Circolare mensile | Giugno 2024

16 Giugno 2024

Bonus Edilizi DL 39/2024: Conversione in Legge

Il 28 maggio è stata pubblicata in G.U. la legge di conversione del D.L. n. 39/2024 (L. 67/2024), la quale presenta nuove disposizioni in materia di bonus fiscali edilizi, e in particolare di cessione del credito.

Tra le novità principali vi è una rimodulazione delle detrazioni edilizie derivanti da spese sostenute dal 2024 in poi. In particolare, esclusivamente per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024, le detrazioni spettanti per superbonus, bonus barriere architettoniche e sismabonus (compreso il sismabonus acquisti) dovranno essere ripartite in 10 anni.

Gli acquirenti dei suddetti crediti, invece, potranno utilizzarli in compensazione in base all’ordinaria ripartizione in 4 rate, se relativi al superbonus e in 5 rate se connessi a interventi da sismabonus, sismabonus acquisti e bonus barriere architettoniche (anche per le spese sostenute dal 2024).

Nessuna rimodulazione è stata attuata per le medesime detrazioni che derivano da spese sostenute sino al 31 dicembre 2023.

Inoltre, a decorrere dal 28 maggio scorso non è più possibile optare per la cessione delle rate residue dei crediti.  Tale misura vale per il superbonus, il bonus ristrutturazioni, l’eco-bonus e il sismabonus.

La legge disciplina un’ulteriore novità in materia di Bonus Ristrutturazione. A partire dal 2028 e fino al 2033, l’aliquota del Bonus scenderà al 30%. Si ricorda che attualmente l’agevolazione è del 50% fino al 31 dicembre 2024. In tale contesto sono rimodulati anche i plafond di spesa massimi: dal 1° gennaio 2025 dall’attuale 96.000 euro si passerà a 48.000 euro.

IRPEF: spese mediche con e senza obbligo di tracciabilità

La detrazione IRPEF 19% delle spese sanitarie spetta se il pagamento è stato effettuato con sistemi “tracciabili” e quindi versamento bancario o postale.

Ricordiamo tuttavia che a tale regola fanno eccezione le spese per l’acquisto di medicinali e dispositivi medici, nonché quelle relative alle prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale. Ricordiamo infine che a prescindere dall’esecutore materiale del pagamento, l’onere si considera comunque sostenuto dal contribuente al quale è intestato il documento di spesa (fattura, ricevuta o documento commerciale).

Divieto di compensazione in presenza di ruoli

A partire dal 1° luglio 2024 scatta il divieto di compensazione di crediti, in presenza di ruoli scaduti relativi ad imposte erariali o accertamenti esecutivi, per importi complessivamente superiori a 100.000 euro.

In caso di compensazione in violazione di quanto sopra e in presenza di credito esistente, la sanzione applicabile è pari al 30%.

In merito a tale restrizione, il contribuente potrà utilizzare l’istituto della compensazione pagando, anche parzialmente, il debito fino a ridurre lo stesso al di sotto della soglia di 100.000 euro.

È escluso dal computo del limite di 100.000 euro l’ammontare dei debiti oggetto di piani di rateazione, per i quali non sia intervenuta la decadenza.

Inoltre, in presenza di ruoli scaduti, non rateizzati né sospesi, superiori a 10.000 euro, è preclusa la possibilità di compensare il credito da bonus edilizi.

Si precisa, infine, che sono esclusi dalla disposizione di cui sopra i crediti relativi a contributi previdenziali e assistenziali e quelli relativi ai premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Poste chiude il portale acquisto crediti

Dal 30 maggio scorso non è più possibile procedere con nuove richieste di cessione di crediti d’imposta sul sito di Poste Italiane S.p.A.

Le richieste di cessione pervenute prima di tale data verranno valutate secondo i processi ordinari e la normativa vigente.

Precisiamo che, per effetto dell’entrata in vigore della Legge 67/2024, le eventuali cessioni delle rate residue non sono più possibili, a prescidere dallo stato di avanzamento della pratica sul sito di Poste.

Scadenza pagamento imposte: proroga al 31 luglio 2024

L’articolo 37, D.Lgs. 13/2024, recante disposizioni “in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale” ha prorogato dal 30.6 al 31.7.2024 senza maggiorazione alcuna, il termine di versamento del saldo 2023 e della prima rata dell’acconto 2024 delle imposte sui redditi e dell’Irap, nonché del saldo Iva 2023, per i soggetti Isa, ossia per le partite Iva con ricavi o compensi non superiori a 5.164.569 euro, compresi i contribuenti forfetari e minimi, nonché i soci, associati, collaboratori di società, associazioni o imprese soggette agli Isa.

In sostanza, quindi, i soggetti Isa possono effettuare i versamenti delle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi e dell’Irap dell’anno 2023:

  • entro il 31.07.2024, senza maggiorazione;
  • entro il 30.08.2024 con la maggiorazione dello 0,40%.

Al contrario, i soggetti che non beneficiano della proroga devono effettuare il versamento delle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi e dell’Irap dell’anno 2023, nonché (se del caso) del saldo Iva 2023:

  • entro l’1.07.2024, senza maggiorazione;
  • entro il 31.07.2024 con la maggiorazione dello 0,40%.

In relazione alla possibilità di rateazione, l’art. 8 del D.Lgs. 1/2024 (cd. decreto Adempimenti) ha modificato la previsione contenute nell’articolo 20 D.Lgs. 241/1997,ha unificato, per tutti i contribuenti, la data di scadenza delle rate, fissandola nel giorno 16 di ciascun mese e prevendo la possibilità di pagare l’ultima rata il 16 dicembre.

Bonus investimenti 4.0: nuove indicazioni

L’Agenzia delle Entrate ha fornito nuove indicazioni riguardanti l’utilizzo del bonus investimenti 4.0 a seguito degli obblighi di comunicazione introdotti dal DL 39/2024.

Si ricorda che il decreto ha introdotto l’obbligo di effettuare specifiche comunicazioni relativamente ai predetti investimenti. In particolare, è richiesta la trasmissione al GSE di una comunicazione preventiva, in fase di avvio dell’investimento, e una comunicazione ex post, al completamento dello stesso.

Le comunicazioni riguardano gli investimenti in:

  • beni materiali 4.0 effettuati dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025;
  • beni immateriali 4.0 effettuati dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025.

La comunicazione preventiva dovrà essere trasmessa per tutti gli investimenti iniziati dopo la data di entrata in vigore del decreto, ossia dal 30 marzo 2024 e dovrà essere aggiornata al completamento degli stessi. Per gli investimenti, invece, effettuati a partire dal 1° gennaio 2023 e fino al 29 marzo 2024, occorrerà trasmettere solamente il modello in via consuntiva.

L’Agenzia delle Entrate specifica che sono esclusi dalla comunicazione gli investimenti in beni materiali 4.0 effettuati o prenotati entro il 31 dicembre 2022 (con pagamento di un acconto almeno pari al 20% del prezzo) e consegnati entro il termine del 30 novembre 2023. Questi crediti saranno utilizzabili indicando nel mod. F24 il codice tributo “6936” e, quale anno di riferimento, l’anno di inizio dell’investimento, quindi il “2022”, pena lo scarto del modello di versamento.

Tra le informazioni richieste nei modelli di comunicazione, vi è l’indicazione della data iniziale e quella di completamento (“Periodo di realizzazione degli investimenti”). Si ritiene che la data iniziale debba corrispondere con il primo impegno giuridicamente vincolante. La data finale dovrebbe invece corrispondere con la data in cui si ritiene verosimilmente di effettuare gli investimenti.

Inoltre, l’Agenzia delle Entrate, ha affermato che, fermo restando il requisito dell’avvenuta interconnessione dei beni, tutti coloro che hanno validamente inviato il modello possono utilizzare in compensazione i crediti indicando i relativi codici tributo e quale “anno di riferimento” l’anno di completamento dell’investimento agevolato riportato nella comunicazione stessa.

Da un punto di vista operativo, le comunicazioni, a partire dal 18 maggio, devono essere compilate e trasmesse tramite l’area riservata del sito del GSE, non essendo più ammesso l’invio delle stesse tramite PEC.

Il nostro Studio resta a disposizione per l’eventuale assistenza alla compilazione del modello di comunicazione.

Obbligo informativa per i contributi pubblici: scadenza al 1° luglio

Ai sensi dell’art. 1 co. 125 – 129 della L. 4.8.2017 n. 124 i soggetti beneficiari di erogazioni pubbliche sono sottoposti a obbligo di informativa se gli aiuti ricevuti superano la soglia di euro 10.000. L’informativa deve essere fornita in nota integrativa, se il soggetto è tenuto al deposito del bilancio, o nel sito internet personale o dell’associazione di categoria alla quale appartiene nel caso in cui ne sia sprovvisto.

La scadenza, quando la pubblicazione avviene in nota integrativa, corrisponde con la data di approvazione del bilancio. Se invece la pubblicazione avviene nel sito internet, il termine per adempiere è il 1° luglio 2024 (il 30 giugno cade di domenica).

La sanzione è pari all’1% degli importi ricevuti, con un importo minimo di 2.000 euro, oltre alla sanzione accessoria dell’obbligo di pubblicazione.

Certificazioni Uniche: possibile il ravvedimento operoso

Con la Circolare n. 12 del 31 maggio 2024, l’Agenzia delle Entrate ammette, contrariamente a quanto affermato in precedenza, la possibilità di accedere all’istituto del ravvedimento operoso per sanare la tardiva trasmissione delle Certificazioni Uniche.

Ricordiamo che la sanzione per tardivo invio della Certificazione Unica è pari a 100 euro fino ad un massimo di 20.000 euro, ridotta ad un terzo in caso di trasmissione con un ritardo massimo di 60 giorni.

A seguito dell’’apertura dell’Agenzia delle Entrate sarà, pertanto, possibile pagare la sanzione suddetta ridotta ai sensi dell’art. 13 D.lgs. 472/97 e in particolare, ad 1/9 del minimo se il ritardo non è superiore a 90 giorni, 1/8 se la trasmissione della CU avviene decorsi 90 giorni dalla scadenza ma comunque entro la scadenza dell’invio del Modello 770, 1/7 entro la scadenza di invio del Modello 770 dell’anno successivo.

Infine, si precisa che la possibilità di avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso è ammessa fino alla notifica dell’anno di contestazione.

Rivalutazione terreni e partecipazioni entro il prossimo 1° luglio

Ricordiamo che la Legge di Stabilità per il 2024 ha prorogato i termini per la rivalutazione di quote e terreni posseduti dall’1.01.2024 da parte delle persone fisiche. L’aliquota dell’imposta sostitutiva unica è pari al 16%.

Il termine di versamento è fissato al 1° luglio prossimo, essendo che il 30 giugno cade di domenica (nel caso di opzione per la rata unica, altrimenti, come già previsto in passato, in tre rate annuali di pari importo) e la perizia di stima dovrà essere redatta ed asseverata, al massimo, entro il medesimo temine.

Plastic tax e Sugar tax: ulteriore rinvio

La Legge di conversione del DL 39/2024 (L 67/2024) ha disposto un nuovo differimento dell’efficacia delle disposizioni relative all’imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (“plastic tax”) e all’imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate (“sugar tax”).

In particolare, l’efficacia di tali tributi è prorogata al 1° luglio 2025, per la “sugar tax” e al 1° luglio 2026, per la “plastic tax”.

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