Con la circolare n. 10/E del 3 luglio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito alla tassazione dei veicoli aziendali concessi in uso promiscuo ai dipendenti, a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 e dal D.L. 19/2025 convertito in L. 60/2025.
Nuove percentuali di fringe benefit
A decorrere dal 1° gennaio 2025, per i veicoli di nuova immatricolazione concessi in uso promiscuo con contratti stipulati e assegnazione effettuata a partire dalla medesima data, si applicano nuove percentuali di tassazione del fringe benefit, calcolate su una percorrenza convenzionale di 15.000 km e sul costo chilometrico ACI:
- 50% per la generalità dei veicoli;
- 20% per i veicoli ibridi plug-in;
- 10% per i veicoli elettrici a trazione esclusiva.
Requisiti per l’applicazione delle nuove regole
Per rientrare nel nuovo regime, devono verificarsi congiuntamente:
- Immatricolazione del veicolo dal 1° gennaio 2025;
- Stipula del contratto di concessione dal 1° gennaio 2025;
- Assegnazione effettiva, quindi consegna, al dipendente dal 1° gennaio 2025.
Il momento rilevante al fine di individuare i contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025 è la sottoscrizione congiunta dell’atto di assegnazione del veicolo tra datore di lavoro e dipendente.
Quanto ai veicoli di “nuova immatricolazione” l’Agenzia considera tali quelli immatricolati a decorrere dal 1° gennaio 2025.
Regime transitorio in vista della progressiva attuazione della misura (comma 48-bis)
Per i veicoli immatricolati, oggetto di contratti di assegnazione e consegnati:
- tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2024, oppure
- ordinati entro il 31 dicembre 2024 e consegnati al dipendente entro il 30 giugno 2025,
continua ad applicarsi la disciplina previgente al 31 dicembre 2024 (25% o più in base alle emissioni CO₂).
In presenza, tuttavia, dei requisiti previsti dalla nuova normativa (immatricolazione, contratto e consegna dal 1° gennaio al 30 giugno 2025), l’Agenzia chiarisce che i veicoli ordinati entro il 2024 beneficiano delle percentuali introdotte dalla riforma, essendo i requisiti previsti per accedere alla nuova disciplina verificati tutti nel 2025.
Proroghe e riassegnazioni
In caso di proroga del contratto originario, si continua ad applicare la disciplina fiscale in vigore al momento della prima assegnazione. Se invece il veicolo viene riassegnato a un altro dipendente, si applicherà la disciplina vigente al momento del nuovo contratto.