Voucher aziendali: il trattamento IVA

Con la risposta all’interpello n. 10 del 2020, l’Agenzia delle Entrate si è espressa sul trattamento Iva dei voucher relativi al welfare aziendale. In particolare, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che il momento impositivo Iva del servizio “benefit” è anticipato rispetto all’effettiva fruizione dello stesso.

I piani di welfare aziendale permettono alle imprese, se strutturati con alcuni specifici requisiti previsti dalla norma, di fornire benefit ai propri dipendenti, in regime di completa detassazione sia per l’azienda sia per il lavoratore. Nella pratica, a seguito della strutturazione di tali piani di welfare, l’azienda mette a disposizione del lavoratore la possibilità di scegliere tra diverse erogazioni di servizi sottoforma di voucher nominativi, come ad esempio spese per prestazioni sanitarie (es. cure odontoiatriche), asili nido, scuola, università, baby sitting.

Il meccanismo di funzionamento è il seguente:

– il dipendente sceglie un voucher in un portale di un’azienda erogatrice di servizi di welfare aziendali, cd. società benefit, ad esempio un servizio di cure odontoiatriche;

– lo studio dentistico fattura il servizio acquistato dal dipendente alla società benefit;

– il lavoratore dipendente fruisce quindi del servizio presso lo studio dentistico prescelto.

Il voucher welfare aziendale, spiega l’Agenzia Entrate, rientra nella disciplina dei buoni corrispettivo monouso di cui alla Direttiva UE 2016/1065, recepita nel nostro ordinamento con gli artt. 6-bis e ss. del Dpr 633/72. Ciò comporta che il momento impositivo Iva non è quello di erogazione del servizio (nel nostro esempio, quando il dipendente si reca presso lo studio dentistico per le cure odontoiatriche) ma il momento precedente in cui lo studio dentistico fattura il servizio, non ancora erogato, alla società benefit; la fattura per la vendita del voucher a tale società sarà quindi esente art. 10 Dpr 633/72. Di conseguenza, lo studio dentistico non sarà tenuto all’emissione della fattura nel momento in cui erogherà il servizio al lavoratore, essendo la prestazione fuori campo Iva.

Si precisa, infine, per completezza sull’argomento, che caso diverso è quello dei buoni benzina, vocher non nominativi, liberamente trasferibili. Tali buoni non rientrano nella definizione di buono corrispettivo e con la risoluzione n. 21/E del 2011 l’Agenzia delle Entrate ha escluso la cessione di tali voucher dal campo di applicazione dell’Iva, ai sensi dell’art. 2 Dpr 633/72.