Circolare mensile | Luglio 2021

7 Luglio 2021

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 155 del 30 giugno 2021 il Decreto legge n. 99 del 30 giugno 2021 contenente misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese. Si riportano di seguito le principali novità introdotte.

Sospensione delle Cartelle fino a fine settembre

L’art. 2 del D.l. 99/2021 prevede il rinvio al 31 agosto 2021 della ripresa dell’attività di riscossione (notifica delle cartelle esattoriali, pignoramenti e ripresa dei versamenti degli atti sospesi).
Pertanto, i pagamenti andranno eseguiti entro il 30 settembre 2021 ed entro il medesimo termine sarà possibile richiedere la dilazione dei ruoli.
Si segnala che non è stata prevista alcuna dilazione per il versamento delle rate della rottamazione ter e del saldo e stralcio. Pertanto, le relative rate in scadenza nel 2020 dovranno essere versate entro il 31 luglio 202, mentre le rate in scadenza il 28 febbraio, 31 marzo, 31 maggio e il 31 luglio 2021 dovranno essere versate entro il 30 novembre 2021.

Semplificazione e rifinanziamento "Nuova Sabatini"

L’art. 5 del D.I. 99/2021 ha disposto il rifinanziamento della cosiddetta “Nuova Sabatini” integrando le risorse disponibili di ulteriori 425 milioni di euro per il 2021 per il sostegno degli investimenti produttivi delle piccole e medie imprese per l’acquisto di beni strumentali.
Al fine di accelerare i processi di erogazione dei contributi è prevista l’erogazione delle rate successive in un’ unica soluzione,  anche per le domande presentate in data antecedente al 1° gennaio 2021 e per le quali è già stata erogata almeno la prima quota.

Incremento del credito d'imposta sulle commissioni per i pagamenti elettronici

Il D.I. 99/2021 ha disposto, per le commissioni maturate nel periodo dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022, l’incremento della misura del credito d’imposta al 100% delle commissioni stesse. Il credito d’imposta così incrementato spetta esclusivamente nel caso in cui gli esercenti adottino strumenti di pagamento collegati ai registratori telematici, ovvero strumenti di pagamento evoluti.

Credito d'imposta per l'acquisto o il noleggio di POS

Il D.I. 99/2021 all’art. 1 dispone un nuovo credito d’imposta per l’acquisto e il noleggio di POS collegati a registratori di cassa, al fine di promuovere l’utilizzo della moneta elettronica.
Il credito è riconosciuto agli esercenti attività di impresa, arte o professioni che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi a consumatori finali e che, tra il 1° luglio 2021 e il 30 giugno 2022, acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti che consentono forme di pagamento elettronico, collegati ai registratori di cassa.
Il credito è parametrato al costo di acquisto, di noleggio, di utilizzo degli strumenti stessi, nonché delle spese di convenzionamento ovvero delle spese sostenute per il collegamento tecnico tra i predetti strumenti.
Il credito d’imposta spetta nel limite massimo di spesa per soggetto di euro 160 nelle seguenti misure:

  • 70% per i soggetti i cui ricavi e compensi complessivi relativi al periodo d’imposta 2020 siano di ammontare non superiore a euro 200.000;
  • 40% per i soggetti i cui ricavi e compensi complessivi relativi al periodo d’imposta 2020 siano di ammontare superiore a euro 200.000 e fino a 1 milione;
  • 10% per i soggetti i cui ricavi e compensi complessivi relativi al periodo d’imposta 2020 siano di ammontare superiore a 1 milione di euro e fino a 5 milioni.

Ai medesimi soggetti che nel corso del 2022 acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti evoluti di pagamento elettronico che consentono anche la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi, spetta un credito d’imposta maggiorato nel limite massimo di spesa per soggetto di euro 320 nelle seguenti misure:

  • 100% per i soggetti i cui ricavi e compensi complessivi relativi al periodo
    d’imposta 2020 siano di ammontare non superiore a euro 200.000;
  • 70% per i soggetti i cui ricavi e compensi complessivi relativi al periodo d’imposta
    2020 siano di ammontare superiore a euro 200.000 e fino a 1 milione;
  • 40% per i soggetti i cui ricavi e compensi complessivi relativi al periodo d’imposta
    2020 siano di ammontare superiore a 1 milione di euro e fino a 5 milioni.

I crediti d’imposta citati sono utilizzabili esclusivamente in compensazione successivamente al sostenimento della spesa e andranno indicati nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta a cui si riferisce l’acquisto, e nelle dichiarazioni successive fino a quando se ne conclude l’utilizzo.
I crediti d’imposta non concorrono alla formazione del reddito ai fini Irpef, Ires e Irap.

Sospensione del Cashback

È stata disposta la sospensione del programma cashback e supercashback per il secondo semestre 2021.

Di seguito si riportano le ulteriori novità del periodo.

Novità IVA sull'e-commerce

A partire dal 1° luglio 2021 sono entrate in vigore anche in Italia le nuove regole IVA sul commercio elettronico. Il D.lgs. 83 del 25 maggio 2021 ha recepito le modifiche della normativa comunitaria sulle vendite a distanza, con l’obiettivo di semplificare le regole in materia dell’imposta sul valore aggiunto per le imprese impiegate nell’e-commerce.
La Direttiva europea recepita prevede una soglia unica di 10.000 euro, al di sopra della quale occorre versare l’IVA nel Paese di destinazione, superando il meccanismo delle diverse soglie fissate dal singolo Stato.
Tale soglia interessa le prestazioni transfrontaliere di servizi TTE (Telecomunicazione, Teleradiodiffusione ed Elettronici) e le vendite a distanza intracomunitarie di beni, ma non le prestazioni di altri tipi di servizi svolte a favore di destinatari nell’UE che richiedono sempre l’applicazione dell’Iva.
Nel caso in cui tale soglia non venga superata il prestatore può continuare ad applicare l’IVA nel Paese di origine.
Se l’importo di 10.000 euro viene superato in corso d’anno, il titolare di partita IVA sarà tenuto ad applicare l’IVA del paese di destinazione del bene a partire dalla data di superamento di tale soglia.
Le vendite sopra la soglia comportano la necessità per il soggetto passivo di identificarsi in ciascuno Stato di destinazione del bene per adempiere agli obblighi IVA, salvo che decida di avvalersi del regime speciale OSS.
A tal fine, un’altra novità valida a partire dal 1° luglio 2021 è la modifica del regime del vecchio sportello unico MOSS (Mini One Stop Shop). Il nuovo regime europeo di assolvimento dell’IVA, centralizzato e digitale, prende il nome di sportello unico OSS (One Stop Shop).
I soggetti già iscritti al MOSS al 30 giugno 2020 saranno automaticamente registrati al nuovo sistema OSS dal 1° luglio 2021.
La registrazione viene effettuata online, tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, inserendo i dati richiesti e trasmettendo così in via telematica l’opzione.
Aderendo allo sportello unico, sarà possibile dichiarare l’IVA tramite un’unica dichiarazione elettronica OSS IVA ed effettuare un unico pagamento dell’IVA dovuta su tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi.

Proroga dei versamenti per i soggetti ISA

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 154 del 30 giugno scorso il Dpcm del 28 giugno 2021 che ha disposto la proroga dal 30 giugno al 20 luglio 2021 senza interessi, per il versamento del saldo 2020 e del primo acconto 2021 ai fini delle imposte sui redditi e Irap.
La proroga è applicabile ai soggetti che rispettano entrambe le seguenti condizioni:
– esercitano attività economiche per le quale sono stati approvati gli ISA;
– dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore ad euro 5.164.569.
Sono comprese nella proroga anche le partite Iva in regime forfetario e in regime di vantaggio, oltre ai soci di società di persone, imprese familiari, associazioni e società di capitali che optano per il regime della trasparenza fiscale, le quali rispettano i requisiti già menzionati.

Proroga memorizzazione FE

Con il provvedimento 30 giugno 2021 l’Agenzia delle Entrate ha prorogato al 30 settembre 2021 il periodo transitorio per la memorizzazione delle fatture elettroniche.
Inoltre, il provvedimento prevede per gli operatori Iva, i loro intermediari delegati e i consumatori finali, la possibilità di aderire, entro lo stesso termine, al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche.

Detassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in start up innovative

Il Decreto Sostegni-bis (D.L. 73/2021, entrato in vigore il 26/05/2021), all’art.14, ha previsto che non sono soggette a tassazione le plusvalenze realizzate da persone fisiche, derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale di imprese start-up o pmi innovative, acquisite mediante sottoscrizione di capitale sociale, nel periodo compreso tra il 1° giugno 2021 e il 31 dicembre 2025, qualora siamo possedute per almeno 3 anni.

Assegno unico familiare dal 1° luglio

L’assegno unico entrerà a regime dal 2022 e sarà uno strumento omnicomprensivo per il sostegno alle famiglie con figli, in sostituzione a tutti i bonus e assegni ad oggi presenti.
Per il 2021 è in vigore l’assegno temporaneo, previsto dal 1° luglio al 31 dicembre 2021, rivolto alle sole categorie finora escluse dagli aiuti familiari, ovvero ai lavoratori autonomi, ai disoccupati e agli incapienti.
L’assegno viene erogato in funzione del numero dei figli minori di 18 anni e in misura decrescente all’aumentare del livello di Isee. L’assegno non viene riconosciuto al superamento dei 50.000 euro di fascia Isee.
La domanda può essere presentata a partire dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021 attraverso il canale on line dell’Inps o tramite patronati.
Lo Studio invita gli interessati a rivolgersi ai Caf per ottenere il rilascio dell’attestazione Isee obbligatoria.

Bonus fiscale veicoli elettrici solo in compensazione

La legge di Bilancio 2019 ha previsto il riconoscimento di un contributo a coloro che acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica delle categorie L1e- L7e, pari al 30% del prezzo di acquisto, fino a un massimo di 3.000 euro.
Con provvedimento del 28 giugno 2021 l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che il credito d’imposta dell’incentivo eco-bonus, può essere utilizzato dalle imprese costruttrici o importatrici in compensazione per il versamento dei tributi e contributi pagabili tramite modello F24 senza l’applicazione dei limiti di cui all’art. 34 L. 388/2000. Il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, utilizzando il codice tributo “6904”.

Bollo Fatture elettroniche

Si rammenta che a partire dal prossimo 15 luglio saranno messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate gli elenchi A e B per la verifica degli importi dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche e sarà possibile modificare l’elenco B fino al 10 settembre prossimo.
La scadenza per il pagamento dell’imposta di bollo riferita al 2° trimestre 2021 è fissata al 30 settembre 2021.

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