Accertamento bancario anche sul conto corrente del coniuge del professionista

16 Gennaio 2020di Alberto Pegoraro0

E’ legittimo l’accertamento operato dall’Ufficio sui conti correnti del coniuge del professionista sottoposto a verifica.

Con Ordinanza n. 32427 del 11/12/2019 la Corte di Cassazione ha avvalorato un consolidato orientamento giurisprudenziale in base al quale è legittimo l’accertamento dell’Ufficio effettuato sulle movimentazioni bancarie di conti correnti di familiari in quanto è particolarmente elevata la probabilità che tali movimentazioni, in difetto di specifiche ed analitiche dimostrazioni di segno contrario, debbano essere imputate al contribuente sottoposto a verifica. In particolare, l’Ufficio è autorizzato a procedere ad accertamento fiscale anche attraverso indagini su conti correnti bancari formalmente intestati a terzi ma che si ha motivo di ritenere connessi ed inerenti al reddito del contribuente. Ad esempio, lo stretto rapporto familiare e la composizione ristretta del gruppo sociale sono sufficienti secondo la Cassazione a giustificare la riferibilità delle operazioni riscontrate sui conti correnti dei terzi all’attività economica di un soggetto sottoposto a verifica.

In ogni caso è ammessa la prova contraria ma la Suprema Corte richiede una prova non generica ma “analitica” con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento bancario, in modo da dimostrare come ciascuna delle singole operazioni effettuate sia estranea a fatti imponibili.

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