Circolare mensile | Dicembre 2024

9 Dicembre 2024

Si avvisa la gentile clientela che lo Studio rimarrà chiuso martedì 24 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio 2025 compresi

Secondo acconto IRPEF al 16 gennaio 2025

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, tramite un comunicato stampa, ha reso nota l’approvazione di un emendamento al D.L. 155/2024 (c.d. D.L. “fiscale”) che prevede, per il periodo d’imposta 2024, il differimento al 16 gennaio 2025 dei termini di versamento del secondo acconto dovuto in base al modello Redditi 2024, ad esclusione di contributi previdenziali e assistenziali e i premi assicurativi INAIL.

Il differimento è destinato alle sole persone fisiche titolari di partita IVA che nel 2023 abbiano dichiarato ricavi o compensi non superiori a € 170.000; per tutti gli altri soggetti il termine rimane invariato al 2 dicembre 2024.

Dal beneficio sono esclusi le persone fisiche “non titolari” di partita IVA, compresi i soci di società e associazioni “trasparenti”, sempre che non siano titolari di una propria partita IVA e i soggetti diversi dalle persone fisiche (ad esempio, le società di capitali e di persone, nonché gli enti commerciali e non commerciali).

Il versamento del secondo acconto per i soli soggetti indicati può avvenire in un’unica soluzione al 16 gennaio 2025 o in cinque rate mensili di pari importo a partire dalla medesima data, con l’applicazione di interessi in misura fissa pari al 4% annuo.

Omaggi natalizi ai dipendenti nella soglia dei fringe benefit 2024

Durante il periodo natalizio è prassi per molte aziende fare un omaggio ai dipendenti che, pur essendo solitamente di modico valore, deve concorrere alla formazione del reddito del lavoratore.

Ricordiamo che ai sensi dell’art. 51 del TUIR il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati non concorre a formare il reddito del dipendente se di importo non superiore, nel periodo d’imposta, a 258,23 euro.

Per il 2024, la soglia è incrementata da 258,23 euro a 1.000 euro per tutti i lavoratori dipendenti e a 2.000 euro per i soli dipendenti con figli fiscalmente a carico. Se questo limite viene superato, concorre a formare il reddito l’intero valore e non solo la parte eccedente.

Sarà quindi necessario verificare, per ogni dipendente, l’ammontare ancora disponibile del suddetto limite (1.000 o 2.000 euro), considerando nel calcolo anche eventuali altri benefit, come, ad esempio, l’auto in uso promiscuo o il rimborso delle utenze domestiche di acqua, luce e gas.

Omaggi natalizi ai clienti/fornitori/dipendenti e cene aziendali

Per quanto riguarda il “lato azienda”, si schematizza di seguito il trattamento fiscale al fine della detraibilità Iva e della deducibilità dei costi d’acquisto relativo a tali omaggi:

Destinatari Detraibilità IVA Deducibilità costi
Beni rientranti
nell’attività
d’impresa
clienti/fornitori
“spese per omaggi”
dipendenti
“spese per omaggi a dipendente”
Beni non rientranti
nell’attività
d’impresa
clienti/fornitori
costo unitario <50€

“costi interamente deducibili”
No
costo unitario >50€

“spese di rappresentanza “
dipendenti No
“spese per omaggi a dipendente”

Relativamente al trattamento fiscale dei costi sostenuti relativamente a feste e ricevimenti, si specifica quanto segue:

  • se a tali feste partecipano i clienti, i costi sostenuti sono deducibili come “spese di rappresentanza” e, ai fini delle imposte indirette, l’Iva risulta indetraibile;
  • se a tali feste partecipano i dipendenti, i costi sostenuti sono deducibili alla stregua delle “liberalità a favore dei dipendenti” e quindi nella misura del 75% della spesa sostenuta nel limite del 5 per mille dell’ammontare totale delle spese per prestazioni di lavoro dipendente; l’Iva è totalmente indetraibile.

Ravvedimento speciale: perfezionamento con versamento del mod. F24

L’Agenzia delle Entrate, mediante un provvedimento dello scorso 4 novembre 2024, ha ufficialmente dato il via alla disciplina del ravvedimento speciale per gli anni 2018-2022 per i soggetti che hanno deciso di aderire al Concordato Preventivo Biennale (CPB). L’istituto consente di regolarizzare la propria posizione fiscale dietro il pagamento di un’imposta sostitutiva sui redditi e sull’Irap entro il 31 marzo 2025.

Nel cassetto fiscale dei contribuenti ISA, è presente una sezione dedicata all’istituto del nuovo ravvedimento riservato a chi aderisce al CPB.

Concordato Preventivo Biennale: riapertura dei termini di adesione fino al 12 dicembre

Si segnala che in questi giorni l’Agenzia delle Entrate sta comunicando, tramite PEC, la riapertura dei termini di adesione al Concordato Preventivo Biennale.

In particolare, l’art. 1 del D.L. 167/2024, pubblicato in G.U. lo scorso 14 novembre, prevede la possibilità per i soli soggetti ISA, che hanno regolarmente presentato la dichiarazione dei redditi entro lo scorso 31 ottobre, di aderire entro il 12 dicembre alla proposta di CPB per gli anni d’imposta 2024 e 2025.

Ricordiamo che in caso di adesione si avrà accesso a tutti i benefici premiali riconosciuti ai soggetti ISA e si potrà optare per un’imposta sostitutiva con aliquote ridotte sul maggior reddito concordato.

Inoltre, il contribuente potrà avvalersi, entro il 31 marzo 2025, del “ravvedimento speciale” per le annualità dal 2018 al 2022.

Il nostro Studio rimane a disposizione per l’eventuale valutazione sulla proposta di concordato. Se interessati, vi invitiamo a contattare il professionista di riferimento.

Predisposizione lettere d’intento per il 2025

In vista della fine dell’anno, i soggetti passivi che hanno acquisito (o presumono di acquisire) lo status di “esportatore abituale” devono redigere le lettere d’intento, se intendono effettuare acquisti e importazioni in regime di non imponibilità (ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. c) del DPR 633/72) nel 2025.

Tali dichiarazioni saranno poi trasmesse per via telematica all’Agenzia delle Entrate, la quale rilascerà apposita ricevuta telematica con l’indicazione del protocollo di ricezione.

L’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto la possibilità di emettere dichiarazioni d’intento nei confronti di più fornitori per un importo complessivo superiore al plafond disponibile poiché lo stesso si esaurisce in relazione agli acquisti effettivi e non sulla base di quanto dichiarato. Nel caso di indicazione di un plafond maggiore, l’esportatore abituale dovrà prestare particolare attenzione alle forniture ricevute con applicazione del regime di non imponibilità al fine di non incorrere nello “splafonamento”.

CCIA di Vicenza: Bando Fiere Internazionali 2024

La CCIAA di Vicenza promuove la competitività delle imprese e dei settori economici, sostenendo la partecipazione a fiere internazionali all’estero e in Italia, escluse quelle organizzate nella regione Veneto.

Sono ammesse al bando tutte le imprese che esercitano la propria attività in provincia di Vicenza. Tali soggetti non devono trovarsi in stato di crisi e devono essere in regola con il pagamento del diritto camerale e dei contributi.

Sono ammesse esclusivamente le seguenti spese:

  • quota di adesione alla fiera;
  • spazi espositivi;
  • allestimenti relativi allo spazio espositivo acquisito.

Dette spese devono essere sostenute nel periodo che decorre dalla data di pubblicazione della graduatoria di concessione fino al 31 dicembre 2025 e devono essere interamente pagate entro quest’ultima data.

Sono agevolabili le spese che riguardano la partecipazione ad una sola fiera internazionale del 2025 organizzata all’estero o in Italia (esclusa la regione Veneto).

È possibile verificare se una fiera italiana può considerarsi internazionale al seguente link: https://www.regioni.it/home/calendario-manifestazioni-fieristiche-2662/.

Il contributo è di euro 2.000 su una spesa minima di euro 4.000, al netto dell’IVA.

Alle imprese in possesso del rating di legalità o di certificazione di parità di genere sono concessi ulteriori euro 200 per ogni certificazione, che si aggiungono al contributo spettante.

La domanda deve essere presentata telematicamente dalle ore 15 del 10 dicembre fino al 19 dicembre.

Si tratta di un click day: le domande saranno finanziate in ordine cronologico di arrivo.

Acconti Iva 2024

Entro il 27 dicembre 2024, i soggetti passivi Iva che si trovavano in una posizione debitoria nel mese di dicembre 2023 per i mensili, ovvero nell’ultimo trimestre 2023 per i trimestrali, dovranno provvedere al versamento dell’acconto Iva.

Vi segnaliamo che entro metà dicembre lo Studio invierà, a chi obbligato al versamento, il modello F24 per il pagamento dell’acconto.

Fatture 2024 a fine anno

La regola generale di detrazione dell’Iva stabilisce che tale diritto spetta all’acquirente che riceve, entro il 15 del mese successivo, la fattura relativa ad un’operazione svolta nel mese precedente.

Le fatture elettroniche di fine anno costituiscono l’eccezione alle regole generali: l’Iva è detraibile per il committente nella liquidazione del mese di dicembre solo se riceve la fattura entro il 31 dicembre 2024.

Pertanto, una fattura emessa a dicembre 2024 e recapitata al cliente nel 2025 comporta quanto segue:

– il fornitore versa l’Iva dovuta nella liquidazione di dicembre 2024 (scadenza 16 gennaio 2025);

– il cliente detrae l’Iva nella liquidazione di gennaio 2025 (scadenza 16 febbraio 2025).

Conservazione fatture elettroniche 2023

Si ricorda che la conservazione delle fatture elettroniche deve avvenire entro il terzo mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa e quindi, per le fatture emesse e ricevute nel 2023, l’obbligo di conservazione dovrà essere adempiuto entro il 31 gennaio 2025

Ricordiamo che sono oggetto di conservazione anche le fatture emesse tramite portale GSE.

Agenzia delle Entrate: attenzione alle false notifiche amministrative

Con un avviso pubblicato sul proprio sito lo scorso 27 novembre, l’Agenzia delle Entrate rileva che è in corso una campagna di phishing che sfrutta loghi e finte comunicazioni dell’Agenzia per sottrarre agli utenti le credenziali di accesso al portale.

In particolare, l’Agenzia raccomanda di prestare attenzione a comunicazioni ricevute a mezzo mail aventi le seguenti caratteristiche:

  • oggetto: “Avviso Raccomandata #ARXXXXXXX (il numero di raccomandata è variabile) TIZIO DE CAIIS (numero atto e nome sono ovviamente diversi)”;
  • riferimenti ad una falsa “notifica amministrativa” alla quale si può accedere tramite un link malevolo, che conduce in realtà ad una pagina web contraffatta, riportante una schermata di login all’area riservata dell’Agenzia delle Entrate.

Vi invitiamo a prestare la massima attenzione quando si ricevono comunicazioni di questo tipo, di non aprire allegati né cliccare alcun link e di eliminarle.

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