Rottamazione quater: riammissione per i contribuenti decaduti

La Legge 21 febbraio 2025, n. 15, di conversione del cd. decreto “Milleproroghe”, introduce una nuova opportunità per tutti i contribuenti che avevano aderito alla Rottamazione quater e che hanno perso il beneficio a causa di omesso, insufficiente o tardivo versamento delle somme da corrispondere. Tale definizione agevolata, istituita con la L.197/2022, riguardava i carichi derivanti da ruoli, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito affidati agli Agenti della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.

La riammissione è prevista per tutti i soggetti decaduti entro il 31 dicembre 2024 e prevede un nuovo piano di pagamento che sostituisce integralmente quello precedente. Non è possibile includere nuovi carichi o debiti non inseriti nella domanda di rottamazione originaria.

I contribuenti decaduti possono quindi regolarizzare la loro posizione presentando un’apposita domanda di riammissione entro il 30 aprile 2025, specificando gli importi da pagare e il numero di rate con le quali intendono saldare il debito. In particolare, il pagamento può avvenire:

  • in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2025;
  • fino ad un massimo di 10 rate, di pari importo, con scadenza le prime due il 31 luglio e il 30 novembre 2025, mentre le restanti il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre degli anni 2026 e 2027. Le rate sono soggette a un interesse annuo del 2% a partire dal 1° novembre 2023.

Le regole sulla decadenza rimangono invariate: se una rata viene pagata con un ritardo superiore a cinque giorni, il contribuente perderà i benefici della rottamazione e il debito originale verrà ripristinato, con l’aggiunta di sanzioni, aggio e interessi.

La domanda deve essere inoltrata attraverso l’applicativo telematico messo a disposizione dall’Agenzia Entrate Riscossione lo scorso 11 marzo. Sono previste due modalità di presentazione:

  • effettuando l’accesso con le credenziali SPID, CIE o con la Carta Nazionale dei Servizi (CNS) alla sezione “Online in area riservata” indicando il numero delle cartelle/avvisi oggetto della riammissione;
  • effettuando l’accesso alla sezione “Online in area pubblica” indicando il numero delle cartelle/avvisi e il numero della “Comunicazione delle somme dovute” originaria. In tale sezione occorre inoltre allegare copia di un documento di identità unitamente alla dichiarazione sostitutiva (documentazione di riconoscimento) oltre che specificare l’indirizzo mail o PEC.

L’Agenzia Entrate Riscossione invierà, entro il 30 giugno 2025, una comunicazione con l’ammontare delle somme dovute e i moduli di pagamento in base al piano di rate scelto in fase di domanda di riammissione.

Una volta presentata la domanda, il contribuente viene considerato adempiente, evitando l’attivazione di pignoramenti, fermi amministrativi e nuove iscrizioni ipotecarie. Inoltre, non opera il blocco dei pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione e il DURC viene rilasciato regolarmente. Restano validi i fermi e le ipoteche già iscritti, mentre sono sospese le procedure esecutive immobiliari in corso, salvo incanto già avvenuto con esito positivo.