Circolare mensile | Gennaio 2021

12 Gennaio 2021

Il 30 dicembre 2020 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge di Bilancio 2021, n. 178 del 2020. Si illustrano di seguito le principali novità.

Credito d’imposta investimenti beni strumentali

La Manovra di Bilancio introduce alcune novità alla disciplina del credito di imposta beni strumentali. Le nuove disposizioni riguardano gli investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2022, ovvero quelli effettuati entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro il 2022 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione.

La fruizione del beneficio è subordinata alle seguenti condizioni: rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e corretto adempimento degli obblighi di versamento di contributi previdenziali e assistenziali dei lavoratori. Sono escluse le imprese in crisi, comprese quelle in liquidazione volontaria.

A differenza della precedente agevolazione ex L. 160/2019, vengono inclusi nell’ambito oggettivo di applicazione del nuovo credito anche gli investimenti in nuovi beni immateriali diversi da quelli indicati nell’Allegato B alla L. 232/2016. Continuano, invece, ad essere esclusi i veicoli ex art. 164 Tuir, i beni con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%, fabbricati e costruzioni.

Vengono fissate nuove e più alte percentuali come esposte di seguito:

Tipologia bene

Percentuale credito d’imposta

Periodi di fruizione

Ex superamm.to
beni materiali

10%

3 anni dall’entrata in funzione

Ex iperamm.to
beni materiali
fino a 2.5 mln

50%

3 anni dall’interconnessione

oltre a 2.5 mln entro 10 mln

30%

Oltre 10 mln entro 20 mln

10%

Ex iperamm.to
beni immateriali

20%

3 anni dall’interconnessione

In relazione all’utilizzo del credito di imposta, le ulteriori differenze rispetto alla disciplina precedente sono le seguenti:

Investimenti dal 1.01.2020 al 15.11.2020 Investimenti dal 16.11.2020 al 31.12.2021
Da quando è possibile compensare? Dall’anno successivo a quello di entrata in funzione del bene o dell’interconnessione Dall’anno di entrata in funzione del bene o da quello successivo all’interconnessione
In quante quote annuali? 5 quote annuali di pari importo 3 quote annuali di pari importo.

Le imprese con ricavi inferiore a 5 milioni di euro possono compensare in un’unica quota annuale.

Si segnala che, stando ad alcune indiscrezioni, la misura agevolativa potrebbe, a breve, essere oggetto di modifiche.

Contabilizzazione del credito d’imposta investimenti
Il credito d’imposta in esame costituisce un contributo in conto impianti.
Vi sono due contabilizzazioni alternative:

  • a diretta diminuzione del costo di acquisto del bene cui inerisce;
  • iscrivendo il bene nell’attivo dello stato patrimoniale al lordo del contributo; questo è portato indirettamente a riduzione del costo, in quanto imputato al conto economico nella voce A5 “Altri ricavi e proventi” e, quindi, rinviato per competenza agli esercizi successivi attraverso l’iscrizione dei risconti contabili.

Il credito d’imposta deve essere iscritto in bilancio nel momento in cui viene effettuato l’investimento, ovvero quando viene registrata la fattura di acquisto del bene.

Credito ricerca e sviluppo

Il credito ricerca e sviluppo introdotto con la Legge di Stabilità 2020 è stato prorogato per il biennio 2021-2022. Il credito si fonda sugli investimenti effettuati nell’anno con le seguenti aliquote, differenziate sulla base della tipologia di spesa sostenuta:
ricerca e sviluppo generale: 20% nel limite di spesa massimo di euro 4 mln;
design ed innovazione estetica: 10% nel limite di spesa massimo di euro 2 mln;
innovazione tecnologica: 10% nel limite di spesa massimo di euro 2 mln (15% per investimenti in tecnologie digitali 4.0 od ecologiche).
E’ obbligatorio redigere e conservare una perizia tecnica asseverata.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in 3 quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione.

Credito d'imposta formazione 4.0

La formazione di Bilancio 2021 ha prorogato per il biennio 2021-2022 il credito d’imposta per la formazione del personale dipendente in ottica del “Piano di Industria 4.0”.

Di seguito le percentuali riconosciute sulla base della dimensione dell’impresa:

Dimensione impresa

% credito

Limite spesa

Piccola

50%

300.000

Media

40%

250.000

Grande

30%

250.000

Per le imprese che destinano risorse alla formazione di lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati il credito è aumentato fino al 60%.
Sono escluse dal credito le aziende in difficoltà o destinatarie di sanzioni interdittive o ancora non in regola con le normative sulla sicurezza sul lavoro o con gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dei dipendenti.

Credito d'imposta pubblicità 2020

I soggetti che hanno presentato la comunicazione per l’accesso al bonus pubblicità per l’anno 2020 possono inoltrare la relativa dichiarazione sostitutiva dall’8.01.2021 all08.02.2021 (anziché dal 1 al 31.01.2021).
Per presentare le dichiarazioni sostitutive è necessario utilizzare i servizi telematici dell’agenzia delle Entrate (nell’area riservata selezionare “Servizi per” e poi “Comunicare”) accessibili con le credenziali SPID, Entratel e Fisconline, o con la Carta Nazionale dei Servizi (CSN).

Credito d'imposta pubblicità 2021-2022

La legge di Stabilità ha modificato la disciplina del credito d’imposta per gli anni 2021 e 2022 e in particolare:

  • il credito riguarda esclusivamente gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale;
  • è venuto meno il requisito dell’incremento minimo dell’1% rispetto agli investimenti dell’anno precedente;
  • il credito d’imposta è concesso nella misura unica pari al 50% del valore degli investimenti effettuati.

Non variano, invece, le modalità per la richiesta del credito, che prevedono la presentazione di una comunicazione di prenotazione del credito nel mese di marzo e una successiva dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati da trasmettere nel mese di gennaio dell’anno seguente.

Credito d'imposta per l'adeguamento dell'ambiente di lavoro

La Legge di Stabilità interviene sulla disciplina del credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all’art. 120 del decreto Rilancio (D.L. n. 134/2020), modificando il termine previsto per utilizzare l’agevolazione fiscale. In particolare, viene previsto che il credito d’imposta:

  • è fruibile dal 1° gennaio al 30 giugno 2021, anziché fino al 31 dicembre 2021;
  • è possibile esercitare l’opzione per la cessione del credito entro il 30 giugno 2021.

Bonus edilizia

Sono prorogate per l’anno 2021 le detrazioni per le spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia, efficienza energetica (cd. ecobonus), per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, il cd. bonus verde, nonché per il recupero o il restauro della facciata esterna degli edifici.
Viene innalzato da 10.000 euro a 16.000 euro l’importo massimo complessivo sul quale calcolare la detrazione per l’acquisto di mobili e di elettrodomestici.

Bonus idrico

Viene introdotto un nuovo fondo per il riconoscimento, alle persone fisiche, del cd. bonus idrico, pari a 1.000 euro, per la sostituzione di sanitari e apparecchi a limitazione del flusso d’acqua.
Le modalità e i termini per l’erogazione saranno definiti da apposito decreto.

Novità superbonus 110%

La Legge di Stabilità modifica la disciplina del superbonus 110%.
In particolare:

  • la maxi-detrazione viene prorogata fino al 30 giugno 2022. Il superbonus spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 per gli interventi effettuati su condomini per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati eseguiti lavori per almeno il 60% dell’intervento;
  • le spese detraibili sono ripartite tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo per le spese sostenute fino al 31.12.2021 e in 4 quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nel 2022;
  • il superbonus viene esteso agli interventi di coibentazione del tetto, agli edifici privi di attestato di prestazione energetica, all’eliminazione delle barriere architettoniche, agli impianti fotovoltaici su pertinenze;
  • viene chiarito che una unità immobiliare può ritenersi “funzionalmente indipendente” quando è dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per l’approvvigionamento idrico, impianti per il gas, impianti per l’energia elettrica, impianti di climatizzazione invernale;
  • tra i soggetti beneficiari dell’agevolazione vengono incluse le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio dell’attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.

Nuova Sabatini

La legge di Stabilità interviene sulla disciplina della “Nuova  Sabatini” di cui all’art. 2 del D.L. 69/2013 semplificando ulteriormente l’accesso alla misura, estendendo a tutte le domande l’erogazione in un’unica soluzione del contributo statale, finora prevista esclusivamente per i finanziamenti di importo non superiore a 200.000 euro.

Garanzia SACE

Viene prorogata al 30 giugno 2021 l’operatività della Garanzia Italia e viene esteso l’ambito di applicazione della garanzia concessa da SACE:

  • alle cessioni dei crediti pro soluto;
  • ad operazioni di finanziamento con rinegoziazione del debito, purché si preveda l’erogazione di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 25% dell’importo del finanziamento oggetto di rinegoziazione e a condizione che il rilascio della garanzia sia idoneo a determinare un minor costo e/o una maggior durata del finanziamento rispetto a quello rinegoziato.

Disciplina straordinaria del Fondo PMI

Viene prevista la proroga fino al 30 giugno 2021 della disciplina straordinaria del Fondo Garanzia PMI prevedendo, al contempo, che dal 1° marzo 2021 e fino al 30 giugno 2021, le mid-cap (imprese con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499) non potranno più accedere alle garanzie del Fondo, ma saranno ammesse alla garanzia SACE alle condizioni agevolate offerte dal Fondo centrale: garanzie a titolo gratuito e fino alla copertura del 90% del finanziamento, per un importo massimo garantito fino a 5 milioni di euro, o inferiore, tenuto conto dell’ammontare in quota capitale non rimborsato di eventuali finanziamenti assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia PMI.

Si dispone, inoltre, che i finanziamenti fino a 30.000 euro garantiti al 100% dal Fondo possono avere una durata non più di 10, ma di 15 anni. Il soggetto beneficiario dei finanziamenti già concessi può chiedere il prolungamento della loro durata, con il mero adeguamento della componente Rendistato del tasso d’interesse applicato, in relazione alla maggiore durata del finanziamento.

Viene infine apportata una modifica al criterio di calcolo del tasso di interesse, prevedendo che il tasso non deve essere superiore allo 0,20% aumentato del valore, se positivo, del Rendistato con durata analoga al finanziamento.

Proroga moratoria PMI

La Legge di Stabilità proroga al 30 giugno 2021 la moratoria straordinaria per le PMI prevista dal decreto Cura Italia.

Per imprese, liberi professionisti e lavoratori autonomi dotati di partita Iva già ammessi alle misure di sostegno, la proroga è automatica, salvo esplicita rinuncia da far pervenire alla banca entro il 31 gennaio 2021 o, per alcune imprese del comparto turistico, entro il 31 marzo 2021.

I soggetti che non hanno ancora beneficiato della moratoria possono accedervi presentando apposita richiesta al proprio soggetto finanziatore entro il 31 gennaio 2021.

Rafforzamento patrimoniale PMI

Vengono modificate e prorogate fino al 30 giugno 2021 alcune delle agevolazioni stabilite dall’articolo 26 del decreto Rilancio (D.L. 34/2020). Le novità riguardano, in particolare, il credito d’imposta sulle perdite e il Fondo Patrimonio PMI.

Per quanto riguarda il credito d’imposta sulle perdite, per gli aumenti di capitale deliberati nel primo semestre del 2021, viene aumentato dal 30 al 50% l’ammontare massimo del credito d’imposta a favore della società. Resta fermo che il credito d’imposta è riconosciuto con riguardo alle perdite risultanti dal bilancio relativo all’esercizio 2020. Il credito può essere utilizzato in compensazione successivamente alla data di approvazione del bilancio 2020 ma entro il 30 novembre 2021, ferma restando la data d’inizio.

Per il Fondo Patrimonio PMI, invece, viene fissato ad 1 miliardo di euro il limite specifico per le sottoscrizioni di obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione, da effettuare nell’anno 2021.

La proroga non riguarda il credito d’imposta spettante al soggetto che effettua il conferimento in denaro nel capitale delle società, che resta quindi fruibile soltanto per gli investimenti effettuati fino al 30 dicembre 2020.

Incentivi auto bassa emissione CO2

Viene confermato per il 2021 il contributo statale per l’acquisto di nuovi autoveicoli (cat. M1) a ridotte emissioni di CO2.
In particolare:
– per gli acquisti di autoveicoli con emissioni di CO2 da 0 a 60 g/km, il contributo statale è pari a 2.000 euro nel caso di rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore ad euro 6 e che sia stato immatricolato prima del 1° gennaio 2011, ed a 1.000 euro in mancanza di rottamazione. Il contributo, concesso a condizione che il venditore riconosca uno sconto analogo al contributo statale e che il veicolo nuovo abbia un prezzo ufficiale inferiore a 50.000 euro al netto dell’IVA, è cumulabile con il c.d. ecobonus per l’acquisto di veicoli elettrici ed ibridi previsto della legge di bilancio 2019 per gli anni 2020 e 2021;
– per gli acquisti di autoveicoli con emissioni di CO2 superiori a 61 g/km e fino a 135 g/km, il contributo scende a 1.500 euro. Gli autoveicoli nuovi devono essere di classe non inferiore ad Euro 6 di ultima generazione e gli acquisti vanno effettuati dal 1° gennaio al 30 giugno 2021. È richiesta la rottamazione di un veicolo immatricolato prima del 1° gennaio 2011 ed il contributo statale è concesso a condizione che il venditore riconosca uno sconto di 2.000 euro e che il veicolo nuovo abbia un prezzo ufficiale inferiore a 40.000 euro al netto dell’IVA.

Si prevede un contributo statale per l’acquisto, dal 1° gennaio 2021 e fino al 30 giugno 2021, di veicoli per il trasporto merci nuovi di categoria N1 (fino a 3,5 tonnellate) nonché di autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica. Il contributo è differenziato in base alla Massa Totale a Terra (MTT) del veicolo, all’alimentazione ed all’eventuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria fino ad Euro 4, con importi che vanno da 1.200 a 8.000 euro nel caso di rottamazione, mentre in mancanza di rottamazione il contributo va da un minimo di 800 euro fino a 6.400 euro.

Si riconosce anche per gli anni dal 2021 al 2026 il contributo per l’acquisto di motoveicoli elettrici o ibridi nuovi.

Vengono, infine, incrementate le risorse per promuovere la mobilità sostenibile, per finanziare gli acquisti di biciclette e altri mezzi di mobilità personale elettrica effettuati dal 4 maggio 2020 al 2 novembre 2020.

Rivalutazione dei beni immateriali

La rivalutazione dei beni d’impresa viene estesa all’avviamento e alle altre immobilizzazioni immateriali risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019.
Il maggior valore può essere riconosciuto, ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap, con il pagamento dell’imposta sostitutiva del 3%.

Rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni

Sono prorogati i termini per la rivalutazione di quote e terreni posseduti dall’1.01.2021 da parte delle persone fisiche. È fissata un’aliquota dell’imposta sostitutiva unica pari all’11%.
Il termine di versamento dell’imposta sostitutiva è fissato al 30.06.2021 (nel caso di opzione per la rata unica, altrimenti, come già previsto in passato, in tre rate annuali di pari importo) e la perizia di stima dovrà essere redatta ed asseverata, al massimo, entro il medesimo temine del 30.06.2021.

Iva agevolata su take away e delivery

La Legge di Stabilità prevede l’applicazione dell’Iva ridotta al 10% per il cibo d’asporto e la consegna a domicilio.

Esterometro 2022 e novità FE

Dal 2022 sarà abolito l’esterometro e i dati relativi dovranno essere trasmessi utilizzando il Sistema di Interscambio, utilizzando il formato della fattura elettronica.
Vengono, inoltre, allineate le tempistiche di annotazione delle fatture nei registri Iva con quelle previste per la liquidazione Iva: le fatture emesse possono essere registrate entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione dell’operazione, con riferimento allo stesso mese di effettuazione dell’operazione.

Imposta di bollo su FE: nuove scadenze

Con il D.M. 4 dicembre 2020 il Ministero dell’Economia e delle finanze ha ridefinito, per le fatture elettroniche trasmesse dal 2021, le scadenze di versamento dell’imposta di bollo. L’imposta dovrà essere pagata entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre, ad eccezione di quella relativa al secondo trimestre con scadenza 30 settembre.

Inoltre, se l’ammontare dell’imposta di bollo complessivamente dovuta per il primo trimestre non supera i 250 euro, sarà possibile pagare entro il 30 settembre. Se, invece, l’imposta di bollo dovuta per i primi due trimestri è complessivamente inferiore a 250 euro, il pagamento potrà essere effettuato entro il 30 novembre.

Per sintetizzare:

Trimestre

Comunicazione dati da parte dell’AE

Scadenza di versamento

Verifica della soglia di importo da versare

Primo trimestre 15.05 31.05 Termine spostato al 30.09 se imposta inferiore a 250 euro
Secondo trimestre 20.09 30.09 Termine spostato al 30.11 se imposta primo e secondo trimestre inferiore a 250 euro
Terzo trimestre 15.11 30.11

Quarto trimestre 15.02 28.02

Detrazione Iva delle fatture a cavallo d'anno

Come precisato nella circolare di dicembre, ricordiamo che solo le fatture elettroniche consegnate tramite SDI entro il 31.12.2020 sono detraibili ai fini Iva nella liquidazione del mese di dicembre 2020. Pertanto, tutti i documenti elettronici ricevuti nel 2021 concorreranno nella liquidazione Iva di gennaio (scadenza 16.02.2021) o primo trimestre (scadenza 16.03.2021).

Beni per fronteggiare la pandemia: Iva 5% dal 2021

Si ricorda che dal 1° gennaio 2021 i beni per fronteggiare la pandemia, come le mascherine chirurgiche, fpp2, fpp3 e detergenti disinfettanti per mani non godranno più dell’esenzione prevista fino al 31 dicembre 2020, ma saranno assoggettati ad aliquota Iva del 5%.

Esonero contributi previdenziali professionisti

La legge di Stabilità prevede l’esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali Inps e agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, che abbiano percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subìto un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell’anno 2019. Sono esclusi dall’esonero i premi dovuti all’Inail. Con uno o più decreti sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dell’esonero.

Divieto di fattura elettronica per prestazioni sanitarie

Per il 2021 è prorogato il divieto di emissione di fatture elettroniche mediante SdI per i soggetti che trasmettono i dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata. Tale divieto si ritiene esteso anche ai soggetti che effettuano prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche, anche se non sono tenuti all’invio dei dati al sistema STS.

Sistema tessera Sanitaria: obbligo di invio dei corrispettivi prorogato al 2022

Il Decreto Milleproroghe posticipa al 1° gennaio 2022 l’entrata in vigore dell’obbligo di adeguamento dei registratori telematici per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria.
Per tutto il 2021, dunque, resta ancora aperta la facoltà di adempiere all’obbligo di memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente i dati dei corrispettivi giornalieri utilizzando il Sistema tessera sanitaria.

Credito d'imposta sanificazione

Il D.L. Agosto ha incrementato le risorse disponibili relative al credito d’imposta sanificazione. Conseguentemente si innalzava la percentuale di fruizione del credito precedentemente concessa, passando dal 15,6423% al 47,1618%. Il credito d’imposta spettante diventava quindi pari al 28,30% (sempre considerando il 47,1618% di 60%) nel limite di euro 60.000.
E’ possibile visionare il nuovo importo spettante all’interno del cassetto fiscale.

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