IVA 2026: il passaggio dal valore normale al criterio del costo nelle permute

Per le operazioni permutative effettuate dal 1° gennaio 2026 sono cambiate le regole per la determinazione della base imponibile IVA.

La Legge di Bilancio 2026, L. 199/2025, ha infatti introdotto una modifica sostanziale alla disciplina dell’imposta sul valore aggiunto per le operazioni permutative, riscrivendo l’articolo 13, comma 2, lettera d) del D.P.R. 633/72. La base imponibile IVA non è più ancorata al “valore normale“, bensì al valore dei beni e dei servizi oggetto dello scambio, determinato sulla base dei costi ad essi riferibili. Dovrà quindi essere considerato il costo complessivo sostenuto dal cedente/prestatore per effettuare la cessione/prestazione.

Ragioni del cambiamento
L’abbandono del valore normale mira a colmare il disallineamento della norma nazionale rispetto alla giurisprudenza unionale, alla luce delle sentenze C-33/93 e C-380/99. Il precedente criterio, basato su stime di mercato in condizioni di libera concorrenza, esponeva i contribuenti ad un’elevata discrezionalità dell’Agenzia delle Entrate in fase di accertamento. Il nuovo regime sostituisce una presunzione di valore con la certezza dei costi sostenuti, riducendo i margini di contenzioso.

La nuova definizione di costo
Per la determinazione della base imponibile, occorre considerare una nozione ampia di costo, includendo:

  1. oneri diretti e indiretti: tutti gli elementi riferibili al bene o servizio;
  2. spese accessorie: ad esempio le spese di spedizione o l’imposta di registro assolta per l’acquisto di un’area edificabile;
  3. fattore tempo: il tempo impiegato dal prestatore per la realizzazione del servizio permutato;
  4. contabilità industriale: nel caso di beni autoprodotti o immobili da costruire, sarà necessaria una rigorosa contabilità di cantiere per tracciare materiali e manodopera.

Un profilo di rilievo riguarda l’attualizzazione: la norma non prevede nulla al riguardo, dovendosi così ritenere che non sussista l’obbligo di rideterminare o “aggiornare” il costo al momento dell’esecuzione della permuta.

Criticità: il conguaglio in denaro
Resta aperto il dibattito sulla rilevanza del conguaglio in denaro. Sebbene in passato la prassi lo ritenesse irrilevante poiché già assorbito nel valore normale, il nuovo criterio del costo pone un interrogativo: il conguaglio deve considerarsi un elemento integrante del costo per chi lo corrisponde, incrementando così la sua base imponibile?

Un chiarimento ufficiale risulta necessario per evitare incertezze applicative, specialmente nel settore immobiliare.