Circolare mensile | Novembre 2022

4 Novembre 2022

Nuove misure restrittive nei rapporti con la Russia

Con il Regolamento UE n. 2022/1904 sono state adottate nuove misure restrittive riguardanti l’importazione e l’esportazione di merci considerate a rischio.
Con riguardo alle esportazioni, il citato Regolamento ha introdotto il divieto di vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, armi da fuoco, loro parti e componenti, anche non originari dell’Unione.
Vi sono stati aggiornamenti alle restrizioni già in vigore, con particolare riferimento a:

  • tra i prodotti con possibili usi militari e di difesa sono stati inseriti anche i teaser e gli spray urticanti, nonché numerosi circuiti, semiconduttori e apparecchi fotografici, non più liberamente esportabili in Russia;
  • tra i beni necessari per l‘industria petrolifera russa e del gas naturale sono stati aggiunti anche oli idraulici, guarnizioni per freni, antenne e strumenti di misurazione della pressione;
  • tra i beni strategici per l’industria russa sono stati inclusi inchiostri, carte, solventi, catalizzatori, merci in ferro e acciaio, nonché motori e altre tecnologie facenti parte del settore automotive.

Con riferimento alle importazioni, vi è il divieto di importare prodotti siderurgici anche indirettamente, ossia nei casi in cui tali componenti di origine russa si trovino all’interno di beni sottoposti a trasformazione in un Paese terzo. E’, dunque, vietato importare anche barre in acciaio e profilati in ferro, provenienti da Paesi terzi, fabbricate da materie prime russe.
Vi invitiamo ad effettuare una serie di verifiche sulla natura delle merci oggetto di importazione ed esportazione (valutandone correttamente i codici di classificazione doganale), sulla filiera produttiva dei beni acquistati (con riferimento all’origine dei componenti) nonché degli accordi commerciali stipulati con le controparti, al fine di non incorrere in eventuali sanzioni di carattere amministrativo penale.

Omaggi ai clienti/fornitori/dipendenti e cene aziendali

In occasione delle feste natalizie, ma non solo, è consuetudine da parte delle imprese offrire omaggi ai propri clienti, fornitori e dipendenti.
Di seguito si schematizza il trattamento fiscale al fine della detraibilità Iva e della deducibilità dei costi d’acquisto relativo a tali omaggi:

Destinatari Detraibilità IVA Deducibilità costi
Beni rientranti
nell’attività
d’impresa
clienti/fornitori
“spese per omaggi”
dipendenti
“spese per omaggi a dipendente”
Beni non rientranti
nell’attività
d’impresa
clienti/fornitori
costo unitario <50€

“spese di rappresentanza < 50”
No
costo unitario >50€

“spese di rappresentanza > 50”
dipendenti No
“spese per omaggi a dipendente”

Per quanto riguarda il trattamento fiscale dei costi sostenuti relativamente a feste e ricevimenti, si specifica quanto segue:

  • se a tali feste partecipano i clienti, i costi sostenuti sono deducibili come “spese di rappresentanza” e, ai fini delle imposte indirette, l’Iva risulta indetraibile;
  • se a tali feste partecipano i dipendenti, i costi sostenuti sono deducibili alla stregua delle “liberalità a favore dei dipendenti” e quindi nella misura del 75% della spesa sostenuta nel limite del 5 per mille dell’ammontare totale delle spese per prestazioni di lavoro dipendente; l’Iva è totalmente indetraibile.

Autodichiarazione aiuti di Stato in scadenza il 30 novembre 2022

Si ricorda che il termine per l’invio dell’autodichiarazione degli Aiuti di Stato dovrà avvenire entro il 30 novembre 2022.
Il modello e le istruzioni per la compilazione sono disponibili al seguente link:
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/modello-e-eistruzioni-temporary-framework-imprese.
Lo studio si rende disponibile per la compilazione e trasmissione della dichiarazione.

Disponibili gli elenchi split payment per l'anno 2023

Sul sito internet del Dipartimento delle Finanze sono stati pubblicati gli elenchi che individuano le società, gli enti e le fondazioni, nei cui confronti si applicherà lo split payment per l’anno 2023.
Si ricorda che l’aggiornamento degli elenchi avviene in via continuativa nel corso dell’anno. Per agevolare la verifica, negli elenchi è prevista un’apposita colonna che riporta la data di inclusione del soggetto. Non è disponibile, invece, uno “storico” degli elenchi che attesti quali soggetti erano compresi e sono stati poi esclusi in una certa data.

Acconto Irap 2022 non più dovuto per imprenditori individuali e professionisti

Si ricorda che non sono più tenuti al versamento dell’acconto Irap 2022 gli imprenditori individuali e i professionisti per effetto della loro esclusione da tale imposta a partire dall’anno 2022.

Rottamazione-ter termine al 30 novembre 2022 per le rate 2022

Il 30 novembre 2022 scade il termine per il pagamento delle rate relative alla rottamazione-ter con originaria scadenza al 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre 2022.
Sono previsti cinque giorni di tolleranza, pertanto il pagamento dovrà avvenire entro e non oltre il 5 dicembre 2022.

Abitazione principale esente IMU anche per coniugi residenti in Comuni diversi

Con la sentenza 209/2022 la Corte Costituzionale sancisce che ciascun possessore di immobili ha diritto all’esenzione Imu, purché abbai residenza anagrafica e dimora abituale nell’immobile medesimo, a prescindere da residenza e dimora del coniuge e indipendentemente se le due residenze disgiunte siano nello stesso comune o in comuni diversi.
Viene, così, censurata la norma introdotta con la Legge di Stabilità per il 2022 che prevedeva l’esenzione IMU per un solo immobile di proprietà del nucleo familiare.

Aumentato l'interesse di dilazione per la regolarizzazione dei debiti contributivi

Con la circolare n. 124, l’Inps informa dell’aumento del tasso di interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti contributivi e del tasso di differimento del termine di versamento dei contributi. Il nuovo tasso applicabile è dell’8% annuo.
I piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso di interesse precedentemente in vigore non subiranno modifiche.

SAL a cavallo d'anno Superbonus 110%

Ricordiamo che, limitatamente alle pratiche condominiali, al fine di cedere il credito d’imposta relativo ai lavori che godono del cd. Superbonus 110%, è necessario che le spese sostenute e lo stato avanzamento lavori siano almeno pari al 30% in uno stesso periodo d’imposta.
In pratica, chi si troverà a pagare una frazione delle spese agevolate entro il prossimo 31 dicembre, dovrà realizzare lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo, altrimenti potrà solo usare la prima rata del Superbonus sotto forma di detrazione nella dichiarazione dei redditi presentata nel 2023, salvo poi cedere eventualmente le rate successive. I contribuenti in regime forfetario o incapienti non riusciranno a detrarre la prima rata.
La cessione è preclusa anche per coloro che raggiungeranno la soglia del 30% dopo il 31 dicembre 2022, ma prima del termine per comunicare l’opzione all’Agenzia delle Entrate, ovvero il 16 marzo 2023, salvo proroghe.
Si ricorda, infine, che per le unifamiliari il termine per godere del Superbonus 110% è il 31 dicembre 2022. Entro tale data dovranno essere pagate tutte le spese relative. Nel caso in cui una parte dei lavori venga pagata dopo tale data, su tali spese non si potrà godere della maxiagevolazione.

Remissione in bonus opzione cessione del credito o sconto in fattura

Con la circolare n. 33/E del 6 ottobre 2022, l’agenzia delle Entrate ha ammesso la possibilità della cd. remissione in bonis per coloro che non hanno presentato entro il 16 marzo scorso l’opzione di cessione del credito o sconto in fattura relative a spese sostenute nell’anno 2021 o alle rate residue delle spese sostenute nel 2020.
In particolare, l’Amministrazione Finanziaria ammette, a determinate condizioni, la trasmissione del modello di cessione  entro il 30 novembre 2022, con il pagamento della sanzione di 250 euro.

Superbonus 110% e fotovoltaico: il chiarimento delle Entrate

Con la risposta ad Interpello n. 907-1110/2022, l’Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale del Veneto, fornisce un importante chiarimento in relazione alla possibilità di fruire del Superbonus sull’impianto fotovoltaico nel caso in cui il contratto di scambio sul posto con il GSE venga formalizzato dopo il 31 dicembre 2022.
In particolare, l’Amministrazione Finanziaria ha precisato che sarà possibile godere della detrazione anche se la formalizzazione del contratto o la comunicazione dell’agevolazione, purché entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno di imposta in cui viene esercitata la detrazione.

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