Circolare mensile | Dicembre2025

9 Dicembre 2025

Si avvisa la gentile clientela che lo Studio rimarrà chiuso mercoledì 24 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio 2026 compresi

Rinuncia abdicativa alla proprietà: nuove limitazioni dal 2026

Il Disegno di Legge di Bilancio 2026 introduce importanti restrizioni alla rinuncia abdicativa alla proprietà immobiliare, istituto recentemente riconosciuto legittimo dalla Cassazione a Sezioni Unite (sentenza n. 23093/2025).
La rinuncia abdicativa è un atto unilaterale, da formalizzare mediante atto pubblico o scrittura privata autentica, con cui il proprietario rinuncia alla titolarità dell’immobile, che entra così nel patrimonio dello Stato. Questa soluzione può risultare utile per chi non desidera più sostenere i costi legati a immobili o terreni improduttivi.
Secondo la Bozza della Legge di Bilancio, salvo modifiche in sede di approvazione definitiva, dal 2026 gli atti di rinuncia alla proprietà immobiliare saranno nulli se non accompagnati da documentazione che attesti la piena conformità dell’immobile alle normative urbanistiche, ambientali e sismiche.
Si consiglia, se ricorre il caso, di valutare l’eventuale rinuncia e di completare le formalità entro la fine dell’anno.

Omaggi natalizi ai clienti / fornitori / dipendenti e cene aziendali

Di seguito si riepiloga il trattamento fiscale ai fini della detraibilità IVA e della deducibilità dei costi d’acquisto relativi ad omaggi.

BENI OGGETTO ATTIVITA’ DI IMPRESA
TIPOLOGIA DI OMAGGIO IVA IRPEF/IRES
Detrazione dell’acquisto Cessione Deducibilità
A clienti/fornitori costo unitario <= 50,00 SI IMPONIBILITA’ 100%
IVA* nell’esercizio
A clienti/fornitori costo unitario > 50,00 100% nel limiti:
1,5% – 0,6% – 0,4%
dei ricavi/proventi
A dipendenti 100% nell’esercizio nel limite del 5 per mille del costo del personale

In alternativa è possibile scegliere di non detrarre l’IVA sull’acquisto per rendere esclusa la cessione.

BENI NON OGGETTO ATTIVITA’ DI IMPRESA
TIPOLOGIA DI OMAGGIO IVA IRPEF/IRES
Detrazione dell’acquisto Cessione Deducibilità
A clienti/fornitori costo unitario <= 50,00 SI Fuori campo 100%
(anche alimenti e bevande) art. 2 co. 2 n. 4 nell’esercizio
A clienti/fornitori costo unitario > 50,00 NO DPR 633/1972 100% nel limiti:
1,5% – 0,6% – 0,4%
dei ricavi/proventi
A dipendenti NO 100% nell’esercizio nel limite del 5 per mille del costo del personale

Inoltre, relativamente al trattamento fiscale dei costi sostenuti per feste e ricevimenti, si specifica quanto segue:

  • se a tali feste partecipano i clienti, i costi sostenuti sono deducibili come “spese di rappresentanza” e, ai fini delle imposte indirette, l’Iva risulta indetraibile;
  • se a tali feste partecipano i dipendenti, i costi sostenuti sono deducibili alla stregua delle “libertà a favore dei dipendenti” e quindi nella misura del 75% della spesa sostenuta nel limite del 5 per mille dell’ammontare totale delle spese per prestazioni di lavoro dipendente; l’Iva è totalmente indetraibile.

Infine, rammentiamo il presupposto che, a partire dal 2025, è stato inserito ai fini della deducibilità del costo sostenuto:  le spese dovranno essere sostenute mediante l’utilizzo di mezzi di pagamento tracciabili, quali ad esempio bonifici bancari o postali, carte di debito/ credito / prepagate ma anche sistemi digitali come Apple Pay, Google Pay, Satispay o PayPal.

Omaggi natalizi ai dipendenti nella soglia dei fringe benefit 2025

Gli omaggi ricevuti dai dipendenti, in linea generale, concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente, ai sensi dell’art. 51 del TUIR, salvo che non rientrino nella soglia dei fringe benefit.
Ricordiamo che, per il 2025, la soglia dei fringe benefit è incrementata da 258,23 euro a 1.000 euro per tutti i lavoratori dipendenti e a 2.000 euro per i soli dipendenti con figli fiscalmente a carico. Se questo limite viene superato, gli omaggi concorreranno a formare il reddito per l’intero valore e non solo la parte eccedente.
Sarà quindi necessario verificare, per ogni dipendente, l’ammontare ancora disponibile del suddetto limite (1.000 o 2.000 euro), considerando nel calcolo anche eventuali altri benefit, come, ad esempio, l’auto in uso promiscuo o il rimborso delle utenze domestiche di acqua, luce e gas.

Acconto Iva 2025

Ricordiamo che il versamento dell’acconto IVA 2025 deve essere effettuato entro il 29 dicembre 2025. Risultano obbligati i soggetti passivi IVA che si trovavano in una posizione debitoria nel mese di dicembre 2024, per i soggetti con periodicità mensile, ovvero nell’ultimo trimestre 2024, per i trimestrali. Sono esclusi dal versamento i contribuenti minimi e forfetari, e chi presenta importi inferiori alle soglie di legge.
Vi segnaliamo inoltre che, entro metà dicembre, lo Studio provvederà ad inviare, a chi obbligato al versamento, il modello F24 per il pagamento dell’acconto.

Fatture elettroniche a cavallo d'anno

Ricordiamo che solo le fatture elettroniche consegnate tramite SDI entro il 31.12.2025 sono detraibili ai fini Iva nella liquidazione del mese di dicembre 2025. Pertanto, tutti i documenti elettronici ricevuti nel 2026 concorreranno alla liquidazione Iva di gennaio (scadenza 16.02.2026) o primo trimestre (scadenza 18.05.2026).

Conservazione fatture elettroniche 2024

Si ricorda che la conservazione delle fatture elettroniche deve avvenire entro il terzo mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa e quindi, per le fatture emesse e ricevute nel 2024, l’obbligo di conservazione dovrà essere adempiuto entro il 31 gennaio 2026.

Sono oggetto di conservazione anche le fatture emesse tramite portale GSE.

Predisposizione lettere d'intento per il 2026

In vista della fine dell’anno, i soggetti passivi che hanno acquisito (o presumono di acquisire) lo status di “esportatore abituale” devono redigere le lettere d’intento, se intendono effettuare acquisti e importazioni in regime di non imponibilità (ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. c) del DPR 633/72) nel 2026.

Tali dichiarazioni saranno poi trasmesse per via telematica all’Agenzia delle Entrate, la quale rilascerà apposita ricevuta telematica con l’indicazione del protocollo di ricezione.

L’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto la possibilità di emettere dichiarazioni d’intento nei confronti di più fornitori per un importo complessivo superiore al plafond disponibile poiché lo stesso si esaurisce in relazione agli acquisti effettivi e non sulla base di quanto dichiarato. Nel caso di indicazione di un plafond maggiore, l’esportatore abituale dovrà prestare particolare attenzione alle forniture ricevute con applicazione del regime di non imponibilità al fine di non incorrere nello “splafonamento”.

Manovra 2026: possibile stretta sulle compensazioni fiscali

L’art. 26 della bozza DDL di Bilancio 2026 introduce possibili restrizioni alle compensazioni fiscali. Secondo il testo in bozza, dal 1° luglio 2026, i crediti non derivanti da dichiarazioni fiscali non potranno essere utilizzati per compensare debiti previdenziali e assicurativi. Il divieto, prima limitato ai bonus edilizi, si estenderebbe così a tutti i contribuenti e a tutti i crediti diversi da quelli liquidati in dichiarazione. Inoltre, la soglia di debiti iscritti a ruolo che impedisce la compensazione scenderebbe da 100.000 a 50.000 euro.

La violazione comporterebbe il recupero del credito, interessi e sanzione del 25%.

Si precisa che, essendo il Disegno di Legge di Bilancio 2026 ancora in corso di approvazione, le relative disposizioni sono suscettibili di modifiche e/o integrazioni.

Comunicazione di Compliance IVA: anomalie e correzioni

L’Agenzia delle Entrate ha segnalato un disguido nelle lettere di compliance inviate il 24 e 25 novembre, relative a incoerenze tra l’IVA detratta e i dati delle fatture elettroniche e bollette doganali. Alcuni contribuenti hanno infatti evidenziato l’assenza di bollette doganali 2022, elemento che giustifica le anomalie riscontrate. L’Amministrazione, in collaborazione con Sogei, sta verificando l’accaduto e invita i destinatari a utilizzare il canale telematico Civis per le eventuali segnalazioni. Ricordiamo infatti che le lettere di compliance hanno finalità preventiva, favorendo il dialogo e la correzione spontanea degli errori prima dei controlli formali.

Credito d'imposta per materiali riciclati: apertura sportello

Dal 1° dicembre 2025 al 30 gennaio 2026 sarà possibile presentare istanza per il credito d’imposta relativo alle spese sostenute nel 2024 per l’acquisto di prodotti realizzati con plastica riciclata da imballaggi o di imballaggi biodegradabili, compostabili o prodotti da riciclo. L’agevolazione, prevista dalla Legge di Bilancio 2023 e disciplinata dal D.M. 132/2024, riconosce un rimborso pari al 36% delle spese, fino a un massimo di 20.000 euro per impresa, nel limite complessivo di 5 milioni di euro. Le domande, da inviare tramite la piattaforma Invitalia, saranno valutate indipendentemente dall’ordine di presentazione.
Le istanze potranno essere presentate tramite la procedura rinvenibile al seguente link: https://invitalia-areariservata-fe.npi.invitalia.it/home.

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