Transazione fiscale e previdenziale: le novità introdotte dal decreto Covid-19

27 Gennaio 2021di Ombretta Frisiero0

In questo difficile momento, un importante intervento legislativo rivolto agli imprenditori che, tempestivamente, propongano ai propri creditori soluzioni volte al superamento della crisi, anche se solo temporanea, è stato introdotto (o meglio anticipato rispetto all’entrata in vigore del nuovo Codice della crisi e dell’insolvenza), con la modifica all’art. 182–ter dell’attuale legge fallimentare riferita al trattamento dei crediti tributari e contributivi.

La modifica normativa prevede l’omologazione del concordato preventivo o degli accordi di ristrutturazione anche con voto sfavorevole o in mancanza di voto da parte dell’amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando la loro adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze per l’approvazione del concordato ovvero è decisiva ai fini delle maggioranze da raggiungere per la stipula dell’accordo.

In entrambi i casi, per poter accedere a questa opportunità, viene conferito un ruolo fondamentale alla relazione del professionista, designato dal debitore, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 67, terzo comma, lett. d), che attesti come la proposta di soddisfacimento dei crediti tributari e/o contributivi e relativi accessori, sia più conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria.

La misura, in vigore dal 4 dicembre scorso, avrà immediato impatto, trovando applicazione anche per le procedure pendenti non omologate.

Sul punto è già intervenuta l’Agenzia delle Entrate (circ. 34/E del 29/12/2020) la quale precisa che anche gli uffici dovranno, ora, comparare il pagamento proposto dal debitore con quello potenzialmente ricavabile dall’avvio di una procedura fallimentare, valutando gli esiti della relazione dell’attestatore e potendosene discostare solo esponendo precise e analitiche ragioni e motivazioni.

Inoltre, gli uffici, nel caso in cui ritengano insostenibile/inattendibile il piano proposto, dovranno avviare un contraddittorio preventivo con il contribuente e la loro valutazione non deve essere inficiata dalla pregressa condotta del debitore.

Dall’entrata in vigore del nuovo testo cessano le condizioni (molto stringenti) imposte dal DM 4 agosto 2009 agli enti previdenziali per accettare la proposta dell’imprenditore facilitando l’accesso delle imprese in difficoltà a questi strumenti alternativi al fallimento.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *