Il D.Lgs. n. 216/2023 ha introdotto, a partire dal periodo d’imposta 2024, la cosiddetta “maxi deduzione” del costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. L’agevolazione è rivolta ai titolari di reddito d’impresa e agli esercenti arti e professioni (esclusi i soggetti in regime forfetario) che hanno esercitato l’attività nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023 per almeno 365 giorni, che non siano in stato di liquidazione ordinaria, assoggettati a liquidazione giudiziale o ad altri istituti liquidatori relativi alla crisi d’impresa. La Legge di bilancio 2025, inoltre, ha prorogato la misura per il periodo d’imposta 2025 – 2027.
Requisiti per l’ottenimento della maggiorazione
L’ottenimento della maxi-deduzione è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti, da verificare su base mobile:
1-Incremento dei contratti a tempo indeterminato
Il numero dei lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato, alla fine del periodo d’imposta, deve essere superiore rispetto al numero medio di lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato impiegati nell’esercizio precedente.
2-Incremento occupazionale complessivo
Il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, inclusi quelli a tempo determinato, deve risultare superiore al numero medio dei lavoratori dipendenti dell’esercizio precedente.
Sono considerati lavoratori a tempo indeterminato anche quelli assunti con contratto di apprendistato ex. art. 41 D.lgs. 81/2015. Per i lavoratori a tempo determinato o part-time, l’incidenza ai fini della determinazione dell’incremento occupazionale deve essere rapportata rispettivamente al numero di giorni di lavoro e al numero di ore prestate previsti dal contratto nazionale.
Determinazione della maggiorazione
L’importo della deduzione è pari al 20% del minore fra i seguenti importi:
1) il costo effettivamente riferibile ai nuovi assunti incluso nella voce B.9) di Conto economico;
2) l’incremento complessivo del costo del personale, così come risultante dalla voce B.9) di Conto Economico, rispetto all’esercizio precedente.
Sono esclusi i costi riconducibili al personale contabilizzati in voci diverse del conto economico.
Nel caso di assunzione a tempo indeterminato di dipendenti ricompresi in una delle categorie meritevoli di maggiore tutela individuate nell’allegato 1 al D.lgs. 216/2023, la maggiorazione è pari al 30%.
È bene precisare che la maxi-deduzione non rileva ai fini della determinazione degli acconti delle imposte sui redditi. In particolare, per il calcolo dell’acconto con il metodo previsionale, il reddito stimato non deve essere ridotto della maxi-deduzione e con il metodo storico la base di calcolo dell’acconto è costituita dal reddito dell’anno precedente ante applicazione della maxi-deduzione.