Fatturazione elettronica: chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Sono usciti in contemporanea il 30 aprile il provvedimento 89757/2018 e la circolare 8/E/2018 con la quale l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni preziosi chiarimenti in merito all’imminente obbligo di emissione delle fatture con modalità elettroniche.

La circolare, in considerazione dell’imminente avvio il 1° luglio della fatturazione elettronica per la cessione di carburanti ha chiarito che l’obbligo riguarderà esclusivamente le cessioni di benzina e gasolio per motori ad uso autotrazione restando escluse, ad esempio, le cessioni di carburanti per gruppi elettrogeni, impianti di riscaldamento e attrezzi di vario genere. Vengono confermati gli esoneri dall’obbligo per i contribuenti in regime forfettario e di vantaggio.

Per quanto riguarda le indicazioni da riportare in fattura, non è obbligatoria l’identificazione del mezzo di trasporto (telaio o numero di targa) come avviene invece per le schede carburanti ma tale indicazione può facoltativamente essere inserita.

Nel caso in cui in fattura trovassero posto prestazioni diverse ed ulteriori rispetto al rifornimento (es. manutenzione, lavaggio ecc.), la modalità di trasmissione elettronica si rende necessaria per l’intero documento.

Il provvedimento si occupa invece più in generale delle modalità tecniche di emissione della fattura elettronica, chiarendo che per il cedente/prestatore la fattura si considera emessa alla data riportata sulla fattura mentre per il cessionario/committente la fattura si considera ricevuta (e quindi solo da qual momento è possibile detrarre l’imposta) solo al momento di consegna o comunque di presa visione del documento.

Sarà inoltre possibile emettere le fatture elettroniche attraverso un software installabile su pc e una app scaricabile su dispositivi mobili. Verrà inoltre reso disponibile un QR code utile per l’acquisizione automatica delle informazioni anagrafiche.

La trasmissione delle fatture potrà avvenire in proprio o tramite un intermediario appositamente delegato attraverso le funzioni web che verranno rese disponibili, un indirizzo PEC, un sistema di interscambio sul web o un protocollo FTP. Entro cinque giorni lavorativi dall’invio verrà resa disponibile all’emittente una ricevuta di corretto invio della fattura, in assenza del quale la fattura si avrà per non emessa.

Il provvedimento fornisce poi tutta una serie di casistiche compilative nel caso in cui non si fosse in possesso dell’indirizzo PEC del committente o se questo fosse irraggiungibile (es. PEC scaduta o casella piena).

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