Il nuovo regime “de minimis” per il settennato 2024 – 2030 innalza le soglie
e introduce una nuova definizione di impresa unica.
Gli aiuti “de minims” sono aiuti di Stato concessi alle imprese nell’arco di uno specifico periodo che non devono superare l’importo prestabilito in modo da non incidere sugli scambi tra gli Stati membri e da non minare la concorrenza di mercato. In ragione del loro importo limitato sono esentati dall’obbligo di notifica alla Commissione Europea.
Gli aiuti de minimis sono stati oggetto di profonda revisione da parte dei Regolamenti 2023/2831 e 2023/2832 in vigore dal 1° gennaio 2024.
Le disposizioni sugli aiuti “de minimis” continuano ad applicarsi agli aiuti di Stato concessi alle imprese di qualsiasi settore, a eccezione di quelli espressamente indicati nell’art. 1, quali, ad esempio, gli aiuti di Stato riconosciuti a imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti della pesca e dell’acquacultura o di prodotti agricoli.
Due sono le importanti novità introdotte dalla normativa, l’innalzamento del massimale e la definizione di impresa unica, che vengono di seguito illustrate.
Innalzamento del massimale a 300.000 euro e definizione di “triennio”
L’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi da uno Stato membro a un’impresa unica non può superare 300.000 euro nell’arco di tre anni (in luogo dei 200.000 euro previsti in precedenza).
Il periodo di tre anni si considera “su base mobile” a partire dalla data di concessione dell’aiuto andando a ritroso nei tre esercizi precedenti. Per ciascun aiuto è quindi necessario monitorare la “capienza” del plafond sommando tutti gli aiuti ricevuti fino all’ultimo giorno del triennio solare precedente rispetto a quello della concessione.
L’aiuto si considera concesso nel momento in cui è accordato all’impresa il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli stessi (art. 3 del regolamento 2831/2023).
Al fine del calcolo del massimale gli aiuti dovranno essere considerati:
- al lordo di eventuali ritenute o oneri;
- se si tratta di aiuti concessi in forma diversa dal denaro (ad esempio le garanzie di stato) l’importo da prendere in considerazione è il cd. “l’equivalente sovvenzione lordo”;
- se gli aiuti sono erogati in più quote il loro valore deve essere attualizzato alla data di concessione.
Definizione di “impresa unica”
Il limite triennale sopracitato deve essere applicato alla c.d. “impresa unica”, intendendosi come tale l’insieme delle imprese, tra le quali esiste almeno una delle seguenti relazioni:
- un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
- un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
- un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
- un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.
Si deve tener conto anche delle relazioni per il tramite di una o più altre imprese.