Novità 2026 per gli enti non profit: cosa cambia e come prepararsi

6 Novembre 2025di Zorana Denkovic

Il 2026 segnerà un passaggio importante per il mondo del non profit, con due interventi che richiedono attenzione e qualche aggiustamento operativo da parte degli enti.  Il primo riguarda la revisione della disciplina IVA applicabile agli enti associativi; il secondo l’effettiva applicazione delle nuove regole fiscali del Codice del Terzo Settore, con importanti effetti per chi deciderà di iscriversi al RUNTS.

Il passaggio dal regime “fuori campo IVA” all’“esenzione”

Un intervento di rilievo, già previsto dalla riforma introdotta dal D.L. n. 146/2021, riguarda il trattamento IVA delle prestazioni rese dagli enti associativi.
Fino al 31 dicembre 2025, le operazioni effettuate in conformità alle finalità istituzionali e rivolte a soci, associati o tesserati sono considerate fuori campo IVA ai sensi dell’art. 4 del DPR 633/72. Tale articolo, tuttavia, è stato modificato per eliminare le ipotesi di esclusione IVA e individuare in modo più puntuale quali prestazioni siano effettivamente imponibili e quali possano beneficiare dell’esenzione.

A partire dal 1° gennaio 2026, quindi, le prestazioni rese in conformità alle finalità istituzionali non saranno più escluse dal campo di applicazione dell’imposta, ma rientreranno nel regime di esenzione.
L’obiettivo di questo intervento è duplice: rendere il testo normativo più chiaro e coerente con la terminologia europea, ma anche uniformare il trattamento IVA degli enti associativi rispetto agli altri soggetti economici.

Il passaggio al regime di esenzione comporterà tuttavia maggiori oneri amministrativi per gli enti: l’apertura della partita Iva per coloro che attualmente dispongono soltanto del codice fiscale, la fatturazione elettronica, la registrazione e la certificazione fiscale delle operazioni interessate. Per gli enti che operano nel regime 398 è comunque prevista la possibilità di optare per la dispensa dagli adempimenti IVA (art. 36-bis DPR 633/72).

Nuova fiscalità e RUNTS

Sempre dal 1° gennaio 2026 entreranno pienamente in vigore le disposizioni fiscali previste per gli enti iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), completando il lungo percorso di riforma iniziato nel 2017. Contestualmente, si assisterà alla definitiva uscita di scena della categoria delle ONLUS, che verrà assorbita nel nuovo sistema degli Enti del Terzo Settore (ETS).

Gli enti che oggi operano come ONLUS dovranno decidere in quale sezione del RUNTS iscriversi, assumendo una nuova qualifica tra quelle previste dal Codice del Terzo Settore: organizzazione di volontariato (ODV), associazione di promozione sociale (APS), ente filantropico, impresa sociale, fondazione o altra forma residuale di ETS.
A seconda della scelta, varieranno anche il regime fiscale, le agevolazioni e le modalità di determinazione del reddito.

In sostanza, ogni ente iscritto al RUNTS sarà assoggettato al regime fiscale proprio della qualifica assunta, segnando così una netta differenza rispetto al passato, in cui la qualifica di ONLUS garantiva un trattamento agevolato uniforme.

Per la determinazione del reddito ai fini IRES, l’ente potrà inoltre applicare regimi forfettari agevolati, che variano in base alla sezione RUNTS di appartenenza.

Qualora la Onlus non presenti la domanda di iscrizione al RUNTS entro il 31 marzo 2026 e prosegua la propria attività come semplice ente regolato dal Codice Civile, dovrà procedere alla devoluzione dell’incremento patrimoniale maturato dal momento dell’iscrizione all’Anagrafe delle Onlus.