Con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate di ieri 28.08.2018 n. 195385 sono stati definiti i criteri e le modalità per la sospensione delle deleghe che contengono compensazioni cosiddette “a rischio”.
Ai sensi dell’art. 37, comma 49-ter del DL 233/2006, è infatti riservata all’Agenzia delle Entrate la possibilità di sospendere le deleghe di pagamento che presentano compensazioni se sussistono profili di rischio; in particolare l’Amministrazione verifica:
- la tipologia del debito pagato;
- la tipologia del credito compensato;
- la coerenza dei dati indicati nel modello F24;
- i dati presenti nell’Anagrafe Tributaria o resi disponibili da altri enti pubblici, afferenti ai soggetti indicati nel modello F24;
- le analoghe compensazioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nel modello F24;
- il pagamento di debiti iscritti a ruolo, di cui all’art. 31, comma 1, del DL 78/2010.
La sospensione in esame viene comunicata nella ricevuta di invio della delega, in cui è inoltre indicato la data di fine di tale periodo; nel caso in cui sia accertata la sospensione, risulta sospeso l’intero contenuto del modello F24.
Gli esiti della sospensione possono essere: la corretta presentazione e quindi compensazione del credito oppure lo scarto del modello. In quest’ultimo caso l’Agenzia delle Entrate comunica le motivazioni dell’avvenuto scarto e considera il pagamento non eseguito.
Le disposizioni in esame hanno effetto dal 29.10.2018.