La mancata iscrizione al VIES rileva come errore formale

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Durante il Video forum organizzato il 23.01.2019, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la mancata iscrizione al registro VIES non costituisce più un errore sostanziale ma solo formale.

Per usufruire del regime di non imponibilità Iva nelle operazioni intracomunitarie, devono essere rispettati i seguenti presupposti:

  • oggettivo: onerosità dell’operazione;
  • territoriale: trasporto o spedizione dei beni o servizi in stati membri dell’Unione Europea diversi;
  • soggettivo: cessioni o acquisti di beni e servizi fra soggetti passivi Iva residenti in stati membri dell’Unione Europea diversi;

Oltre a ciò, ai soggetti partecipanti all’operazione è richiesto di essere iscritti al registro VIES, al fine di permettere l’identificazione ai fini Iva degli stessi e di consentire alle Autorità di controllare eventuali irregolarità.

Relativamente a quanto appena specificato, si riscontravano differenti trattamenti fra la normativa italiana e quella europea in caso di mancata iscrizione. Infatti, secondo la normativa comunitaria, essa costituisce un semplice errore formale che permette comunque di usufruire della non imponibilità delle transazioni intra-Ue. Di tutt’altro parere risultava l’Amministrazione nazionale, per la quale la violazione era considerata sostanziale.

Anche alla luce di una recente sentenza della Corte di Giustizia Europea (causa C-21/16/2017), l’Agenzia delle Entrate ha reso noto il proprio adeguamento alla normativa comunitaria riconoscendo la rilevanza solo formale dell’errore derivante dalla mancata iscrizione al VIES.

Si fa presente, che a seguito della modifica che sarà apportata alla direttiva europea n. 2006/112, dal 2020 l’iscrizione al VIES costituirà invece un requisito sostanziale per attuare operazioni intracomunitarie.

 

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