Per la Cassazione la sospensione Covid di 85 giorni è decadenza ad ampio raggio

In difformità alla tesi di numerose corti territoriali e avvallando la posizione dell’Amministrazione finanziaria, pur intervenendo in tema di prescrizione -nel caso di specie di crediti oggetto di un’insinuazione fallimentare- i Supremi Giudici, con l’ordinanza n. 960 del 15/01/2025, si sono pronunciati in merito alla c.d. proroga degli 85 giorni, sostenendo che la medesima non può riguardare il solo anno caratterizzato dall’emergenza (o al più i due anni 2020 e 2021).

Si ricorda che il Decreto “Cura Italia” (art. 67 DL 18/2020), emanato per fronteggiare l’emergenza COVID 19, aveva disposto la sospensione, dall’8 marzo al 31 maggio 2020, dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori oltre ad alcuni adempimenti in tema di interpelli. Lo stesso articolo al comma 4 ha stabilito che, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici degli enti impositori, si applica, in deroga alle disposizioni dello Statuto dei diritti dei contribuenti, l’articolo 12, commi 1 e 3, del D.Lgs. n. 159/2015.

Fatte queste premesse, la Corte ha sancito che: “Occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l’arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone l’espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall’art. 12, comma 1, DLgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione … dei termini di prescrizione e decadenza …”.

La Corte di Cassazione, quindi, accoglie la tesi interpretativa sostenuta dall’Amministrazione finanziaria, affermando che in presenza di una norma che sospende il termine di versamento dei tributi a beneficio del contribuente, parallelamente, devono considerarsi sospesi anche i termini per gli adempimenti processuali nonché i termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo ed accertamento.

Ebbene, con questa pronuncia, tutti si attendevano un arresto delle numerose sentenze emesse dalle Corti territoriali che avevano accolto favorevolmente l’eccezione sollevata dai contribuenti, non ammettendo la proroga dei termini a cascata. Invero la CGT di Milano (sentenza n. 632/16) di qualche giorno fa torna ad affermare che la proroga degli 85 giorni non opera in via generalizzata.

Come segnalato da autorevole dottrina, in ogni caso, la proroga in parola non si applica a tutte le dichiarazioni presentate successivamente al 31 maggio 2020 (termine della sospensione) e quindi verosimilmente non pare applicabile a partire dalle dichiarazioni dell’anno d’imposta 2019 in poi.

In conclusione, sul tema, è curioso il contenuto di una direttiva interna dell’Agenzia delle Entrate, del 2024, che, pur ribadendo la correttezza dell’interpretazione erariale che ammetteva la proroga dei termini a cascata, invita gli Uffici a non tenerne conto, notificando gli accertamenti nei termini ordinari di decadenza.