Iperammortamento 2026: la determinazione del valore del bene ai fini dell’agevolazione

22 Gennaio 2026di Giovanna Pravato

Con la Legge di Bilancio 2026 (Legge n. 199/2025, commi 427‑436), il legislatore ha disposto la reintroduzione dell’iperammortamento come misura di incentivo agli investimenti in beni strumentali caratterizzati da elevato contenuto tecnologico, determinando un significativo cambiamento rispetto al precedente regime di credito d’imposta. La nuova regolamentazione stabilisce una maggiorazione del costo di acquisto dei beni, applicabile esclusivamente ai fini delle imposte sui redditi, mediante la deduzione extracontabile maggiorata delle quote di ammortamento o dei canoni di leasing.

Un aspetto particolarmente rilevante della disciplina riguarda la corretta determinazione del valore del bene oggetto di agevolazione. La normativa, che fa riferimento a consolidati principi civilistici, prevede specifiche modalità applicative distinte per l’acquisto di beni finiti, la costruzione in economia e la realizzazione attraverso contratto di appalto.

Acquisto beni finiti

Per i beni finiti acquistati da terzi, si seguono regole di contabilizzazione previste dall’OIC 16, secondo il quale il valore del bene coincide con il costo di acquisto, comprensivo degli eventuali sconti commerciali e dei costi accessori direttamente imputabili (es. trasporto, installazione e collaudo).

Beni costruiti in economia

La gestione dei beni costruiti internamente presenta una complessità maggiore. In questi casi, per calcolare l’iperammortamento, si considera il costo di produzione del bene, determinato applicando il principio di competenza e rispettando le regole contabili civilistiche. Il costo di produzione include sia le spese direttamente collegate alla realizzazione, come progettazione, materiali utilizzati o prelevati dal magazzino, manodopera interna ed eventuali lavorazioni affidate esternamente, sia i costi indiretti legati alla produzione e alla gestione. Tra questi ultimi rientrano, se ragionevolmente attribuibili al bene, le spese generali di gestione, gli affitti dei locali dove avviene la produzione e le imposte o tasse relative al periodo di costruzione.

Per l’iperammortamento, quando la costruzione interna si svolge su più anni, i costi sostenuti nei vari esercizi sono rilevati già dalla fase di progettazione, seguendo il principio della competenza. Tuttavia, il bene può beneficiare delle agevolazioni fiscali solo dopo che è stato ultimato e, in particolare, al momento della sua interconnessione, condizione necessaria per iniziare a usufruire dell’incremento fiscale.

Beni acquisiti tramite contratto di appalto

Per i beni acquistati tramite appalto, il costo agevolabile varia in base al momento di maturazione dell’investimento:

  • se sono previsti Stati Avanzamento Lavori (SAL) definitivi e distinti, ciascun SAL viene considerato come investimento nell’anno in cui si realizza;
  • se invece non vi sono SAL definitivi ma solo acconti, il costo è rilevante solo al termine della prestazione.

Gli oneri accessori nel costo agevolabile

Gli oneri accessori possono influire notevolmente sul valore del bene agevolabile e includono gli elementi indispensabili al funzionamento della macchina nel suo processo produttivo, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate (risposta n. 152/2017). Secondo la prassi, sono ammessi ai fini dell’agevolazione se rientrano nella dotazione ordinaria del bene principale, con un limite quantitativo del 5%. Superando tale soglia, il contribuente deve dimostrare la necessità degli accessori per il funzionamento del bene.