L’istituto del coacervo successorio, previsto dall’art. 8 co. 4 del DLgs. 346/90, è stato ufficialmente abrogato dal DLgs. 18.9.2024 n. 139. Il coacervo imponeva di sommare al valore di tutti i beni caduti in successione (al netto delle passività e degli oneri deducibili) il valore complessivo dei beni che il de cuius aveva donato in vita agli eredi e/o ai legatari, attualizzando il tutto al momento dell’apertura della successione.
Questa abrogazione recepisce la tesi dell’abrogazione implicita del coacervo ereditario, già accolta dalla giurisprudenza (tra le tante, Cass. n. 17623/2022) e dalla prassi dell’Agenzia delle Entrate (circ. 19.10.2023 n. 29).
il coacervo ereditario aveva ragione di esistere con funzione antielusiva nel regime fiscale successorio ad aliquote progressive, in vigore fino al 31.12.2000, proprio per evitare che il defunto utilizzasse le liberalità in vita al fine di far rientrare il futuro relictum in uno scaglione imponibile di valore inferiore, potenzialmente fino a rientrare all’interno della franchigia e quindi alla totale esenzione.
Con l’articolo 69 della legge 342/2000 il meccanismo di determinazione dell’imposta ad aliquote progressive per scaglioni è stato sostituito da un sistema impositivo ad aliquote fisse e proporzionali al grado di parentela fra il de cuius e il beneficiario. L’Agenzia delle Entrate in un primo tempo con la circolare n. 3 del 22.1.2008 aveva confermato la permanenza del coacervo anche nel nuovo assetto impositivo sulle successioni, per poi mutare la propria interpretazione, aderendo alla giurisprudenza ormai consolidatasi sull’argomento, con la circolare n 29 del 19.10.2023.
L’abrogazione del coacervo successorio dovrebbe riguardare non solo le successioni aperte dall’1.1.2025, ma anche quelle precedenti.
Ai fini dell’imposta di successione, non è più necessario sommare i beni ricevuti per successione ai beni ricevuti per donazione dal medesimo erede, né per determinare la base imponibile, né per calcolare le franchigie. Questo cambiamento comporta che le franchigie dell’imposta di donazione si aggiungano a quelle dell’imposta di successione per i soggetti che godono di franchigie (parenti in linea retta, fratelli e sorelle, e soggetti con disabilità).
Tuttavia, il DLgs. 139/2024 ha confermato la sopravvivenza del coacervo nell’ambito dell’imposta di donazione, ai soli fini della valutazione dell’erosione delle franchigie. Anche in questo caso, il legislatore ha accolto le conclusioni della giurisprudenza (Cass. 727/2021 e Cass. 11677/2017) e dell’Agenzia delle Entrate (circ. 29/2023).
L’Agenzia delle Entrate ha affermato che nel coacervo delle donazioni precedenti non si computano quelle compiute nel periodo in cui l’imposta sulle successioni e donazioni era stata abrogata (dal 25.10.2001 al 29.11.2006). Questa conclusione resta valida anche dopo il DLgs. 139/2024.
In sintesi, l’abolizione del coacervo nell’imposta di successione rappresenta una significativa semplificazione per gli eredi, oltre ad un indubbio vantaggio di tipo economico in caso di pianificazione successoria oculata: ciascun erede si vede infatti nella sostanza “raddoppiare” le franchigie di esenzione, potendone utilizzare una sulle donazioni e una distinta sulle successioni.