Tasso legale al 5% dal 2023
Il tasso di interesse legale, a partire dal 1° gennaio 2023, è stabilito in misura pari al 5% in luogo del precedente saggio del 1,25%.
La variazione ha risvolti di varia natura, anche di carattere fiscale, in particolare, in fase di determinazione delle somme da versare in sede di ravvedimento operoso, sul quale sarà necessario effettuare delle valutazioni di convenienza.
Aumento dell'imponibile delle auto aziendali
Ai fini di determinare il valore del fringe benefit imponibile in capo ai dipendenti a cui è concesso in uso il veicolo aziendale ad uso promiscuo si utilizzano le cosiddette tabelle Aci.
Le tabelle vengono annualmente aggiornate e quelle previste per il 2023 determinano costi chilometrici per le autovetture e i motocicli più alti rispetto a quelli previsti per il 2022. L’incremento penalizza i dipendenti assegnatari di veicoli che si vedranno un imponibile più elevato rispetto all’anno scorso.
Ricordiamo inoltre che la soglia generale di esenzione delle erogazioni in natura, pari a 3.000 euro per il periodo di imposta 2022, dal 2023 tornerà al valore ordinario di 258,23 euro, così che, a differenza dell’anno passato, le auto concesse in uso torneranno ad essere imponibili e a valori maggiorati.
Termine per regolarizzare la prova dell'esportazione
Con la risposta ad interpello n. 32 del 13 gennaio 2023 l’Agenzia Entrate si è espressa sul termine di emissione della nota di variazione in diminuzione per il recupero dell’Iva versata a seguito della regolarizzazione dell’esportazione indiretta.
In particolare, le esportazioni con trasporto a carico del cessionario sono effettuate in regime di non imponibilità ai sensi dell’art. 8 lett. b) D.p.r. 633/72 se la consegna avviene entro 90 giorni dalla consegna della merce. Nel caso in cui i beni non vengano trasportati o spediti fuori dall’Unione Europea entro detto termine, è prevista la sanzione dal 50% al 100% dell’Iva non applicata, salva la possibilità di regolarizzare la fattura emettendo una nota di debito imponibile Iva entro i successivi 30 giorni.
Tuttavia, se successivamente a tale data il contribuente ottiene la prova dell’uscita dei beni, può recuperare l’Iva versata in seguito alla regolarizzazione emettendo una nota di variazione in diminuzione ai sensi dell’art. 26 D.p.r. 633/72.
Con la risposta ad interpello sopracitata, l’amministrazione finanziaria afferma che l’emissione di detta nota di credito debba avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva in cui sono realizzati entrambi i presupposti: “sostanziale”, ossia l’avvenuta esportazione a seguito della prova ricevuta, e “formale”, ossia l’emissione della nota di debito per la regolarizzazione della cessione non imponibile.
Nel caso esposto nell’interpello, la merce era stata consegnata all’esportazione in data 30 dicembre 2021 e non era stata acquisita la prova dell’uscita nei successivi 90 giorni, ossia entro il 30 marzo 2022. Conseguentemente era stata emessa nota di debito per il versamento dell’Iva entro il termine del 29 aprile 2022. Nel caso in cui il contribuente ottenesse la prova dell’uscita dei beni dal territorio unionale successivamente a tale data, potrebbe emettere nota di credito per il recupero dell’imposta entro il 2 maggio 2023.
Obbligo aggiornamento RT con lotteria scontrini
Con il provvedimento n. 15943 del 18 gennaio 2023 l’Agenzia delle Entrate ha introdotto ulteriori modifiche in tema di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi ai fini della cd. lotteria degli scontrini.
Si rende necessario l’aggiornamento dei registratori di cassa entro il 2 ottobre 2023 in modo che siano in grado di generare e riprodurre sul documento commerciale il cd. codice bidimensionale. Quest’ultimo “tradurrà” in un codice grafico l’ammontare della spesa sostenuta (solo se pagata con mezzi elettronici), i dati del documento commerciale e costituirà la comprova dei “biglietti” attribuiti ai fini dell’estrazione premi immediata.
Cripto-attività: novità
Il regime fiscale delle cripto-attività è stato formulato ex novo dalla Legge di Bilancio 2023.
In particolare, per i soggetti non imprenditori, le cripto-attività vengono assoggettate a tassazione e ricomprese tra i redditi diversi.
Viene previsto che tali redditi non sono assoggettati a tassazione se inferiori, complessivamente, a 2.000 euro nel periodo d’imposta e che in ogni caso non costituisce fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attività aventi le medesime caratteristiche e funzioni.
Le plusvalenze, da assoggettare a imposta sostitutiva pari al 26%, sono determinate in base alla differenza tra il corrispettivo percepito, o il valore normale delle attività permutate, e il costo o valore di acquisto delle stesse. Quest’ultimo deve essere documentato sulla base di “elementi certi e precisi”, altrimenti si presume pari a zero. Inoltre, i redditi derivanti dalla detenzione delle cripto-attività sono determinati in base a quanto percepito, senza alcuna deduzione.
Per i redditi in esame sono espressamente ammesse le opzioni per i regimi del risparmio amministrato e del risparmio gestito.
Le cripto-attività sono state incluse in modo espresso tra le attività oggetto di segnalazione nel quadro RW.
A partire dall’1.1.2023 anche le cripto-attività saranno soggette all’imposta di bollo e all’IVAFE nella misura proporzionale del 2 per mille. L’IVAFE è dovuta nel caso in cui le cripto-attività siano detenute presso un intermediario non residente, o se sono archiviate su chiavette, PC o smartphone.
Cripto-attività: regolarizzazione
Per i contribuenti che non hanno indicato nella propria dichiarazione la detenzione delle cripto-attività e i redditi derivati dalle stesse, si prevede la possibilità di regolarizzare la propria posizione presentando un’apposita dichiarazione e versando la sanzione per l’omessa indicazione nonché, nel caso in cui le cripto-attività abbiano prodotto reddito, un’imposta sostitutiva in misura pari al 3,5% del valore delle cripto-attività detenute al termine di ogni anno o al momento del realizzo.
Enasarco: aliquote contributive
Segnaliamo che dal 1° gennaio 2023 l’aliquota contributiva Enasarco è confermata al 17,00%: 8,50% a carico dell’agente e 8,50% a carico della ditta mandante.
Rimane invariato anche il sistema di aliquota ridotta per agevolare i giovani agenti:
– 1° anno solare, alla data di prima iscrizione o di ripresa dell’attività: 11%;
– 2° anno solare: 9%;
– 3° anno solare: 7%.
Tassa annuale vidimazione 2022
Entro il 16 marzo 2023 le società di capitali (Spa e Srl) dovranno versare la tassa annuale sulle vidimazioni dei libri sociali pari ad € 309,87 se il capitale sociale al 1° gennaio 2023 non supera € 516.456,90 ed € 516,46 in caso contrario. Le deleghe per il versamento Vi saranno tempestivamente inviate dal nostro Studio.
Certificazioni Uniche: scadenze
La scadenza della trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche per l’anno 2021 è il 16 marzo 2022. Entro lo stesso termine le Certificazioni devono essere consegnate ai percipienti.
Verifica periodicità elenchi Intrastat 2023
Si riporta di seguito una tabella riepilogativa per la verifica delle soglie al superamento delle quali è disposta la presentazione degli elenchi:
Tipologia di operazioni | Modello | Frequenza | |
Mensile | Trimestrale | ||
Cessioni di beni | INTRA-1 bis | Ammontare trimestrale vendite > 50.000 euro (fino a 100.000 dati statistici non obbligatori) | ≤ 50.000 euro |
Prestazioni di servizi rese | INTRA-1 quater | Ammontare trimestrale vendite > 50.000 euro | ≤ 50.000 euro |
Acquisti di beni | INTRA-2 bis | Ammontare trimestrale acquisti > 350.000 euro (ai soli fini statistici) | non dovuto |
Prestazioni di servizi ricevute | INTRA-2 quater | Ammontare trimestrale acquisti > 100.000 euro (ai soli fini statistici) | non dovuto |
In caso di superamento di una delle suddette soglie, la presentazione degli elenchi con periodicità mensile decorre dal mese successivo a quello in cui si è verificato il superamento. In questo caso, nell’elenco trimestrale presentato prima del superamento della soglia dovrà essere barrata l’apposita casella (“primo mese del trimestre”, “primi due mesi del trimestre”).
Aggiornamento software Intraweb
Nel mese di febbraio l’Agenzia delle Dogane provvederà ad aggiornare il software Intraweb per la predisposizione dei modelli Intrastat dell’anno 2023.
Si raccomanda di procedere al download del nuovo software accedendo al sito dell’Agenzia delle Dogane, di effettuare il backup dei dati dalla precedente versione e il restore all’interno della nuova.
Scadenza conservazione fatture elettroniche 2021
Si ricorda che il 28 febbraio 2023 scade il termine per la conservazione delle fatture elettroniche emesse e ricevute nell’anno 2021.
Definizione delle rateazioni degli avvisi bonari: decadenza
La Legge di Stabilità per il 2023 ha introdotto la possibilità di definire gli avvisi bonari in corso di rateazione al 1° gennaio 2023 mediante il pagamento di una sanzione del 3% in luogo del 10%.
Si precisa che in caso di omesso o tardivo pagamento delle somme dovute, oltre i limiti del lieve inadempimento, ossia tardivo pagamento di 7 giorni, la definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione. Si procede, quindi, all’iscrizione a ruolo delle somme dovute, con sanzioni calcolate nella misura piena prevista dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.