Affinché un’operazione possa essere qualificata come intracomunitaria, sotto il profilo soggettivo è necessario che entrambe le parti, cedente e acquirente, siano in possesso della partita IVA e siano iscritti agli elenchi VIES. La disciplina delle cessioni intracomunitarie prevede l’applicazione della non imponibilità Iva nel Paese di partenza dei beni e la tassazione nello Stato UE di destinazione. Qualora però la cessione abbia per oggetto un mezzo di trasporto, il D.L. 331/1993 contempla alcune specifiche disposizioni in materia di trattamento Iva dell’operazione a seconda che il bene ceduto sia nuovo o usato.
In particolare, l’art.38 del D.L. 331/1993 prevede che le cessioni intracomunitarie effettuate dal soggetto passivo italiano aventi ad oggetto un autoveicolo usato, possano dare seguito alle seguenti operazioni:
- operazione non imponibile ai sensi dell’art. 41 D.L. 331/93 – qualora l’acquirente sia un soggetto intracomunitario titolare di Partita Iva;
- operazione soggetta ad Iva in Italia – qualora l’acquirente sia un soggetto intracomunitario privato; in questo caso il cedente italiano emette la fattura con Iva al 22%;
- operazione soggetta ad Iva in Italia – qualora a prescindere della qualità del soggetto acquirente UE (privato o titolare Partita Iva), il cedente italiano applichi il regime del margine; in quest’ultimo caso il soggetto italiano emette la fattura in art. 36 D.L. 41/1995.
La compilazione del modello Intrastat da parte del cedente italiano è obbligatoria soltanto relativamente alla prima delle operazioni sopra elencate.
Quando la cessione abbia per oggetto i mezzi di trasporto nuovi, l’operazione non viene assoggetta ad Iva in Italia, ma nel Paese di destinazione del bene, sia nell’ipotesi in cui l’acquirente UE sia un soggetto passivo d’imposta sia nell’ipotesi in cui l’acquirente sia un consumatore privato.
Il cedente italiano, titolare di partita Iva, emette pertanto la fattura non imponibile Iva ai sensi dell’art.41 D.L.331/1993 sia al soggetto passivo UE sia al privato UE.
L’assimilazione alla cessione intracomunitaria delle operazioni aventi ad oggetto autoveicoli nuovi è valida anche quando il cedente italiano è un soggetto privato. In questo caso, l’art. 53 D.L. 331/1993 prevede la possibilità per il cedente italiano di richiedere il rimborso dell’Iva pagata al momento dell’acquisto del mezzo di trasporto oggetto della cessione intracomunitaria.