Circolare di approfondimento – Rivalutazione beni d’impresa 2020

22 Ottobre 2020

La legge 203/2020 ha chiarito che nel bilancio 2020, per le ditte individuali, le società di persone, le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione, è possibile rivalutare i beni dell’impresa.

Sono rivalutabili i beni immateriali, i beni materiali e le partecipazioni immobilizzate in società controllate e collegate, purché risultanti dal bilancio in corso al 31 dicembre 2019; sono esclusi gli immobili alla cui produzione o scambio è diretta l’attività d’impresa. La rivalutazione può essere effettuata distintamente per singolo bene, o per gruppi omogenei di beni.

Ad esempio, sarà possibile all’interno della categoria macchinari:
– rivalutare un cespite e lasciare inalterato il valore degli altri;
– oppure ancora rivalutare una macchina solo civilisticamente, rivalutare la seconda anche fiscalmente (pagando il 3%) e non rivalutare la terza.

La scelta di non rivalutare un bene potrà essere presa anche in funzione della possibile cessione di quel cespite prima del 2024, anno dal quale la rivalutazione assume efficacia per le plusvalenze. Analogamente si potrà scegliere di rivalutare un singolo immobile strumentale tra i più fabbricati posseduti, ipotizzando una vendita a partire dal 2024.

La rivalutazione dovrà essere annotata in nota integrativa e nel libro inventari, e gli amministratori ed il collegio sindacale devono indicare e motivare i criteri seguiti nella rivalutazione e attestare che la rivalutazione non eccede il “valore massimo”. Non vi è obbligo di perizia.

È possibile optare per:
– una rivalutazione gratuita ai soli fini civilistici, la quale avrà effetto solo sul bilancio, con conseguenti ammortamenti indeducibili;
– una rivalutazione avente rilevanza fiscale ai fini Ires ed Irap, con il versamento di un’imposta sostitutiva del 3% (contro le vecchie aliquote del 12%-14%) sui maggiori importi, con effetto dall’esercizio successivo a quello in cui è stata effettuata la rivalutazione per il calcolo degli ammortamenti.

La rivalutazione non assume alcun rilievo ai fini del super e iper-ammortamento.

Le imposte sostitutive possono essere versate in un massimo di 3 rate annuali di pari importo scadenti entro il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d’imposta 2020-2021-2022. Gli importi da versare possono essere eseguiti mediante compensazione nel modello F24.

In caso di cessione del bene, la rivalutazione è efficace solo dopo il 1° gennaio 2024.

Il saldo attivo di rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, mediante l’applicazione in capo alla società di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP nella misura del 10%.

Il saldo attivo di rivalutazione – qualora affrancato – è liberamente distribuibile ai soci e non concorre, pertanto, a formare il reddito imponibile della società che ha effettuato la distribuzione. Poiché le riserve di rivalutazione, una volta affrancate, confluiscono tra le riserve di utili, in caso di distribuzione, il socio deve assoggettare a tassazione l’importo percepito secondo le regole ordinariamente previste per la tassazione dei dividendi.

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