sostenute.

Spese per l'adeguamento degli ambienti di lavoro (art. 120 del decreto-legge 19/05/2020 n. 34)

Comunicazione: da presentare dal 20.07.2020 al 30.11.2021

Ambito soggettivo di applicazione

  • Attività di impresa, arte o professione esercitata in luogo aperto al pubblico ricompresa nell’elenco di cui all’allegato 1 (in calce alla presente circolare). Nel caso in cui il codice Ateco indicato non risulti associato al soggetto beneficiario in base a quanto comunicato all’Agenzia delle Entrate la Comunicazione sarà scartata;
  • Associazioni, Fondazioni e altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore.

Ambito oggettivo di applicazione

  • Interventi agevolabili:
    quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la
    realizzazione di spazi medici, di ingressi e spazi comuni, nonché per l’acquisto di arredi di sicurezza;
    – gli interventi per l’acquisto di arredi finalizzati a garantire la riapertura delle attività commerciali in sicurezza;
  • Investimenti agevolabili:
    – sviluppo o acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa (rientrano i programmi software, i sistemi di videoconferenza, quelli per la sicurezza della connessione, nonché gli investimenti necessari per consentire lo svolgimento dell’attività in smart working)
    – l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti

Credito imposta spettante

Il credito spettante è pari al 60% delle spese ammissibili con limite massimo di € 48.000 (spesa massima pari ad € 80.000,00).

Ammontare da indicare

Nel modello dovrà essere indicato l’ammontare delle spese già sostenute dal 1 gennaio 2020 o che si prevede di sostenere fino al 31 dicembre 2020 per un importo complessivo comunque non superiore a € 80.000,00.

Utilizzo credito imposta

  • Esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 19987, n.241 (modello F24);
  • Entro il 31.12.2021 può essere ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, ivi compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.

Il credito potrà essere utilizzato in compensazione da parte del beneficiario solo a decorrere dal 1° gennaio 2021 e non oltre il 31/12/2021 e solo successivamente al sostenimento delle spese agevolabili. Eventuali crediti residui al 31.12.2021 non potranno essere utilizzati negli anni successivi, ne’ ulteriormente ceduti oppure richiesti a rimborso.

Il modello per comunicare le spese ammissibili al credito d’imposta dovrà essere inviato esclusivamente con l’apposito servizio web presente nell’area riservata del sito internet o tramite i canali telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un intermediario con risposta entro cinque giorni. (In allegato Modello Comunicazione ed Istruzioni) Nelle finestre di presentazione indicate nei punti precedenti è possibile inviare una comunicazione che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. L’ultima comunicazione validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente indicate.
Ad oggi non sono ancora disponibili i codici tributo per effettuare le compensazioni. Si consiglia di procedere all’invio della comunicazione a seguito di controllo delle spese effettivamente già sostenute e previa valutazione delle spese da sostenere fino a fine anno 2020; date le modalità di fruizione del credito ad oggi note (“spese effettivamente sostenute”) può essere conveniente effettuare e pagare acquisti fino al 31.07.2020 e inviare la relativa comunicazione con dati consuntivi al 31.07.2020 e previsionali fino al 31.12.2020. Considerato il limitato plafond del credito d’imposta “spese sanificazione e acquisto DPI” complessivamente disponibile (€ 200k) il credito d’imposta effettivamente riconosciuto (in base alle percentuali da comunicare da AE) probabilmente sarà inferiore ai costi sostenuti.

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