Il 10 settembre 2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.lgs. n.125/2024 il quale ha recepito, all’art. 16, le disposizioni previste dalla direttiva UE n. 2775/2023.
L’obiettivo è di allineare i parametri dimensionali previsti per la classificazione delle imprese all’inflazione registrata negli ultimi anni. In particolare, è previsto l’innalzamento delle soglie dimensionali per la redazione dei bilanci delle microimprese, abbreviati e consolidati.
I nuovi limiti prevedono un incremento del 25% dei parametri preesistenti, mentre restano invariate le soglie relative al numero dei dipendenti medi annui. Vengono conseguentemente modificati gli articoli 2435-bis e 2435-ter del Codice Civile, in tema rispettivamente di bilancio abbreviato e delle microimprese, oltre all’art. 27, comma 1, del D.lgs. 127/91 relativamente al bilancio consolidato.
Si espongono di seguito i nuovi limiti, precisando che rientrano nella possibilità di redigere il bilancio in forma micro o abbreviata, le società che non abbiano superato per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
LIMITI DIMENSIONALI | MICROIMPRESE (Art. 2435-ter c.c.) | FORMA ABBREVIATA (Art. 2435-bis c.c.) |
TOTALE ATTIVO | ≤ € 220.000 | ≤ € 5.500.000 |
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI | ≤ € 440.000 | ≤ € 11.000.000 |
DIPENDENTI IN MEDIA NELL’ESERCIZIO | ≤ 5 unità | ≤ 50 unità |
La nuova formulazione dell’art. 27 co.1 del D.lgs. n. 127/1991 prevede che non siano soggette all’obbligo di redazione del bilancio consolidato le imprese controllanti che, unitamente alle imprese controllate, non abbiano superato, su base consolidata, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:
LIMITI DIMENSIONALI | BILANCIO CONSOLIDATO |
TOTALE ATTIVO | 25.000.000 |
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI | 50.000.000 |
DIPENDENTI IN MEDIA NELL’ESERCIZIO | 250 unità |
La verifica del superamento dei limiti numerici può essere effettuata su base aggregata senza effettuare le operazioni di consolidamento. In tale caso, i limiti numerici relativi al totale dell’attivo e dei ricavi sono maggiorati del 20 per cento.
Il Decreto Legislativo n. 125/2024 non specifica una data precisa di decorrenza per l’entrata in vigore delle nuove soglie. Tuttavia, in conformità con quanto stabilito dalla direttiva UE 2023/2775, le modifiche dovrebbero applicarsi a partire dagli esercizi finanziari che hanno inizio il 1° gennaio 2024. Si attendono conferme ufficiali sul punto.