Fattura elettronica per il tax free shopping

21 Novembre 2017di Anna Carollo0
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L’art. 4-bis del D.L. 193/2016, convertito in Legge n. 225/2016, ha introdotto l’obbligo, a partire dal 1° gennaio 2018, di emissione in sola modalità elettronica della fattura da parte del cedente per la vendita dei beni di importo superiore a 154,94 euro, compresa iva, qualora:

  • i prodotti siano destinato all’uso personale o familiare del viaggiatore;
  • i beni siano trasportati nei bagagli personali fuori dal territorio doganale dell’Unione Europea;
  • le cessioni siano effettuate nei confronti di persone fisiche domiciliate o residenti fuori dal territorio della Comunità.

Attualmente le cessioni sopra descritte sono disciplinate dall’art. 38-quater D.p.r. 633/72, il quale prevede due diverse modalità per la gestione di dette operazioni.
Il primo comma dello stesso articolo prevede l’emissione di una fattura, che dal 1° gennaio 2018 dovrà essere in formato elettronico, senza applicazione dell’IVA e con indicazione sulla stessa degli estremi del passaporto (o documento equipollente) comprovante la residenza estera dell’acquirente. L’uscita dei beni dal territorio dell’Unione Europea deve avvenire entro il terzo mese successivo alla data di emissione del documento e deve essere comprovato dal visto doganale in uscita. La fattura con il visto di uscita deve essere restituita al cedente.
Il secondo comma dell’art. 38-quater D.p.r. 633/72 prevede, al contrario, che il cedente emetta fattura (dal 1° gennaio 2018, elettronica) con applicazione dell’IVA e provveda alla restituzione dell’imposta solo in seguito alla restituzione del documento comprensivo di visto di uscita apposto dalla Dogana. Tale procedura è generalmente preferibile perché prudenziale.

Le novità introdotte dal D.l. 193/2016 riguarderanno proprio le regole di cui al comma 2 dell’art. 38-quater e in particolare:

  • al momento della cessione dei beni, il venditore, avvalendosi della fattura elettronica, trasmetterà al Sistema di Interscambio i dati principali dell’operazione, compreso il numero di passaporto dell’acquirente;
  • il viaggiatore, prima di lasciare il territorio nazionale, recupererà le proprie fatture attraverso il numero del passaporto e provvederà a completarle con le informazioni del biglietto di viaggio e numero di volo;
  • una volta che il nuovo sistema “OTELLO”, messo a disposizione dell’Agenzia delle Dogane e accessibile tramite le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) di livello 2 o CNS (Carta Nazionale dei Servizi), avrà verificato i dati e rilasciato il “visto uscire” in formato digitale, sarà notificato il messaggio al venditore, il quale provvederà al rimborso dell’IVA nei confronti del viaggiatore.

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