A seguito dell’introduzione della fatturazione elettronica a partire dal 1.01.2019 sarà obbligatorio anche l’emissione delle autofatture in tale formato.

Con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 30.04.2018 è stato affermato che il committente deve inviare il file elettronico al Sistema di Interscambio indicando nel campo “Tipo documento” il codice convenzionale TD20.

Ma quando devono essere emesse le autofatture?

Le autofatture devono essere emesse, ai sensi dell’art. 6, comma 8 D.lgs. 471/1997, nelle seguenti fattispecie:

  • mancato ricevimento della fattura o ricevimento di fattura irregolare;
  • acquisto di beni e servizi da soggetti non residenti;
  • omaggi;

In particolare, secondo la normativa vigente è previsto che in caso di mancato ricevimento della fattura da parte del fornitore è necessario provvedere a regolarizzare la propria posizione, evitando pertanto una sanzione pari al 100% dell’imposta non versata con un minimo di euro 250, tramite l’emissione di un’autofattura entro 4 mesi dell’effettuazione dell’operazione. L’autofattura così emessa dovrà essere presentata all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente in duplice copia assieme alla quietanza di versamento dell’imposta dovuta, entro 30 giorni dall’emissione della fattura stessa.

Simile procedimento è adottato anche in caso di ricevimento di fattura irregolare, infatti risulta necessario provvedere all’emissione dell’autofattura per correggere le eventuali omissioni od errori con successiva consegna all’Agenzia delle Entrate del documento in duplice copia accompagnato dal versamento dell’eventuale imposta dovuta, entro 30 giorni dalla registrazione della fattura irregolare.

Dal 2019, grazie alla trasmissione diretta delle autofatture al Sistema di Interscambio, la consegna all’Ufficio competente non risulta più obbligatoria. Alle prime due fattispecie è ora riconducibile anche l’ipotesi di mancata ricezione della fattura elettronica nell’area riservata relativamente a problemi tecnici.

Per quanto riguarda gli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti si ricorda che l’Agenzia delle Entrate, nel provvedimento di cui sopra, ha stabilito che l’emissione della fattura elettronica risulta obbligatoria solo nei confronti di soggetti residenti o con stabile organizzazione nel territorio nazionale. Pertanto, anche l’emissione dell’autofattura non risulta necessaria, ma facoltativa; il soggetto può emettere tale documento elettronicamente ma ha l’obbligo di fornire anche lo stesso in formato cartaceo.

Anche nelle ultime due fattispecie è prevista l’emissione dell’autofattura tramite l’indicazione del codice TD20.

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