La bozza del disegno di legge di Bilancio 2026 prospetta una modifica alla disciplina fiscale dei buoni pasto elettronici, con l’innalzamento della soglia di esenzione.
La misura, contenuta all’articolo 5 del provvedimento, è finalizzata a rafforzare il potere d’acquisto dei lavoratori dipendenti e a sostenere l’intera filiera della ristorazione e dei servizi correlati.
L’entrata in vigore è prevista per il 1° gennaio 2026, subordinatamente all’approvazione parlamentare.
La normativa vigente, disciplinata dall’art. 51 del TUIR, stabilisce che le prestazioni sostitutive di vitto non concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente entro determinati limiti. In particolare, le prestazioni rese in forma elettronica sono attualmente esenti fino a 8 euro giornalieri.
La bozza del disegno di legge propone la sostituzione di tale importo con il nuovo limite di 10 euro giornaliero.
Nessuna modifica sarebbe invece prevista per i buoni pasto cartacei, la cui soglia giornaliera di esenzione rimarrebbe quindi ferma a 4 euro. Parimenti il limite stabilito in euro 5,29 per le indennità sostitutive destinate agli addetti ai cantieri e strutture temporanee.
Resta fermo che l’importo che eccede il seguente limite (attualmente 4 o 8 euro per i buoni pasto) non può essere considerato assorbibile dalla soglia di esenzione di euro 258,23 per i fringe benefit (soglia elevata in via straordinaria per le annualità 2025, 2026 e 2027, ad euro 1.000 o 2.000, per i dipendenti con figli a carico ), richiamando il disposto di cui al co. 3 dell’art. 51 del TUIR; l’eccedenza concorrerà a formare reddito da lavoro dipendente.
Non risulta, ad oggi, nessuna modifica con riguardo alla deducibilità del costo in capo all’impresa, disciplinata dall’art. 95 del TUIR. Secondo quanto affermato dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n.6 del 3.3.2009, le spese sostenute per l’acquisto di buoni pasto restano infatti fuori dall’ambito applicativo della limitazione del 75% alla deducibilità, di cui all’art. 109 co. 5 del TUIR. Con la recente risposta ad interpello n. 301 del 21.4.2023, l’Agenzia delle Entrate ha confermato l’integrale deducibilità per competenza ai fini delle imposte dirette, purché vi sia il rispetto del principio di inerenza e la previa imputazione a conto economico del componente negativo.
Per i liberi professionisti e le ditte individuali senza dipendenti la deduzione dei costi sostenuti per l’acquisto dei buoni pasto è ammessa, ai fini delle imposte dirette, nella misura del 75%, per un importo non superiore al 2% dei compensi percepiti; se i buoni pasto vengono assegnati a dipendenti opera il principio di integrale deducibilità dei costi sostenuti per l’acquisto dei buoni.
Relativamente alla disciplina IVA applicabile, le imprese hanno facoltà di detrarre interamente l’IVA (con aliquota del 4%) addebitata dalla società emittente i buoni pasto (nel rispetto del principio di inerenza), compresi anche i costi per l’acquisto di buoni pasto.
In conclusione, il possibile aumento della soglia di esenzione fiscale comporterebbe un incremento della disponibilità economica per i lavoratori, incentivando i consumi e favorendo la circolazione delle risorse nel sistema produttivo.

