Regime forfetario e lavoro dipendente: facciamo chiarezza!

Una tematica sulla quale è opportuno porre attenzione è  la compatibilità fra il regime forfetario e la percezione di redditi di lavoro dipendente.

L’accesso al regime forfetario è infatti precluso a coloro che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente sopra una determinata soglia, anche se il rapporto di lavoro risulta cessato. L’art. 1, c. 111, L. 208/2015 (legge di Stabilità 2016) ha aggiunto all’art. 1, c. 57, L. 190/2014 la lettera d-bis) il disposto per cui non possono accedere al regime forfetario «i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli artt. 49 e 50 D.P.R. 22.12.1986, n. 917, eccedenti l’importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato».

Quest’ultimo inciso normativo non individua alcun termine entro il quale debba cessare il rapporto di lavoro affinché si possa beneficiare dell’irrilevanza della verifica della soglia dei 30.000 euro. Pertanto, dall’analisi letterale della disposizione, sembrerebbe non interessare al Legislatore il momento di interruzione del rapporto. Sennonché l’Agenzia delle Entrate, con successiva circolare n. 10/E/2016 e con la risposta all’interpello 24.05.2021, n. 368, ha chiarito che il limite non opera se il rapporto di lavoro dipendente è cessato nel corso dell’anno precedente a quello di accesso al regime forfetario.

Sulla base della precisazione fornita, la verifica del superamento della soglia dei 30.000 euro:

  • non va effettuata nel caso in cui la cessazione del rapporto di lavoro sia avvenuta nell’anno precedente a quello di accesso al regime forfettario;
  • va effettuata nell’ipotesi in cui, nello stesso anno, il contribuente abbia cessato il rapporto di lavoro dipendente, ma ne abbia intrapreso uno nuovo, ancora in essere al 31 dicembre.

Poniamo quindi il caso di un contribuente che a dicembre 2020 aveva in essere un contratto di lavoro dipendente cessato a gennaio 2021.

Tale soggetto potrà avviare un’attività in regime forfetario, solo nel caso in cui nel 2020 non abbia superato 30.000 euro di reddito di lavoro dipendente, a nulla rilevando il fatto che sia intervenuto un licenziamento nel 2021.