Circolare mensile | Marzo 2021

2 Marzo 2021

Proroga rottamazione ter e saldo e stralcio

Con comunicato stampa n. 36 del 27 febbraio 2021. il MEF ha differito ulteriormente le rate della “rottamazione ter” e del “saldo e stralcio” del 2020 che, originariamente, potevano essere pagate entro oggi, 1° marzo 2021. Inoltre, viene prorogata anche la prima rata della rottamazione ter del 2021 (scadenza originaria 28 febbraio 2021). La nuova data di scadenza sarà definita con la pubblicazione di un nuovo provvedimento.
Si precisa che la proroga non riguarda i pagamenti derivanti da cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito INPS scaduti dall’8 marzo 2020 al 28 febbraio 2021, i quali dovranno essere effettuati entro il 31 marzo 2021, ferma restando la possibilità di chiedere la dilazione.

INPS gestione separata: aliquote contributive anno 2021

Le aliquote di contribuzione alla Gestione separata INPS per il 2021 sono così determinate:

Liberi Professionisti

Aliquote

Soggetti non assicurati presso altre forme

pensionistiche obbligatorie

 

25,98%

(25,00 IVS + 0,72 + 0,26 aliquota aggiuntiva)

Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra

tutela pensionistica obbligatoria

24%

Collaboratori e figure assimilate

Aliquote

Soggetti non assicurati presso altre forme

pensionistiche obbligatorie

34,23%

(33,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva + 0,51 DIS-COLL)

Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra

tutela pensionistica obbligatoria

24 %

Le aliquote previste si rendono applicabili facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione separata fino al raggiungimento del massimale di reddito che per l’anno 2021 è pari ad euro 103.055.
Il minimale per l’accredito contributivo si determina applicando le aliquote della Gestione separata al minimale di reddito pari, nel 2021, a 15.953 euro.
Ne consegue che, nell’anno corrente, detto valore è pari a:

Reddito minimo annuo

Aliquota

Contributo minimo annuo

€ 15.953

24%

€ 3.828,72

€ 15.953

25,98 %

€ 4.144,59

€ 15.953

33,72 %

€ 5.379,35

€ 15.953

34,23 %

€ 5.460,71

INPS gestione artigiani/commercianti: le aliquote contributive per l'anno 2021

Con la circolare n. 17/2021, l’inps è intervenuto in merito alla contribuzione dovuta per il 2021 degli iscritti alle Gestioni artigiani e commercianti, fissando i limiti minimi e massimi di retribuzione annua ed i valori delle relative aliquote.
Per il 2021 il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS è di Euro 15.953, mentre il massimale è apri ad Euro 78.965 per i lavoratori con anzianità contributiva anteriore al 01.01.1996 e pari ad Euro 103.055 per gli altri.
Le aliquote contributive, pertanto, risultano determinate come segue:

scaglione di
reddito

Artigiani

Commercianti

titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni

fino a 47.379

24,00 %

24,09 %

da 47.379

25,00 %

25,09 %

coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni

fino a 47.379

22,35 %

22,44 %

da 47.379

23,35 %

23,44 %

Il contributo calcolato sul reddito “minimale” risulta così suddiviso:

Artigiani

Commercianti

titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni

3.836,16 (3.828,72 IVS + 7,44 maternità)

3.850,52 (3.843,08 IVS + 7,44 maternità)

coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni

3.572,94 (3.565,50 IVS + 7,44 maternità)

3.587,29 (3.579,85 IVS + 7,44 maternità)

In merito ai termini e alle modalità di versamento, i contributi sul reddito minimale devono essere versati, mediante modello F24 calcolato direttamente dall’INPS, in quattro rate di importo fisso da pagare a scadenze prestabilite:
Iª rata fissa: 16 maggio 2021;
IIª rata fissa: 20 agosto 2021;
IIIª rata fissa: 16 novembre 2021;
IVª rata fissa: 16 febbraio 2022.
Si ricorda che le comunicazioni contenenti i dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta possono essere facilmente prelevate, a cura del contribuente o di un suo delegato, tramite l’opzione contenuta nel Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti, “Dati del mod. F24”.  Attraverso tale opzione è possibile, inoltre, visualizzare e stampare in formato pdf, il modello da utilizzare per effettuare il pagamento.

Certificazione Unica: codice ad hoc per i forfettari

Il modello di Certificazione Unica 2021 che riepiloga i compensi dei lavoratori autonomi, provvigioni e redditi diversi presenta il nuovo codice “12” da inserire nel campo 6 per certificare i compensi dei soggetti aderenti al regime forfettario di cui alla Legge 190/2014.
Riepilogando, i codici più utilizzati sono:
– codice “7” denominato “Erogazione di altri redditi non soggetti a ritenuta” da utilizzare, ad esempio, per i compensi corrisposti ai soggetti che applicano in regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, previsto dall’articolo 27
D.L. 98/2011;
– codice “8” per “redditi esenti o somme che non costituiscono reddito”, ad esempio spese anticipate in nome e per conto del cliente;
– codice “12” nel caso di compensi, non assoggettati a ritenuta d’acconto, corrisposti ai soggetti in regime forfettario, di cui all’articolo 1 L. 190/2014.

Secondo acconto delle imposte al 30 aprile 2021

Il Decreto Ristori-Quater ha prorogato il versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP con scadenza originaria 30 novembre 2020. Le imprese che hanno optato per la sospensione dovranno provvedere al pagamento del secondo acconto entro il 30 aprile 2021.
Si ricorda che potevano beneficiare della sospensione le imprese con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro, che hanno registrato, nel primo semestre 2020, una riduzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto al primo semestre 2019.

Versamenti di dicembre 2020 da effettuare entro il 16 marzo 2021

Il DL n. 157/2020 ha disposto la sospensione dei versamenti tributari e contributivi in scadenza nel mese di dicembre 2020. La sospensione riguardava le imprese che avevano realizzato ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel 2019 e avevano subito una riduzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di novembre 2020, rispetto a novembre 2019. Era possibile sospendere i versamenti in scadenza nel mese di dicembre relativi a:

  • versamenti delle ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale,
  • versamenti relativi all’IVA, compreso l’acconto,
  • versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati:

  • in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021, oppure
  • con rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

Comunicazione cessione credito/sconto in fattura: proroga al 31 marzo

I contribuenti che, nel corso del 2020, hanno sostenuto spese per la realizzazione di uno degli interventi che beneficiano del superbonus 110% di cui all’art. 119 del DL 34/2020 o degli ulteriori interventi elencato dall’art. 121 comma 2 dello stesso decreto potranno optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante nella propria dichiarazione dei redditi, per il cd. “sconto in fattura” o per la cessione del credito, inviando telematicamente all’Agenzia delle Entrate l’apposita comunicazione entro il nuovo termine del 31 marzo
2021. Con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 22 febbraio 2021 n. 51374, è stato infatti prorogato il termine di trasmissione di tale comunicazione per le spese sostenute nell’anno 2020 dal 16 marzo al 31 marzo 2021.

Scadenza conservazione fatture elettroniche 2019

Si ricorda che il 10 marzo 2021 scade il termine per la conservazione delle fatture elettroniche emesse e ricevute nell’anno 2019.

Credito d'imposta pubblicità 2021: prenotazione entro il 31 marzo

Dal 1° marzo e fino al 31 marzo 2021 è possibile presentare l’istanza all’Agenzia delle Entrate per l’accesso al credito d’imposta pubblicità anno 2021.
La comunicazione costituisce una sorta di prenotazione, nella quale vanno indicati i dati degli investimenti che si prevede di effettuare nell’anno agevolato (investimenti già effettuati e/o da effettuare). Tali dati dovranno essere confermati a consuntivo dal beneficiario, tramite invio di una dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati nel 2021, da presentare dal 1° al 31 gennaio 2022.
Si ricorda che la legge di Stabilità ha modificato la disciplina del credito d’imposta per
gli anni 2021 e 2022 e in particolare:

  • il credito riguarda esclusivamente gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale;
  • è venuto meno il requisito dell’incremento minimo dell’1% rispetto agli investimenti dell’anno precedente;
  • il credito d’imposta è concesso nella misura unica pari al 50% del valore degli investimenti effettuati. Si segnala, a tal riguardo, che la percentuale del 50% potrebbe essere ridotta sulla base del numero di domande presentate, nel rispetto del limite dei fondi stanziati.

Lo Studio è a disposizione per la compilazione e trasmissione delle domande.

Bonus sponsorizzazioni sportive entro il 1° aprile

Al via l’istanza per il riconoscimento del bonus sponsorizzazioni, che potrà essere trasmessa fino al 1° aprile 2021.
Il credito d’imposta è stato introdotto dall’art. 81 del DL 104/2020, cd. decreto ”Agosto”, ed è pari al 50% degli investimenti in campagne pubblicitarie effettuati dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 in favore di società e associazioni sportive. Il bonus è fruibile dalle imprese, lavoratori autonomi e enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline olimpiche ovvero società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e che svolgono attività sportiva giovanile.
L’investimento in campagne pubblicitarie deve essere di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro.
Le domande vanno inviate con apposito modulo, unitamente agli allegati, ai seguenti indirizzi:

La graduatoria dei soggetti ammessi al beneficio sarà pubblicata entro la fine di giugno 2021.

Lo Studio è a disposizione per la compilazione delle domande.

Bonus investimenti in beni strumentali: cumulabilità con altre agevolazioni

Con la risposta a interpello n. 75 del 2 febbraio 2021, l’Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni sulla cumulabilità del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali con altre agevolazioni. Secondo l’Agenzia, il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto. Infine, il cumulo non è ammesso nel caso in cui la disciplina delle altre agevolazioni non ne escluda espressamente la possibilità.

Trasmissione delle spese sanitarie: invio semestrale

Il D.M. 29 gennaio 2021 pubblicato in G.U. il 6 febbraio 2021, ha disposto il nuovo termine per la trasmissione dei dati delle spese sanitarie relative all’anno 2020, fissato all’8 febbraio, e ha individuato le nuove scadenze per la trasmissione dei dati delle spese sanitarie 2021 e 2022.
In particolare, le nuove scadenze di invio sono le seguenti:

  • entro il 08.02.2021, le spese sostenute nell’anno 2020,
  • entro il 31.07.2021, le spese sostenute nel primo semestre dell’anno 2021,
  • entro il 31.01.2022, le spese sostenute nel secondo semestre dell’anno 2021,
  • entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022.

Viene inoltre precisato che, per la scadenza della trasmissione dei dati delle spese sanitarie e veterinarie, si fa riferimento alla data del pagamento dell’importo di cui al documento fiscale.

Proroga servizio di consultazione Fatture e corrispettivi

Con il provvedimento n. 56618 del 28 febbraio 2021, l’Agenzia delle Entrate ha disposto l’ulteriore proroga del termine per l’adesione al servizio di consultazione delle fatture elettroniche all’interno del portale Fatture e Corrispettivi.
Il nuovo termine di adesione è il 30 giugno 2021.

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