Con la Brexit cambia non solo la geografia politico-economica dell’Unione Europea, ma anche la gestione dei rapporti commerciali e la gestione fiscale delle operazioni.
Dal 1° gennaio 2021 il Regno Unito non è più membro dell’Unione Europea e nei rapporti commerciali dovranno essere osservate le regole già previste per le operazioni con gli Stati extracomunitari.
Inoltre, il 24 dicembre 2020, l’Unione Europea e il Regno Unito hanno stipulato un Accordo commerciale e di cooperazione con l’obiettivo di regolare il commercio di beni, gli investimenti, la prestazione di servizi e la mobilità delle persone.
Di seguito si analizzano i principali effetti in ambito fiscale della sottoscrizione del citato Accordo.
Aspetti fiscali: le novità
In ambito Iva, le cessioni di beni verso il Regno Unito costituiranno esportazioni ai sensi dell’art. 8 lett. a) o b) Dpr 633/72 e gli acquisti importazioni. Non si procederà più con la comunicazione Intrastat per tali operazioni.
Per quanto riguarda le prestazioni di servizi “generiche” si continuerà ad emettere fattura ai sensi dell’art. 7-ter del Dpr 633/72 e, nel caso di servizi ricevuti, non si dovrà più integrare la fattura, ma sarà necessario emettere autofattura.
Modifiche agli obblighi documentali
Gli effetti della Brexit si ripercuotono anche in relazione agli obblighi documentali:
- non è più necessaria l’iscrizione al VIES per operazioni con controparti inglesi;
- è necessario acquisire il codice EORI per le formalità doganali;
- la fuoriscita della merce da territorio della UE è dimostrato dal codice MRN o dalla bolla doganale vistata dall’Ufficio; le importazion saranno documentate da bolla doganale;
- le operazioni non dovranno più essere riportate negli elenchi riepilogativi Intrastat;
- variano alcune codifiche nella presentazione dell’esterometro.
Operazioni a cavallo dell'anno
Per operazioni incompiute al termine del 31 dicembre 2020, ad esempio per beni spediti nel 2020, ma giunti a destinazione nel 2021, l’Accordo ha disposto che l’operazione mantiene la natura di operazione intra-UE e quindi, nel Paese da cui la merce parte, l’operazione sarà trattata alla stregua di una cessione Intracomunitaria (e non come esportazione) e nello Stato in cui la merce arriva come un acquisto intra-UE (e non come importazione).
Di conseguenza, l’operazione dovrà essere fatta confluire all’interno dei modelli Intrastat.
Il caso Irlanda del Nord
Si segnala che gli scambi di beni con l’Irlanda del Nord saranno considerati, anche nel 2021, operazioni intracomunitarie, soggette quindi alla relativa disciplina (cessioni art. 41 D.L. 331/93, Modelli Intrastat, ecc.).
Gli operatori nordirlandesi avranno un numero di partita IVA che inizia per “XI”, in luogo di “GB”.
L’Irlanda del Nord per le prestazioni di servizi è trattata, invece, come un Paese terzo e pertanto tali operazioni si devono considerare rese/ricevute da parte di un Paese Extra-Ue (art. 7-ter Dpr 633/72, autofattura ed esterometro).
I dazi
Sul piano commerciale l’accordo siglato tra UE e UK consente agli operatori di scambiare liberamente i beni senza limiti di quote e, al riconoscimento di prodotti originari, di non scontare dazi.
A tal fine l’esportatore deve registrarsi al sistema REX ed inserire l’attestazione di origine in fattura; nel caso di spedizioni di valore inferiore a 6.000 euro non è necessario l’iscrizione la sistema REX.
Per facilitare la regolamentazione delle operazioni con il Regno Unito gli esportatori italiani possono affidarsi al sito, indicando la tipologia del bene che si intende esportare, il Paese di origine e quello di destinazione, la tariffa doganale, le regole per il passaggio doganale delle merci (cliccando su “procedure e formalità” e poi su “sintesi”), i documenti da presentare (voce “generali”).
Il portale REX
Dal 25 gennaio 2021 è operativo il portale REX che consente l’iscrizione elettronica nel registro degli esportatori e facilita la gestione dei beni con origine preferenziale con abbattimento dei dazi.
L’Agenzia delle Dogane con la circolare n. 49/D/2020 e l’Agenzia delle Entrate in risposta ad una recente FAQ, hanno chiarito che gli esportatori già registrati al sistema unionale REX devono utilizzare il relativo identificativo per esportare in UK merci preferenziali Ue, così da evitare l’applicazione di dazi a destinazione.
Secondo indiscrezioni, attualmente il Regno Unito riconosce le dichiarazioni di origine anche se sottoscritte da operatori non REX (identificati con codice EORI); si consiglia, ad ogni modo, di procedere al più presto con l’iscrizione.
In alternativa, l’origine Ue delle merci potrà essere affermata per mezzo di un’autodichiarazione di conoscenza da parte dell’importatore.
Le società possono verificare se risultano già iscritte al sistema REX accedendo al sito ed indicando il proprio codice EORI (partita Iva preceduta da IT).