L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 65 del 4 marzo 2026, è tornata sul tema in merito alle condizioni di prova delle cessioni intracomunitarie oggetto di lavorazione. In particolare, il tema trattato è quello dell’individuazione della data da cui decorre il termine di 90 giorni previsto dall’art. 7, comma 1, del D.Lgs. 471/97 per il trasporto o spedizione dei beni in un altro Stato membro UE.
Il caso esaminato
Una società italiana cede beni ad un soggetto passivo nazionale, il quale provvederà poi a cederli ad un cliente UE con installazione in loco. Benché la proprietà passi formalmente al primo cessionario già durante la lavorazione, i beni non possono essere spediti prima del completamento dell’assemblaggio e dei collaudi, attività che possono richiedere tempi lunghi.
L’interpello ha quindi chiesto chiarimenti sulla corretta individuazione della data da cui decorre il termine dei 90 giorni per il trasferimento fisico dei beni all’estero.
La posizione dell’Agenzia
L’Agenzia delle Entrate chiarisce che, con riferimento al caso di specie, per le cessioni intracomunitarie in regime di non imponibilità IVA, il termine di 90 giorni decorre dalla consegna della merce per il suo definitivo invio verso lo Stato membro di destinazione.
La circostanza che la proprietà sia già stata trasferita in precedenza non rileva: ciò che conta è il momento in cui i beni, completati e pronti alla spedizione, vengono affidati al trasportatore o spediti direttamente.
Sono idonei a documentare tale momento i consueti mezzi probatori: DDT, CMR o altra documentazione riconosciuta dalla normativa e dalla prassi nazionale ed unionale.
Regolarizzazione oltre i 90 giorni
L’art. 2 del D.Lgs. 87/2024 ha esteso il regime sanzionatorio previsto dall’art. 7, comma 1, del D.Lgs. 471/97 alle cessioni intracomunitarie non imponibili con trasporto a cura del cessionario comportando l’applicazione di una sanzione pari al 50% dell’IVA qualora i beni non risultino pervenuti nello Stato membro di destinazione entro 90 giorni dalla consegna.
Tale sanzione, pari al 50% dell’iva, può essere evitata qualora il cedente, entro 30 giorni dal superamento del termine di 90 giorni, provveda a regolarizzare l’operazione versando l’imposta mediante nota di variazione in aumento.
Rimane comunque possibile recuperare l’IVA versata qualora la prova della fuoriuscita dei beni dal territorio nazionale sopraggiunga in un momento successivo. Il recupero avviene mediante nota di variazione in diminuzione oppure tramite istanza di rimborso ex art. 30-ter del DPR 633/72.

