Misure a sostegno della liquidità delle imprese

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Le misure di accesso al credito, sostegno alla liquidità, all’esportazione, all’internazionalizzazione e agli investimenti prevedono garanzie da parte dello Stato concesse attraverso la società SACE Simest (gruppo Cassa Depositi e Prestiti) in favore di banche che effettuino finanziamenti alle imprese sotto qualsiasi forma. Il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato a sostenere i costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività localizzate in Italia. Inoltre, l’impresa che beneficia della garanzia assume l’impegno di non approvare la distribuzione di utili nei 12 mesi successivi all’erogazione del finanziamento e di gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali.

Le garanzie sono rilasciate alle seguenti condizioni:

a) la garanzia è rilasciata entro il 31 dicembre 2020, per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni, con possibilità di preammortamento di 24 mesi;

b) al 31 dicembre 2019 l’impresa non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà e al 29 febbraio 2020 non aveva esposizioni deteriorate nel sistema bancario;

c) l’importo del prestito assistito da garanzia non è superiore al maggiore tra:

  • 25% del fatturato annuo dell’impresa relativo al 2019, come risultante dal bilancio o dalla dichiarazione fiscale;
  • il doppio dei costi del personale dell’impresa relativi al 2019, come risultanti dal bilancio o da dati certificati se il bilancio non è ancora stato approvato.

d) la garanzia copre il:

  • 90% dell’importo del finanziamento per imprese con meno di 5000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro;
  • 80% dell’importo del finanziamento per imprese con valore del fatturato tra 1,5 miliardi e 5 miliardi di euro o con più di 5000 dipendenti in Italia;
  • 70% per le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi di euro.

e) le commissioni annuali dovute sono:

  • per i finanziamenti delle PMI sono corrisposti, in rapporto all’importo garantito:

– 25 punti base durante il primo anno,

– 50 punti base durante il secondo e terzo anno,

– 100 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno;

  • per i finanziamenti di imprese diverse dalle PMI sono corrisposti, in rapporto all’importo garantito:

– 50 punti base durante il primo anno,

– 100 punti base durante il secondo e terzo anno,

– 200 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno;

Le garanzie per i finanziamenti a imprese con meno di 5000 dipendenti in Italia e valore del fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro, sulla base dei dati risultanti dall’ultimo bilancio approvato ovvero dei dati certificati con riferimento al 9 aprile 2020 se l’impresa non ha ancora approvato il primo bilancio sono concesse con una procedura semplificata.

Negli altri casi, il rilascio della garanzia è subordinato altresì alla decisione assunta con decreto MEF, adottato sulla base dell’istruttoria trasmessa da SACE Spa.

In ogni caso, l’efficacia delle garanzie previste nel nuovo DL è subordinata all’approvazione della Commissione Europea.

È stato, inoltre, rafforzato il Fondo di Garanzia per le PMI, ampliandone le garanzie – sino al 31/12/2020 – fino ad un importo di 5 milioni di euro a favore di tutte le imprese con un numero di dipendenti inferiori a 499. La garanzia sarà gratuita sino a fine anno. La percentuale di copertura della garanzia diretta è incrementata, anche mediante il concorso delle sezioni speciali del Fondo di garanzia, al 90% dell’ammontare di ciascuna operazione finanziaria, previa autorizzazione della Commissione Europea, per le operazioni finanziarie di durata inferiore a 72 mesi.

L’importo massimo dei finanziamenti così garantiti non può essere superiore alternativamente a:

  • il doppio della spesa salariale annua del beneficiario per il 2019 o per l’ultimo anno disponibile;
  • il 25% del fatturato 2019;
  • il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi per le PMI e nei successivi 12 mesi per le imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499. Il fabbisogno è attestato con autocertificazione.

Prestiti fino a 25.000 euro. Per questi finanziamenti, la garanzia è riconosciuta al 100% a favore di PMI, agli imprenditori individuali e agli esercenti arti e professioni la cui attività sia stata danneggiata dall’emergenza COVID-19, come da dichiarazione autocertificata, in presenza di determinati requisiti. I finanziamenti devono:

– prevedere l’inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dal momento di erogazione;

– avere una durata minima da 24 fino a 72 mesi;

– avere un importo non superiore al 25% dell’ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario, come risultante dall’ultimo bilancio depositato o dell’ultima dichiarazione presentata alla data della domanda della garanzia e comunque non superiore a 25.000 euro.

Prestiti oltre 25.000 euro. Per questi finanziamenti, la garanzia è riconosciuta al 90% per le imprese con meno di 5000 dipendenti e fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro. L’importo massimo garantito sarà pari al minore tra il 25% del fatturato annuo dell’impresa relativo al 2019 e il doppio dei costi del personale dell’impresa relativi al 2019.

La garanzia è concessa anche a favore di imprese che alla data della richiesta avevano esposizioni nei confronti della banca classificate come “inadempienze probabili” o “scaduto o sconfinanti deteriorate” purché le predette classificazioni non siano antecedenti il 31.01.2020. Restano in ogni caso escluse le imprese che hanno esposizioni classificate come “sofferenze” ai sensi della disciplina bancaria.

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