Veicoli in uso promiscuo ai dipendenti: aspetti di deducibilità fiscale e detraibilità IVA

7 Febbraio 2025di Giovanna Pravato

Agli autoveicoli assegnati in uso promiscuo ai dipendenti viene applicata una percentuale di deducibilità delle spese pari al 70%. Tale percentuale si applica sia al costo di acquisizione del veicolo sia alle spese collegate (carburante, pedaggio, assicurazione ecc.). Per poter beneficiare della deducibilità al 70% l’uso dell’auto deve rientrare tra le mansioni del dipendente, deve essere assegnata per la maggior parte del periodo d’imposta e deve risultare da idonea documentazione.

Per quanto riguarda la detraibilità IVA questa varia a seconda che le auto assegnate in uso promiscuo ai dipendenti siano concesse a titolo gratuito o con addebito di un corrispettivo. Si evidenziano quindi tre casistiche:

  • Fringe benefit senza riaddebito: in questo caso non viene riaddebitato nulla al dipendente per l’utilizzo dell’auto, dovrà però essere inserito nel cedolino paga come maggior reddito il valore del fringe benefit, su tale valore il dipendente dovrà pagare imposte e contributi. In questo caso l’iva è detraibile per il 40%;
  • Fringe benefit con riaddebito attraverso pagamento diretto: in questo caso il valore del fringe benefit viene riaddebitato al dipendente tramite fattura. La cifra riaddebitata deve essere pari almeno al valore del fringe benefit e può essere eventualmente maggiore. Il dipendente non dovrà pagare maggiori imposte e contributi. In questo caso l’iva è totalmente detraibile.
  • Fringe benefit con riaddebito con trattenuta in cedolino: in questo caso viene emessa fattura e quanto dovuto viene trattenuto al dipendente direttamente in cedolino. Anche qui la cifra riaddebitata è pari almeno al valore del fringe benefit e può essere eventualmente maggiore. Il dipendente non dovrà pagare maggiori imposte e contributi. In questo caso l’iva è totalmente detraibile.

Tra il riaddebito con fattura o in cedolino nulla cambia per quanto riguarda la deducibilità del costo per la società e la detraibilità dell’iva all’acquisto, cambia solamente il metodo di pagamento da parte del dipendente.

Valore del fringe benefit

La detraibilità dell’iva è ammessa se quanto riaddebitato e quindi la base imponibile della fattura è pari almeno al “valore normale” del servizio (D.P.R. n. 633/72, art. 13, c. 3, lett. d).

Ai fini dell’esercizio del diritto alla detrazione dell’iva, la risoluzione n. 6/DPF del 2008, ha precisato che il datore di lavoro debba addebitare l’iva al dipendente sulla base del “valore normale” riaddebitato.

Il “valore normale” deve essere quantificato utilizzando il criterio previsto dall’art. 51, c. 4, del TUIR ossia considerando le diverse percentuali in base al veicolo utilizzato su percorrenza convenzionale di 15.000 km annui. Le percentuali applicate sono, per i veicoli di nuova immatricolazione assegnati a partire dal 01 gennaio 2025, le seguenti:

  • 10% per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica;
  • 20% per i veicoli elettrici ibridi plug in;
  • 50% per tutti gli altri veicoli.

Per i veicoli non di nuova immatricolazione o assegnati antecedentemente il 01 gennaio 2025 le aliquote previste, sempre da applicare alla percorrenza convenzionale di 15.000 km, sono pari al:

– 25% per i veicoli con valori di emissione di CO2 fino a 60g/km;

– 30% per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 60g/km ma non a 160g/km;

– 50% per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 160g/km ma non a 190g/km;

– 60% per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiore a 190g/km.

In caso di assegnazione inferiore all’anno è necessario pertanto effettuare il ragguaglio.