Albo imprese artigiane: iscrizione “volontaria” e cancellazione “d’ufficio”

31 Gennaio 2020di Alberto Pegoraro0

Nel caso in cui una SRL pluripersonale si sia volontariamente iscritta all’albo imprese artigiane e decida successivamente di cancellarsi, tale cancellazione non avviene su semplice base volontaria ma solamente a seguito della perdita dei requisiti che ne avevano concesso l’iscrizione.

 

L’iscrizione all’albo imprese artigiane delle SRL che annoverino nella compagine sociale una pluralità di soci è ammessa, su base volontaria, nel caso in cui la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, partecipi al lavoro della società e possieda la maggioranza delle quote sociali e degli organi deliberanti dell’attività.

L’opportunità di iscriversi all’albo imprese artigiane per una SRL pluripersonale può essere valutata nel caso in cui, ad esempio, l’iscrizione sia condizione per la concessione di agevolazioni a favore delle imprese artigiane piuttosto che per la costituzione del rapporto assicurativo previdenziale con l’INPS. Nel caso in cui la società,  in un secondo momento, non ritenesse più conveniente l’iscrizione, la successiva cancellazione dall’AIA non avverrebbe su base volontaria, al pari dell’originaria iscrizione, ma solo ed esclusivamente in seguito alla perdita dei requisiti che ne avevano concesso l’ammissione. Fino al momento in cui tali requisiti permangono in capo alla SRL pluripersonale iscritta facoltativamente all’albo imprese artigiani, la società rimane iscritta all’apposito registro istituito presso la competente Camera di Commercio.

L’opportunità dell’originaria iscrizione va quindi necessariamente valutata in un’ottica di lungo periodo, non certo al solo fine di rientrare in una qualche agevolazione riservata agli iscritti all’albo imprese artigiane, ma anche alla luce dell’assoggettamento alla contribuzione artigiana obbligatoria dei soci lavoranti, che si aggiunge alla contribuzione versata alla gestione separata dell’INPS nel caso di percezione di compensi in qualità di amministratori.

Occorrerà prestare particolare attenzione in caso di variazione della compagine societaria o della composizione dell’organo amministrativo in quanto l’ingresso di nuovi soci, la nomina di nuovi amministratori o la revoca di deleghe a singoli consiglieri del CdA, potrebbero far scattare in automatico la cancellazione dall’AIA. Nello specifico, ci si riferisce al requisito secondo il quale la maggioranza dei soci, ovvero uno in caso di due, deve prestare il proprio lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo. I soci imprenditori artigiani devono possedere la maggioranza del capitale e degli organi deliberanti e, in particolare: in caso di amministratore unico, l’amministratore deve essere un socio lavorante; in caso di consiglio di amministrazione o di più amministratori, la maggioranza degli amministratori deve essere costituita da soci lavoranti.

Per fare un esempio, in caso di SRL composta da due soci, entrambi membri del CdA con delega di poteri, iscritta all’AIA su base volontaria, la nomina di tre amministratori non soci che non prestano lavoro personale e la contemporanea revoca delle deleghe attribuite ai soci “lavoranti”, farà venir meno i requisiti che originariamente hanno consentito alla società l’iscrizione all’apposito registro e di conseguenza farà scattare in automatico la cancellazione dal registro imprese artigiane.

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