Pro rata di detrazione IVA per spese generali: esclusione in presenza di obblighi normativi

La Corte di Giustizia dell’Unione europea, con la sentenza del 19 marzo 2026 C‑513/24, ha fornito importanti precisazioni in materia di detrazione IVA relativa a beni e servizi utilizzati da enti che esercitano attività esenti ed imponibili. L’intervento arricchisce la giurisprudenza con riguardo ai criteri che regolano il diritto alla detrazione e, in particolare, il concetto di “nesso diretto e immediato” tra operazioni a monte e operazioni a valle.

Il fatto oggetto della causa

La vicenda esaminata riguarda un istituto ospedaliero della Repubblica Ceca che fornisce sia servizi sanitari esenti da imposta, sia servizi imponibili che danno diritto alla detrazione. Affinché l’istituto possa svolgere la propria attività, la normativa nazionale richiede la disponibilità di una dotazione di attrezzature. L’imposta assolta sull’acquisto di tali beni è stata detratta mediante il metodo del pro rata, qualificando tali costi come spese generali riferibili all’insieme dell’attività economica. L’istituto ritiene infatti che, in assenza di tali attrezzature, anche le operazioni imponibili non potrebbero essere svolte. Le autorità fiscali contestano la piena detraibilità dell’IVA.

L’orientamento della Corte

La Corte ha rammentato che, qualora le attrezzature siano destinate esclusivamente a prestazioni esenti, l’imposta è integralmente indetraibile; se invece sono impiegate unicamente per servizi imponibili, la detrazione spetta per intero. Quando i beni sono impiegati indistintamente per operazioni esenti e imponibili, si applica il pro rata (artt. 173–175 Direttiva 2006/112/CE).

Per applicare la detrazione occorre verificare:

  • l’esistenza di un collegamento concreto tra il bene acquistato e le operazioni imponibili;
  • che il bene sia tra i componenti del prezzo delle operazioni a valle;
  • oppure che il costo rientri nelle spese generali, contribuendo all’attività economica nel suo complesso.

 

Nel caso specifico, la Corte afferma che:

  • l’obbligo normativo di dotarsi delle attrezzature non basta, da solo, a creare il “nesso diretto e immediato” richiesto per la detrazione;
  • ciò che conta è l’utilizzo effettivo del bene nelle attività imponibili.

 

Poiché le attrezzature erano usate solo per prestazioni esenti, l’IVA è stata considerata indetraibile in modo specifico.

La Corte chiarisce anche che, se tali beni fossero stati realmente impiegati anche per l’attività imponibile, allora il nesso diretto sarebbe stato riconosciuto e la detrazione sarebbe stata ammessa.

La sentenza evidenzia l’importanza di verificare in modo funzionale e concreto come vengono utilizzati i beni e i servizi acquistati. Per poter detrarre l’IVA, occorre infatti dimostrare un effettivo collegamento con le attività imponibili svolte dal soggetto passivo, valutando caso per caso.