Circolare mensile | Luglio 2024

6 Agosto 2024

Si avvisa la gentile clientela che lo Studio rimarrà chiuso
nel periodo estivo dal 5 al 23 agosto 2024 compresi

Il Concordato Preventivo Biennale

Il Concordato Preventivo Biennale (CPB) è un istituto di compliance, che consiste nella formulazione da parte dell’Agenzia delle Entrate di una proposta per la definizione anticipata del reddito d’impresa o reddito da lavoro autonomo da assoggettare alle imposte dirette.

L’accesso al nuovo istituto è facoltativo: il contribuente può decidere infatti se chiedere o meno all’Agenzia delle Entrate di formulargli una proposta di reddito e, qualora abbia deciso di chiederla, potrà accettarla o meno. Nel caso di accettazione della stessa, sono previsti trattamenti premiali. Non sono previsti trattamenti differenti per chi non dovesse accettare la proposta, rispetto a chi non la avesse nemmeno richiesta.

Sarà possibile aderire alla proposta in sede di invio della dichiarazione dei redditi, ovvero entro il 15 ottobre 2024.

Il CPB è rivolto ai contribuenti esercenti attività d’impresa, arti o professioni che applicano gli Indici sintetici di affidabilità (ISA) e ai soggetti forfettari: per i primi la definizione avrà una valenza biennale, mentre per i secondi l’adesione al regime è valida soltanto per l’anno d’imposta 2024.

Il contribuente che vorrà aderire dovrà soddisfare tre requisiti di accesso con riferimento al periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta:

  • non deve avere debiti tributari scaduti;
  • oppure deve aver estinto entro il termine per l’accettazione della proposta i debiti tributari e previdenziali d’importo complessivamente pari o superiore a euro 5.000.

L’applicazione del concordato preventivo biennale è invece esclusa nei casi in cui il soggetto:

  • non ha presentato regolarmente le dichiarazioni dei redditi in almeno uno dei tre periodi d’imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato;
  • ha subito delle condanne per reati fiscali, societari o di riciclaggio/autoriciclaggio.

Risultano inoltre esclusi dalla possibilità di aderire al CPB i contribuenti che si avvalgono di una delle cause di esclusione prevista dalla normativa ISA.

I redditi oggetto di concordato riguardano il reddito di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni e il reddito d’impresa, per quanto riguarda i contribuenti soggetti ad IRES.

Il reddito concordato ha piena rilevanza anche ai fini INPS: il procedimento produce infatti effetti per la contribuzione dovuta da artigiani e commercianti o per gli iscritti alla gestione separata. Per i professionisti con cassa privata (commercialisti, avvocati, geometri, ingegneri, e altre casse), l’orientamento prevalente ritiene non applicabile ai contributi dovuti alle Casse professionali la disciplina di tale concordato, fatta salva la possibilità in capo ad ogni ente di assumere una propria e autonoma decisione al riguardo.

L’adesione al concordato da parte delle società di persone e delle società di capitali in regime di trasparenza fiscale vincola anche i soci e gli associati.

       L’adesione al concordato non produce nessun effetto a fini IVA che dovrà quindi essere versata secondo le consuete modalità.

I soggetti che hanno aderito alla proposta godono dei seguenti benefici:

  • sono esclusi dagli accertamenti di cui all’articolo 39 del DPR 29 settembre 1973, n. 600, a condizione che, in esito all’attività istruttoria dell’Amministrazione finanziaria, non ricorrano le specifiche cause di decadenza;
  • accedono ai benefici premiali specifici del regime ISA.

Il concordato perde la sua efficacia se si verificano situazioni in grado di modificare in modo significativo i presupposti sulla base dei quali era stato stipulato l’accordo tra l’Agenzia delle Entrate e il contribuente e, in particolare, nei seguenti casi:

  • cessazione dell’attività;
  • presenza di circostanze eccezionali che determinano minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi, eccedenti la misura del 50 per cento rispetto a quelli oggetto del concordato.

Il nostro Studio rimane a disposizione per l’eventuale valutazione sulla proposta di concordato. Se interessati, vi invitiamo a contattare il professionista di riferimento.

Istanza per rimborso o compensazione iva trimestrale

Il 31 luglio 2024 scade il termine per la presentazione della richiesta di compensazione o rimborso del credito Iva formato nel secondo trimestre dell’anno.

Si ricorda che per la richiesta di compensazione di crediti Iva trimestrali, che progressivamente superano l’importo di 5.000 euro, è necessaria l’apposizione del visto di conformità del professionista.

L’apposizione del visto di conformità o rilascio della garanzia patrimoniale non è, invece, necessaria per ottenere il rimborso delle eccedenze di credito Iva di importo annuale inferiore o pari ad euro 30.000.

Proroga “naturale” del versamento delle imposte per le società che approvano il bilancio a giugno

Per le società di capitali che approvano il bilancio nel mese di giugno 2024 (entro il termine di 180 giorni) la scadenza per il versamento delle imposte sul reddito a saldo 2023 e primo acconto 2024, è il 31 luglio, senza l’applicazione di alcuna maggiorazione. Ne consegue che la scadenza con la maggiorazione dello 0,40% sarà il 30 agosto 2024.

Scadenza pagamento imposte soggetti ISA: slittamento al 30 agosto 2024 con maggiorazione

Il 20 giugno scorso il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto correttivo del concordato biennale e ha chiarito che i soggetti che esercitano attività economiche per i quali sono stati approvati gli ISA e che dichiarano ricavi e compensi superiori ad euro 5.164.569 potranno effettuare il versamento del saldo e primo acconto delle imposte sui redditi entro 30 giorni dalla scadenza applicando la maggiorazione dello 0,4%.

Ne consegue che tali soggetti potranno effettuare il versamento del saldo e primo acconto delle imposte entro il 30 agosto con la maggiorazione di cui sopra.

Ricordiamo che con l’introduzione del concordato preventivo biennale i soggetti ISA beneficiano del posticipo del versamento del saldo e primo acconto delle imposte al 31 luglio 2024 senza l’applicazione di alcuna maggiorazione.

Regolarizzazione del magazzino: approvati i codici tributo

Il D.M. del 24 giugno ha approvato i coefficienti di maggiorazione necessari per la determinazione delle imposte dovute nel caso in cui si intenda procedere all’adeguamento delle rimanenze iniziali di magazzino ai sensi della Legge di Bilancio 2024.

In particolare, sono stati approvati coefficienti specifici per ogni attività, individuati sulla base dei codici ATECO, divisi in tre diverse tabelle a seconda che il contribuente abbia svolto attività economiche per le quali sono stati approvati, o meno, gli ISA e abbia dichiarato ricavi di importo superiore, o meno, a 5.164.569 euro.

Ricordiamo che con la Legge di Stabilità viene consentito, a determinate condizioni, di regolarizzare le rimanenze di magazzino adeguandole alla situazione di giacenza effettiva. È prevista la facoltà:

  • sia di eliminare esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi;
  • sia di iscrivere esistenze iniziali in precedenza omesse.

Nel primo caso occorre provvedere al versamento:

  • dell’IVA, determinata applicando l’aliquota media riferibile all’anno 2023 all’ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per un coefficiente di maggiorazione relativo alla specifica attività esercitata;
  • di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, dell’IRES e dell’IRAP.

Nel secondo caso, invece, il contribuente deve provvedere al pagamento della sola imposta sostitutiva del 18%, da calcolare sull’intero valore iscritto.

La facoltà di regolarizzazione riguarda il periodo d’imposta 2023, deve essere richiesto nella dichiarazione dei redditi 2024 ed esclude le imprese in contabilità semplificata.

Con la risoluzione n. 30 del 17 giugno scorso dell’Agenzia delle Entrate, inoltre, sono stati istituiti i codici tributo per procedere al versamento:

CODICE TRIBUTO DENOMINAZIONE
“1732” “Adeguamento per eliminazione delle esistenze iniziali dei beni – IVA”
“1733” “Adeguamento per eliminazione delle esistenze iniziali dei beni – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e IRAP”
“1734” “Adeguamento per esistenze iniziali omesse dei beni – Imposta sostitutiva delle Imposte sui redditi e IRAP”
“1735” “Adeguamento per eliminazione delle esistenze iniziali dei beni – Imposta sostitutiva IRES e IRAP”
“1736” Adeguamento per esistenze iniziali omesse dei beni – Imposta sostitutiva IRES e IRAP”

Tali codici andranno esposti nella sezione “Erario” del mod. F24, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando “2023” nel campo “Anno di riferimento”.

Comunicazione Crediti d’Imposta 4.0: sospensione deleghe F24

Il 19 giugno sorso l’Agenzia delle Entrate ha spiegato il motivo del ritardo del rilascio della ricevuta definitiva di versamento del mod. F24, nel quale viene compensato il credito d’imposta Transizione 4.0.

In particolare, le imprese che hanno presentato i mod. F24 relativi alla fruizione del credito d’imposta 4.0 e che non hanno ricevuto la ricevuta di versamento devono attendere lo sblocco della stessa. Infatti, a causa dei tempi tecnici relativi all’elaborazione delle comunicazioni da parte del GSE e del successivo invio all’Amministrazione, al fine di evitare di scartare i mod. F24 per assenza di comunicazioni già inviate dall’impresa al GSE ma non ancora trasmesse da quest’ultimo all’Agenzia, dal 17 giugno 2024 è avvenuta la sospensione per 30 giorni del rilascio delle ricevute, per consentire al GSE di elaborare le comunicazioni già arrivate.

In tale periodo l’Agenzia verificherà se l’informazione proveniente dal GSE sia stata acquisita e, in caso positivo, sbloccherà la delega mantenendo salva la data del versamento. In assenza di riscontri positivi nei 30 giorni, invece, la delega F24 sarà scartata.

Plusvalenza su cessione di fabbricati con interventi superbonus: chiarimenti

Con la circolare n. 13/E del 13 giugno 2024, l’Agenzia delle Entrate ha fornito nuovi chiarimenti sulla plusvalenza immobiliare imponibile, introdotta con la Legge di Bilancio 2024.

Ricordiamo che dal 1° gennaio 2024 rientrano tra i redditi diversi le plusvalenze realizzate dalla cessione di immobili sui quali sono stati realizzati interventi con il Superbonus, di cui all’art. 119 del DL 34/2020, che si sono conclusi da non più di 10 anni all’atto della cessione.

La nuova disciplina si applica alle cessioni “poste in essere a decorrere dal 1° gennaio 2024”.

La circolare specifica che, per quanto riguarda gli “interventi agevolati”, non rileva la tipologia di interventi effettuati sull’immobile oggetto di cessione; risulta infatti sufficiente che siano stati effettuati interventi ammessi al Superbonus sulle parti comuni dell’edificio di cui fa parte l’unità immobiliare ceduta a titolo oneroso.

Inoltre, la nuova plusvalenza, secondo l’Agenzia, riguarda solo la prima cessione a titolo oneroso (effettuata entro dieci anni dal termine dei lavori) e non anche le successive cessioni dell’immobile, escluse le ipotesi di interposizione.

Si ricorda che sono esclusi dalla disposizione, gli immobili:

  • acquisiti per successione;
  • che sono stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei dieci anni antecedenti alla cessione o sono stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte del periodo intercorso tra l’acquisto o la costruzione e la cessione, qualora all’atto della cessione i già menzionati immobili siano stati acquistati o costruiti da un periodo inferiore a dieci anni.

L’Amministrazione individua poi la data di conclusione degli interventi ammessi al Superbonus come termine iniziale per il calcolo del decorso dei dieci anni; tale data, è accertata dalle abilitazioni amministrative o dalle comunicazioni richieste dalla normativa urbanistica e dai regolamenti edilizi vigenti.

“Super deduzione” per nuove assunzioni nel 2024

Con il D.M. del 25 giugno scorso, sono state stabilite le disposizioni attuative relative alla “super deduzione” per nuove assunzioni a tempo indeterminato nel 2024, introdotta dal D.lgs. “Riforma IRPEF-IRES”.

In particolare, si tratta di una maggiorazione, ai fini della determinazione del reddito, del costo del personale reso deducibile ai fini IRES o IRPEF.

Possono beneficiare di tale agevolazione:

  • i titolari di reddito d’impresa;
  • gli esercenti arti e professioni che svolgono attività di lavoro autonomo, anche in forma associata.

Sono, invece, esclusi dalla “superdeduzione”:

  • gli imprenditori agricoli che determinano il reddito agrario;
  • le imprese in liquidazione ordinaria, nonché le imprese che si trovano in stato di liquidazione giudiziale o che abbiano fatto ricorso ad altri istituti liquidatori relativi alla crisi d’impresa;
  • i soggetti in regime forfetario.

La super deduzione viene riconosciuta a condizione che i soggetti beneficiari abbiano esercitato effettivamente l’attività nei 365 giorni (ovvero nei 366 giorni se il periodo d’imposta include il 29 febbraio 2024) antecedenti il primo giorno del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023

Per gli enti non commerciali, l’agevolazione opera esclusivamente per le nuove assunzioni di lavoratori impiegati nell’esercizio dell’attività commerciale, a condizione che risultino da separata evidenza contabile. Nel caso in cui il personale sia impiegato sia nell’attività commerciale che non commerciale, la maggiorazione spetta in proporzione al rapporto tra l’ammontare di ricavi e proventi derivante dall’attività commerciale e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

Divieto di compensazioni in presenza di ruoli: chiarimenti

Dal 1° luglio 2024 è scattato il divieto di compensazione di crediti, in presenza di ruoli scaduti relativi ad imposte erariali o accertamenti esecutivi, per importi complessivamente superiori a 100.000 euro.

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 16/E del 28 giugno scorso, ha confermato che la rimozione, o la riduzione fino a 100.000 euro di importo complessivo, dei carichi affidati all’agente della riscossione per imposte erariali e relativi accessori, può essere conseguita anche per mezzo dell’utilizzo in compensazione di crediti concernenti le sole imposte erariali.

La compensazione deve essere eseguita nel mod. F24 accise utilizzando il codice tributo “RUOL”.

Lettere di compliance per le Dichiarazioni IVA omesse o infedeli

Con l’emanazione del provvedimento del 12 giugno, l’Agenzia delle Entrate ha ufficializzato l’invio di “lettere di compliance” per l’omessa o infedele presentazione della dichiarazione IVA 2024 (periodo d’imposta 2023).

Per quanto riguarda la dichiarazione infedele, Il controllo dell’Amministrazione nasce dal riscontro fra i totali degli imponibili ed Iva delle fatture elettroniche emesse e/o di corrispettivi giornalieri trasmessi e l’importo del totale degli imponibili ed Iva indicati in dichiarazione.

Una volta ricevuta la lettera, i contribuenti possono regolarizzare la propria posizione in due modi:

  • nel caso di omessa presentazione della dichiarazione, presentandola entro e non oltre il 29 luglio, e, sempre entro la stessa data, versando la relativa sanzione;
  • nel caso di infedele dichiarazione, presentando la stessa corretta e versando l’eventuale IVA dovuta, oltre ad interessi e sanzioni; è ammessa la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso.

Bonus colonnine di ricarica: al via le domande

Dalle ore 12 dell’8 luglio sarà possibile presentare le richieste per ottenere il “Bonus colonnine domestiche”, che sostiene l’acquisto e l’installazione di infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici da parte di persone fisiche e condomìni.

Il contributo riguarda gli acquisti e le installazioni effettuate dal 1° gennaio 2024 da persone fisiche residenti in Italia e da condomìni rappresentati dall’amministratore pro tempore o da un condomino delegato.

I contributi in conto capitale coprono l’80% del prezzo di acquisto e installazione delle infrastrutture per la ricarica (ad esempio colonnine o wall box).

Il limite massimo del contributo è di:

  • 500 euro per gli utenti privati
  • 000 euro in caso di installazione sulle parti comuni degli edifici condominiali.

La domanda potrà essere presentata online attraverso il portale di Invitalia tenendo conto delle disposizioni di cui al decreto 12 giugno 2024 che ha definito le procedure per la concessione e l’erogazione di contributi per l’anno 2024.

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