Circolare mensile | Agosto 2025

5 Agosto 2025

Si avvisa la gentile clientela che lo Studio rimarrà chiuso nel periodo estivo dal 6 al 26 agosto 2025 compresi

CPB 2025-2026: scadenza 30 settembre 2025

Entro il 30 settembre 2025 è possibile aderire al Concordato Preventivo Biennale (CPB) per il periodo 2025-2026.

Il CPB è uno strumento di compliance fiscale introdotto dall’Agenzia delle Entrate, che prevede la proposta di un reddito d’impresa o di lavoro autonomo da assoggettare alle imposte dirette, definito in via anticipata. È rivolto ai contribuenti che esercitano attività d’impresa, arti o professioni e che applicano gli Indici sintetici di affidabilità (ISA). La validità dell’accordo è biennale.

Sono esclusi:

  • i contribuenti in regime forfetario;
  • coloro che hanno già aderito al concordato per il biennio 2024-2025.

Invitiamo i clienti interessati a contattare lo Studio per valutare l’opportunità di adesione, in particolare chi prevede un aumento del reddito nel biennio 2025-2026.

Transizione 4.0: risorse ancora disponibili

Con la comunicazione del 29 luglio 2025, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha annunciato che per l’accesso al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali materiali 4.0 effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025 risultano ancora disponibili risorse per un importo pari a 686.372.544,73 milioni di euro.

Il Ministero ha inoltre ricordato che le comunicazioni per l’accesso al beneficio possono essere presentate esclusivamente tramite il sistema telematico per la gestione della misura disponibile nell’apposita sezione “Transizione 4.0” del sito internet del GSE (Piattaforma GSE), accessibile tramite SPID, utilizzando il modello editabile ivi disponibile.

Sospensione feriale dal 1° agosto al 31 agosto

L’art. 1 della legge 742/1969, come modificato dall’art. 16 D.L. 132/2014, prevede che il decorso dei termini processuali è sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto di ciascun anno e ricomincia a decorrere dal 1° settembre, con conseguenza che nel calcolo dei termini non devono essere considerati i giorni ricompresi in questo arco temporale.

La sospensione feriale riguarda anche il contenzioso tributario e coinvolge tutti i termini riguardanti gli adempimenti processuali.

Alla sospensione dei termini processuali si affianca la sospensione degli adempimenti e versamenti riguardanti le scadenze tributarie che prevede un periodo “feriale” dal 1° al 20 agosto di ogni anno. Di conseguenza gli adempimenti fiscali e il versamento dei tributi mediante F24 da eseguire nel periodo compreso tra il 1º e il 20 agosto 2025 possono essere effettuati entro il giorno 20 agosto 2025.

Per quanto concerne i controlli automatizzati effettuati ai sensi dell’art. 36-bis D.p.r. 600/73 e 54-bis D.p.r. 633/72 (cd. avvisi bonari) e i controlli formali (ai sensi dell’art. 36-ter D.p.r. 600/73) emessi prima del 1° agosto, il termine di 30 giorni per il pagamento rimane sospeso dal 1° agosto al 4 settembre 2025, per ricominciare a decorrere alla fine di tale periodo.

Se, invece, il termine di pagamento dell’avviso bonario dovesse iniziare a decorrere durante il periodo di sospensione, il termine di 30 giorni è automaticamente differito e va conteggiato a partire dal 4 settembre.

Imposta di bollo su FE: scadenze e modalità di pagamento

Si ricorda che l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche deve essere pagata entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre, ad eccezione di quella relativa al secondo trimestre, che scade il 30 settembre.

Inoltre, se l’ammontare dell’imposta di bollo complessivamente dovuta per il primo trimestre non supera i 5.000 euro, sarà possibile pagare entro il 30 settembre. Se, invece, l’imposta di bollo dovuta per i primi due trimestri è complessivamente inferiore a 5.000 euro, il pagamento potrà essere effettuato entro il 30 novembre.

Per sintetizzare:

Trimestre Comunicazione dati da parte dell’AE Scadenza di versamento Verifica della soglia di importo da versare
Primo trimestre 15.05 31.05 Termine spostato al 30.09 se imposta inferiore a 5.000 euro
Secondo trimestre 20.09 30.09 Termine spostato al 30.11 se imposta primo e secondo trimestre inferiore a 5.000 euro
Terzo trimestre 15.11 30.11
Quarto trimestre 15.02 28.02

Il pagamento può essere effettuato mediante F24 utilizzando gli appositi codici tributo (2521, 2522, 2523 e 2524) oppure tramite l’apposita procedura disponibile nell’area riservata di “Fatture e corrispettivi” con addebito diretto in conto corrente.

Il mancato pagamento dell’imposta di bollo trimestrale comporterà la notifica di un avviso dell’Agenzia delle Entrate con addebito della sanzione pari al 10% dell’imposta non pagata e interessi per il tardivo pagamento.

Credito R&S: nuovo sistema di scambio dati tra MIMIT e Agenzia Entrate

Il Decreto MIMIT dello scorso 22 luglio ha introdotto un sistema strutturato di scambio di dati tra Ministero e Agenzia delle Entrate su progetti e certificatori R&S, volto a rafforzare il controllo sui crediti ricerca e sviluppo.

Il decreto prevede:

  • invio ogni 15 giorni di informazioni dettagliate sui progetti certificati (codice identificativo, denominazione, cronologia, stato di avanzamento, settore di riferimento, codici fiscali e importi del credito);
  • aggiornamenti automatici sulle variazioni dell’albo dei certificatori.

Inoltre, è stato introdotto il campo “esito controlli certificazione” (valido, non valido, in attesa), in modo da ridurre il rischio di sovrapposizioni tra iter fiscali e tecnici.

Accessibilità digitale: nuovi obblighi

A partire dal 28 giugno scorso è entrato in vigore il D.lgs.82/2022, che recepisce la Direttiva Europea 2019/882 in materia di accessibilità.

Tale normativa impone a imprese e fornitori di servizi l’obbligo di rendere accessibili a persone con disabilità, anziani e altri soggetti vulnerabili una serie di prodotti e servizi digitali essenziali, tra cui e-commerce, dispositivi digitali, servizi bancari, media audiovisivi, trasporti pubblici ed e-book.

Per i servizi erogati mediante tecnologie già esistenti prima del 28 giugno 2025 è previsto un regime transitorio fino al 2030: i fornitori potranno continuare a prestare tali servizi con le medesime modalità precedentemente adottate.

La mancata conformità può comportare sanzioni amministrative e l’impossibilità di immettere sul mercato prodotti o servizi non accessibili.

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