La nuova prova testimoniale nel processo tributario

La legge di riforma dell’ordinamento e del processo tributario (legge 31 agosto 2022, n. 130), attraverso l’art. 4, comma 1, lett. c), ha eliminato la precedente proibizione assoluta della prova testimoniale. Infatti, la Corte di Giustizia Tributaria, se la riterrà necessaria per la decisione e anche senza l’accordo delle parti, potrà ammettere la prova testimoniale secondo le modalità previste dall’art. 257-bis c.p.c.

In caso di pretesa tributaria basata su verbali o altri atti ufficiali fino a querela di falso, la prova sarà ammessa solo per circostanze di fatto diverse da quelle attestate dal pubblico ufficiale.

Secondo l’art. 257-bis c.p.c. (“Testimonianza scritta”), il giudice può richiedere la deposizione chiedendo al testimone di fornire risposte scritte ai quesiti entro un termine prefissato. La parte che richiede l’assunzione prepara il modello di testimonianza (come indicato nel D.M. del 17 febbraio 2010), lo notifica al testimone, il quale compila il modulo in ogni sua parte con risposte separate a ciascun quesito. Il testimone sottoscrive la deposizione apponendo la firma autenticata su ogni pagina del foglio di testimonianza, che viene inviato al giudice tramite plico raccomandato o consegnato alla cancelleria. Nel caso in cui il testimone decida di astenersi, è tenuto a compilare il modello di testimonianza indicando le ragioni dell’astensione.

Il giudice, dopo aver esaminato le risposte o le dichiarazioni, può sempre decidere di chiamare il testimone a deporre di fronte a lui o al giudice delegato.