Con la circolare n. 8/E del 19 giugno 2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulle nuove aliquote dei bonus edilizi, ridefinite dalla Legge di Bilancio 2025.
Le detrazioni maggiorate spettano ai proprietari o titolari di diritti reali (usufrutto, uso, abitazione) su immobili adibiti ad abitazione principale propria o di un familiare convivente, dove “per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente”.
Le aliquote sono:
- 2025: 50% per abitazione principale, 36% negli altri casi;
- 2026-2027: 36% per abitazione principale, 30% negli altri casi;
- 2028-2033: 30% per tutti;
- Dal 2034: ritorno al 36%.
L’aliquota “maggiorata” (rispetto a quella “ordinaria” del 36% e 30% prevista per la generalità degli immobili) compete anche se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale al termine dei lavori.
L’aliquota “maggiorata”, invece, non può essere estesa ai familiari conviventi, né ai detentori degli immobili (es. locatario o comodatario), i quali possono beneficiare delle agevolazioni con le aliquote “ridotte” del 36% (per le spese 2025) o del 30% (per le spese 2026 e 2027).
Le agevolazioni si applicano anche agli interventi su pertinenze, e spetta l’aliquota maggiorata se l’unità abitativa è destinata ad abitazione principale entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui si fruisce per la prima volta della detrazione.
Per il sismabonus acquisti, per godere dell’agevolazione nella misura del 50% per le spese sostenute nel 2025 (o del 36% per le spese 2026 e 2027) la casa deve essere abitazione principale entro la dichiarazione dei redditi relativa all’anno della prima rata di detrazione.
Le detrazioni restano valide anche se l’immobile cambia destinazione d’uso negli anni successivi, purché fosse abitazione principale alla fine dei lavori.
Infine, la circolare risolve i dubbi sulle detrazioni relative agli interventi sulle parti comuni condominiali. In particolare, Agenzia Entrate fornisce un’interpretazione estensiva, ritenendo che per gli interventi sulle parti comuni degli edifici l’aliquota maggiorata debba essere applicata alla quota di spese imputata al singolo condomino, se egli è titolare di diritto di proprietà o altro diritto reale dell’unità immobiliare destinata ad abitazione principale. Resta inteso che i titolari di altro diritto sull’unità immobiliare in condominio oppure che non l’abbiano adibita ad abitazione principale, potranno godere delle aliquote ridotte.