Repowering e Revamping: quale aliquota IVA si applica?

9 Ottobre 2025di Anna Carollo

Negli ultimi anni, il settore fotovoltaico ha visto una crescente attenzione verso gli interventi di “repowering” e “revamping”, due operazioni che, seppur simili, presentano importanti differenze ai fini fiscali, in particolare per quanto riguarda l’aliquota IVA applicabile.

Repowering consiste nella fornitura di nuove componenti finalizzata al ripristino o alla ricostruzione dell’impianto, spesso con l’obiettivo di aumentarne la potenza o l’efficienza. In questo caso, secondo la normativa vigente e le interpretazioni dell’Agenzia delle Entrate, l’intervento può essere assimilato a una nuova costruzione, anche se parziale. Di conseguenza, è possibile beneficiare dell’aliquota IVA ridotta al 10%, prevista dal n. 127-quinquies e 127-sexies della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72, purché sia dimostrata la destinazione dei beni finiti alla realizzazione o ampliamento dell’impianto fotovoltaico.

Revamping, invece, si riferisce alla sostituzione di componenti dell’impianto (come inverter e pannelli) nell’ambito di interventi di manutenzione straordinaria. Secondo la risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 692/2021, questi interventi non possono essere qualificati come costruzione di un nuovo impianto, ma rientrano nella manutenzione straordinaria. Pertanto, non si applica l’aliquota IVA agevolata del 10%, ma quella ordinaria. Un’eccezione è prevista solo se l’intervento viene effettuato su immobili a prevalente destinazione abitativa privata, dove può essere applicata l’IVA ridotta sulla prestazione, ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. b), della Legge n. 488/1999.

Alla luce di quanto sopra, risulta che:

  • L’aliquota IVA ridotta (10%) è fruibile per gli interventi di repowering, intesi come ripristino o ricostruzione dell’impianto tramite nuove componenti.
  • L’aliquota IVA ridotta è esclusa per gli interventi di revamping, intesi come sostituzione di componenti nell’ambito di manutenzione straordinaria, salvo il caso di immobili a prevalente destinazione abitativa privata.

Questa distinzione è fondamentale per una corretta applicazione della normativa fiscale. Diventa quindi estremamente importante prestare particolare attenzione alla redazione del contratto di appalto e alla definizione dell’oggetto dell’intervento, al fine di evitare contestazioni da parte degli uffici accertatori.