Impianti agrivoltaici e regime IVA: esclusione del reverse charge per installazioni su terreni agricoli

29 Settembre 2025di Anna Carollo

Secondo la normativa italiana (D.Lgs. n. 199/2021 e D.L. n. 63/2024), un impianto agrivoltaico è un sistema complesso che integra la produzione di energia solare tramite pannelli fotovoltaici con la coltivazione agricola sullo stesso terreno. L’obiettivo è valorizzare entrambe le attività, garantendo la continuità delle coltivazioni e promuovendo la sostenibilità ambientale ed economica delle aree rurali.

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 156/E/2025, ha chiarito che l’installazione di impianti agrivoltaici su terreni agricoli non rientra nel regime di inversione contabile previsto dall’art. 17, comma 6, lett. a-ter), D.P.R. n. 633/1972. Tale regime si applica infatti solo alle prestazioni di servizi relative ad edifici, intesi come fabbricati, e non genericamente agli immobili o ai terreni.

La prassi amministrativa (circolari n. 14/E/2015 e n. 37/E/2015) ha ribadito che il reverse charge si applica esclusivamente quando esiste un nesso funzionale tra l’impianto e l’edificio. Questo nesso è presente, ad esempio, per impianti fotovoltaici integrati o semi-integrati sulle coperture di fabbricati, oppure per quelli installati a terra su aree di pertinenza dell’edificio, purché non accatastati come unità immobiliari autonome. Nel caso degli impianti agrivoltaici installati su terreni agricoli, tale nesso non sussiste: essi non sono né funzionali né serventi a un edificio, ma sono autonomi rispetto a qualsiasi fabbricato.

Si ricorda infine che, indipendentemente dall’applicazione del reverse charge, per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica è prevista l’aliquota IVA ridotta al 10% (Tabella A, Parte III, n. 127-quinquies, D.P.R. n. 633/1972), applicabile anche agli impianti agrivoltaici, senza che sia necessario il collegamento con un edificio.